6 domande sulla responsabilità del direttore dei lavori durante un lavoro edile. Di Katrina Bertacci.

Il direttore dei lavori è una figura importantissima durante un lavoro edile. Deve assicurarsi che i lavoratori facciano del loro meglio per far diventare realtà il progetto esattamente così come lo avete immaginato. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le responsabilità del direttore dei lavori durante un lavoro edile.

La responsabilità del direttore dei lavori durante un lavoro edile è ben diversa da quella del progettista. Anche se non è obbligatorio averne uno, se il committente si affida ad un ingegnere, architetto o geometra per la direzione di un lavoro edile, allora dovrà assicurarsi che il tecnico a cui si rivolge possegga le competenze adeguate e incontri i requisiti di legge specifici previsti per direttori dei lavori.

1. Chi è il direttore dei lavori?

La definizione della figura del direttore dei lavori nasce con la Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, che lo definisce come qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell’esecuzione e/o del controllo dell’esecuzione dell’opera per conto del Committente. Il geometra aso ingegnere che occupa il ruolo di direttore dei lavori si può considerare quindi un rappresentante della volontà del committente con le competenze tecniche per assicurarsi che i lavori portino ai risultati previsti.

Immaginiamo che avete commissionato l’impresa edile X a ristrutturare la vostra casa al mare. Volete essere sicuri che i lavoratori di X stiano facendo tutto a regola d’arte ma chiaramente non potete verificarlo voi stessi perché non avete competenze in materia. Allora potete rivolgervi anche ad un geometra assicurato e qualificato per supervisionare i lavori dall’inizio alla fine e assicurarsi che i lavoratori fanno il loro meglio per realizzare il progetto come lo avete previsto.

Direttore dei lavori e comittenti davanti al cantiere

2. Quali sono le responsabilità del direttore dei lavori?

È sicuramente utile sapere quali sono le responsabilità del direttore dei lavori, per avere un’idea chiara di chi potete chiamare in causa in caso di inadempimenti.

Il direttore dei lavori ha due principali responsabilità nei confronti del committente, quella extracontrattuale (ex art. 1669 c.c.) e contrattuale (ex art. 1218 c.c.).
La Corte di Cassazione ci dice che il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire.

La Corte specifica poi anche che il direttore dei lavori deve sovrintendere i lavori con la diligenza prevista per professionista intelletuale. Potete trovare più informazioni al riguardo a questa pagina.

Notate però che anche se il direttore dei lavori ha un’obbligazione di mezzi e non di risultato in realtà il suo ambito di competenza è comunque piuttosto ampio. Egli è infatti anche coinvolto, nei limiti della sua competenza, all’individuazione ed eventuale correzione di carenze progettuali che emergono nel corso dei lavori e precludono una buona esecuzione dell’opera da realizzarsi.

Ecco le principali attività che deve svolgere il direttore dei lavori durante un lavoro edile:
– controllo dei lavori. Non è obbligato a presentarsi tutti i giorni in cantiere, solo quanto basta per controllare in maniera adeguata l’andamento dei lavori;
– controllo della conformità delle opere con il progetto;
– controllo del rispetto di tutte le normative previste per il caso specifico durante l’esecuzione dei lavori;
– verifica della correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite;
– verifica contabile-amministrativa per quanto riguarda la correttezza degli atti contabili e la corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori;

Per quanto riguarda le pratiche svolte dal direttore dei lavori quelle principali sono:

– la redazione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori);
– la vidimazione di eventuali modifiche tecniche del progetto (ovviamente sono accettate solo modifiche migliorative);

– la stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
– il rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.

Il direttore dei lavori ha infine anche un’importante responsabilità nei confronti dello stato. Se in cantiere si commette un abuso edilizio, deve immediatamente segnalarlo all’ufficio pubblico competente, altrimenti diventa complice con l’impresa edile infrangendo il Codice Penale.

Il direttore dei lavori ha sostanzialmente il compito di garantire il regolare svolgimento dei lavori per rispettare il progetto di costruzione e migliorarlo se in corso d’opera si rivela necessario. Dunque in caso di inadempienze, per poter chiedere i danni al direttore dei lavori, bisognerà dimostrare che non ha adeguatamente vigilato il processo durante la sua realizzazione.
3. Su chi cade la responsabilità sulla sicurezza nel cantiere?

