Abbandono di persone minori o incapaci:è sufficiente il dolo generico per integrare la fattispecie criminosa (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 aprile – 5 agosto 2015, n. 34194).

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata avverso la sentenza emessa in data 7 gennaio 2015 dal Giudice dell’Udienza preliminare di quel Tribunale con cui era stato dichiarato non luogo a procedere per mancanza di dolo nei confronti di V.A. per il delitto di abbandono di persona incapace, nella specie il fratello S., interdetto di cui era il tutore, commesso dal 26 settembre al 22 ottobre 2013.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione non avendo il giudice adeguata­mente valutato la condizione psicologica di chi, consapevole dell’allontanamento del soggetto incapace, avendone la cura, si sarebbe in sostanza disinteressato del congiunto dopo aver infor­malmente avvisato un conoscente della polizia giudiziaria, senza però in seguito fare denuncia alcuna di allontanamento.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento del giudice del merito, che diffusamente riporta le condizioni di vita della per­sona offesa, descrive la serie di bizzarre abitudini della medesima, e ne fa un quadro di soggetto di difficile controllo e sempre a rischio per le sue improvvide iniziative, sconta un’insufficiente valutazione degli aspetti soggettivi della vicenda, dando in sostanza esclusivo rilievo alla circo­stanza che l’incapace aveva abitudine a lasciare il domicilio, dove viveva con la famiglia del suo fratello/tutore, per poi farvi rientro.

Osserva il Collegio, come sottolineato dal ricorrente, che la valutazione del comportamento di V.A. si sarebbe dovuta centrare, non tanto sull’esame delle possibilità per il pre­venuto di controllare i movimenti del congiunto, quanto sulle iniziative adottate da chi aveva, nella sua veste formale, obblighi di cura dell’incapace ed aveva avuto l’informazione che quello se ne era andato di casa, considerando che ai fini del ricorrere del delitto di cui all’art. 591 cod. pen., il necessario “abbandono” è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo, sicché ne risponde colui che, [pur non allontanandosi dal soggetto passivo,] ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso. (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, T. e altro, Rv. 255172).

Secondo la giurisprudenza, il dolo del delitto di cui all’art. 591 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, T. e altro, Rv. 255173).

Nel caso di specie non pare in linea con i principi fissati in materia una valutazione dell’atteggiamento soggettivo che prescinda da un compiuto esame della situazione dell’incapace, sostanzialmente disperso per la mancanza dei documenti, quale era nota al prevenuto, nonché, correlativamente, delle iniziative da quello prese per ritrovare il fratello, avendosi allo stato degli atti, la sola notizia di un’informale notizia data ad un amico u.p.g. e, campo meritevole di indagine, senza altro fare fin al momento in cui un ignoto, ricoverato dalla polizia in un ospedale abruzzese, era stato identificato nell’incapace in stato di abbandono.

La richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero per il delitto contestato dovrà quindi essere riesaminata dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Macerata con una completa valutazione di tutti gli elementi a disposizione, come non è avvenuto da parte della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata per ulteriore esame.