5 Vigili del Fuoco a giudizio per furto di vestiario con dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) in dotazione a detto personale, avvenuto nella caserma sede del comando dei VVFF. La Corte dei Conti assolve tutti.

(Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza 30 settembre 2015, n. 163)

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28260 del registro di segreteria, nei confronti di:

B.E.; C.G.; B.I., O.F., Z. S., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Elio Del Villano del Foro di Bergamo, C.F. DLVLEI52M05 C632X, e presso lo stesso elettivamente domiciliati in via L.M.Wortley n.27, 24062 Costa Volpino BG;

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;

ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 30 settembre 2015, la relazione del Presidente f.f. Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.Michele Scarpa e dell’avv.Elio Del Villano per i convenuti;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 17 marzo 2015, la Procura regionale citava in giudizio i 5 Vigili del Fuoco in epigrafe, esponendo di essere stata notiziata, con nota 22.5.2013 prot.7229 del Comando Provinciale dei VVFF di Bergamo, del furto di materiale di vestiario con dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) in dotazione a detto personale, avvenuto in data imprecisata nella caserma sede del comando dei VVFF di Via, ……

Chiariva la Procura attrice:

a) che il furto de quo configurava violazione del dovere di diligente custodia da parte degli assegnatari-consegnatari Vigili del Fuoco del vestiario ex art.7, lett.i ed art.8, co.3, d.P.R. 28.2.2012 n.64;

b) che, a fronte dell’inoltrato invito a dedurre, le risposte date da taluni convenuti circa la prassi, per praticità, del deposito del materiale vestiario presso il comando e la (parziale, non per lo Z., il cui armadietto era stato scassinato) assenza di armadietti di custodia, comportava egualmente gravemente colposa violazione della suddetta normativa, non essendoci obbligo di custodia in caserma del vestiario con dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) e, dunque, di fornitura di armadietti da parte della P.A.;

c) che gli importi addebitati ai convenuti per detti beni, loro assegnati personalmente e poi rubati, erano rispettivamente pari a: 316,80 per il C, 158,40 per il B, 368,04 per l’, 430,31 per lo Z, 158,40 per il B.

Ciò premesso, la Procura contestava per ciascun convenuto i predetti singoli importi, chiedendo la condanna parziaria degli stessi alla refusione a favore del Ministero dell’Interno.

2. Si costituivano tutti i convenuti, difesi dall’avv.Elio del Villano, evidenziando la costante disponibilità dei Vigili del Fuoco ad essere chiamati, anche fuori turno, per interventi a tutela della collettività, con conseguente necessità di custodire il vestiario con dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) presso la sede di lavoro. Aggiungeva che tale prassi trovava concorrente giustificazione nella impossibilità di portare a casa abiti impregnati di sostanze contaminanti (chimiche, radioattive e batteriologiche), da lavare in lavanderie specializzate ed autorizzate. Rimarcava infine la difesa la omessa doverosa messa a disposizione, per i suddetti motivi, di armadietti da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco per i propri dipendenti, al pari di quanto previsti per Forze Armate e di Polizia.

Da ultimo la difesa sottolineava che un occasionale (rectius unico) furto posto in essere da ignoti balordi non poteva essere imputato ai convenuti, attenti custodi da sempre dei propri effetti.

All’udienza del 30 settembre 2015, udito il relatore prof.Vito Tenore, la Procura attrice, in persona del sostituto Procuratore Generale dr. Michele Scarpa e l’avv. Elio del Villano per i convenuti, sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione al vaglio della Sezione attiene al danno patito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di B per il furto di vestiario con dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) di cinque suoi Vigili per una asserita, secondo la Procura attrice, culpa in vigilando degli stessi, quali assegnatari-consegnatari di detti beni ex art.7, lett.i ed art.8, co.3, d.P.R. 28.2.2012 n.64.

2. Osserva il Collegio che, pur a fronte di un oggettivo danno alle casse pubbliche, va altresì acclarata la sussistenza sia di un nesso causale tra la condotta (nella specie omissiva) ed il danno, sia di una colpa grave in capo ai convenuti. Orbene, ritiene il giudicante che nel caso in esame difettino entrambi gli elementi strutturali dell’illecito amministrativo-contabile.

Ed invero, circa il nesso causale, è agevole evidenziare che un furto di vestiario d’ufficio perpetrato da ignoti è notoriamente un fortuito o forza maggiore, che configura una autonoma serie causale che interrompe il nesso tra la condotta e l’evento e rende quest’ultimo non imputabile ai consegnatari di detti DPI, ovvero ai convenuti.

Il furto di beni e valori (pubblici o privati) all’interno di una pubblica amministrazione è notoriamente fatto non raro, vile ed esecrabile, ed è ancor più grave ed intollerabile ove consumato presso una struttura, quella del comando Provinciale dei VV.FF., notoriamente non aperta al pubblico e, dunque, sottoposta (in astratto) ad una maggiore e più agevole vigilanza dei vertici tramite personale preposto agli ingressi della struttura o tramite telecamere, nel caso di specie inspiegabilmente mancata.