Domanda assolutamente non scontata. Se pensate che la responsabilità per la sicurezza dei lavoratori cada solo sull’azienda o sul direttore dei lavori vi sbagliate di grosso! Dall’entrata in vigore del D. Lgs. 81 del 2008 la responsabilità per la sicurezza nel cantiere cade anche sul committente.

Questo perché il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, e gli eventuali incidenti accadono nella sua proprietà.

Per limitare il rischio di problemi di sicurezza nel cantiere, scegliete i professionisti a cui vi rivolgete con molta cura e assicuratevi che rispettano le normative di legge in ogni fase dei lavori (ovviamente questo lo dovrà fare il direttore dei lavori per voi). Correre inutili rischi cercando scorciatoie per velocizzare i lavori o risparmiare qualcosina potrebbe portare a incidenti con conseguenze molto gravi per tutti.
4. Quali sono le conseguenze di inadempienze del direttore dei lavori?

Se il progetto non viene eseguito come era stato previsto o non vengono rispettate le normative del caso, dovete rivolgervi all’impresa edile che ha svolto i lavori. al direttore dei lavori che forse non ha effettuato i doverosi controlli, o ad entrambi per concorso di colpa?

La responsabilità del direttore dei lavori è di tipo contrattuale e risponde dei danni secondo la disciplina delle professioni intellettuali. Dunque la responsabilità del direttore dei lavori non è solidale con quella dell’appaltatore (Cass. 27 marzo 1965, n. 1520).

Non potete quindi chiedere il risarcimento completo dei danni sia all’appaltatore, che al direttore dei lavori. Se venite soddisfatto interamente da uno dei due, non potete pretendere nulla dall’altro. Se invece una delle due parti vi risarcisce per una parte, potete provare a rivolgervi all’altra per ottenere il risarcimento della la differenza.
5. Quali certificazioni deve avere il direttore dei lavori?

Non ci sono in realtà delle specifiche certificazioni che deve avere il direttore dei lavori e diversi professionisti possono svolgere questo ruolo. Il direttore dei lavori deve tuttavia essere un soggetto dotato della professionalità e del titolo di studio adeguati all’opera da compiersi. Possono svolgere il ruolo i professionisti iscritti al Collegio dei Geometri, gli ingegneri, architetti e talvolta anche i periti industriali.

Dipende poi dal tipo di lavoro da svolgersi, i geometri ad esempio non possono dirigere lavori per:
– nuove costruzioni che superino l’altezza di 12 metri (7,50 in zone ad alto rischio sismico)
– nuove costruzioni che superino un volume complessivo di 3000 mc (2000 nelle zone ad alto rischio sismico)
– edifici industriali, funerari, di culto o che sorgono in centri storici o altre zone d’interesse storico/artistico.
6. Cosa accade se la persona che ha assunto il ruolo di direttore dei lavori non avrebbe potuto assumerlo?

Alla domanda di cosa accade se la persona che ha assunto il ruolo di direttore dei lavori non avrebbe potuto farlo, ci risponde la Corte di Cassazione, con la Sentenza del 4 febbraio 2014 su problema di un geometra che aveva assunto l’incarico di direttore dei lavori anche se non gli competeva in quel caso specifico.

A fine lavori, dopo la constatazione di gravi difetti nell’immobile, il committente ha chiamato in giudizio il geometra. Per sfortuna del committente, la Corte ha deciso che, poiché il geometra non poteva assumere quel ruolo, il contratto era nullo ed il committente non poteva chiedere il risarcimento dei danni. Ovviamente in caso di nullità dell’incarico anche colui che ha svolto l’incarico del direttore dei lavori non può richiedere un compenso per il lavoro svolto.

Conclusioni:

Le responsabilità del direttore dei lavori come abbiamo visto sono tanti. È importante che svolga tutti i suoi compiti con la massima serietà anche se non ha obblighi diretti sul risultato. Se viene fuori che eventuali difetti riscontrati alla fine dei lavori derivano anche da una sua negligenza, può rispondere dei danni esattamente quanto la ditta che ha svolto i lavori.

Assumere un direttore dei lavori è sicuramente consigliabile se non essenziale in molti casi, ma fatevi fare un preventivo da un geometra o architetto serio di cui vi fidate, dato che sarà lui a rappresentare la vostra volontà durante tutto il corso dei lavori.

(Fonte: https://www.fazland.com/autori/katrina-bertacci)