3. Né sul piano causale è sostenibile che se i convenuti avessero custodito i DPI a casa, la sottrazione non sarebbe avvenuta, in quanto si ipotizza in questo modo un obbligo vincolante per i VV.FF. di custodire vestiario, stivali (e perché non anche ….asce, elmi, idranti o altro) presso il proprio domicilio. Ma tale obbligo vincolante non è desumibile dalla normativa invocata dalla Procura (art.7, lett.i ed art.8, co.3, d.P.R. 28.2.2012 n.64, Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) che si limita a statuire, come per qualsiasi pubblico dipendente, che gli appartenenti al Corpo devono “avere la massima diligenza nell’uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonchè nell’utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera” (art.7, lett.i) e “avere cura dell’uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui il personale opera, è funzionale alla sicurezza dell’operatore ed assicura l’immediata riconoscibilità della qualifica rivestita” (8, co.3, norma decisamente non pertinente nel caso di specie, in quanto afferente a profili di custodia-manutenzione “estetica”, non in discussione).

Nulla è specificato in tali norme, poste a fondamento della citazione attorea, circa le modalità concrete di custodia dei DPI, ovvero presso il domicilio privato dei Vigili del Fuoco, come pretenderebbe la Procura. Tale “privata” e domestica custodia, del resto, mal si attaglia alla tipologia di vestiario assegnato ai VV.FF. che, come ben rimarca la difesa dei convenuti, è notoriamente e ontologicamente impregnato di sostanze contaminanti (chimiche, radioattive e batteriologiche), da lavare in lavanderie specializzate ed autorizzate e da custodire ragionevolmente presso la stessa sede di servizio, tenuto anche conto – e la circostanza è assai rilevante – che i Vigili del Fuoco possono essere chiamati, anche fuori turno, per interventi a tutela della collettività, con conseguente necessità di raggiungere tempestivamente da qualsiasi luogo (non necessariamente passando da casa) la sede del Comando, ove dunque appare logico e coerente depositare e custodire il vestiario con dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI).

Semmai dovrebbe essere il Comando provinciale a dover fornire idonei strumenti di custodia di detti DPI presso la sede di lavoro, anche se il caso di specie evidenzia come il furto de quo abbia portato anche allo scasso di un armadietto di cui era assegnatario uno dei convenuti: è dunque, come sopra rimarcato, oltremodo singolare che furti, addirittura con scasso, si verifichino in strutture della p.a. non aperte al pubblico, ove i dipendenti ben si conoscono (e dove dunque la presenza di un estraneo balzerebbe all’occhio), e notoriamente ben vigilate. Tale anomalo furto non può dunque essere causalmente imputato ai convenuti, sui quali non gravava un obbligo di custodia dei DPI presso la propria abitazione.

Diverso sarebbe stato il caso (sovente vagliato da questa Corte) di beni e valori lasciati incustoditi da pubblici dipendenti in luoghi non pertinenti o di facile accesso per estranei mal intenzionati (es. armi sul sedile dell’auto di servizio; valori ingenti in luoghi aperti al pubblico e notoriamente non vigilati etc.), ma tali evenienze non si attagliano fattualmente al caso in esame.

4. I rilievi sopra svolti portano altresì ad escludere l’ulteriore elemento strutturale dell’illecito amministrativo-contabile, ovvero quello psicologico, non rinvenendosi né dolo, né colpa grave nella condotta dei convenuti nel lasciare il proprio vestiario da lavoro presso la sede di servizio ove, tra l’altro, mai si erano verificati in passato furti, circostanza che evidenzia la occasionalità del fatto in esame, ma che dovrà opportunamente spingere i vertici del Corpo dei VV.FF. ad una più attenta ponderazione sulla necessità di una miglior custodia, sull’intero territorio nazionale, delle costose dotazioni dei propri Vigili, attraverso idonei accorgimenti (solidi armadietti, telecamere, controlli agli ingressi etc.).

La domanda va dunque rigettata nel merito con effetti di legge in ordine alle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, RIGETTA la domanda nei confronti dei convenuti B.E; C.G. B. I.; O. F., Z. S..

Condanna il Corpo dei Vigili del Fuoco al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per tutti i convenuti difesi dal medesimo legale in complessivi euro 1.800,00, più 12,50% per spese generali, CPA e IVA.

Così deciso in Milano il 30 settembre 2015

Il Presidente f.f. rel. Vito Tenore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 06/10/2015

IL DIRIGENTE

2 thoughts on “5 Vigili del Fuoco a giudizio per furto di vestiario con dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI) in dotazione a detto personale, avvenuto nella caserma sede del comando dei VVFF. La Corte dei Conti assolve tutti.”

  1. Hi! This post couldn’t be written any better!
    Reading through this post reminds me of my previous room mate!
    He always kept chatting about this. I will forward this page to him.

    Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

Comments are closed.