Affido condiviso resiste al conflitto ma con delega al terzo per le decisioni importanti.

(Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 11 giugno 2015)

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 11 giugno 2015

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

1.Dopo una precedente  separazione consensuale  omologata il 6.11.2009  e conclusa con riappacificazione delle parti , il 6.10.2011 la sig.ra X, casalinga,  ha depositato ricorso con domanda di separazione giudiziale dal marito Y,  medico presso …,   con richiesta di addebito al medesimo in ragione dell’asserita trascuratezza sia rispetto alle sue esigenze che a quelle familiari connesse al grave disturbo di autismo da cui è affetto il figlio minore Z; la sig.ra .. ha inoltre chiesto l’affidamento esclusivo dei figli  … (n. il …1997) e … ( n. il ..1998)  con specifica richiesta di attribuzione  a sé della facoltà di scelta in ordine alle decisioni di maggiore rilevanza, scolastiche mediche  e terapeutiche riguardanti i figli; la sig.ra ..  ha altresì chiesto che il marito venisse tenuto al versamento del contributo mensile di euro 1500,00 per il mantenimento dei due figli e di euro 1000,00 mensili per il suo personale mantenimento e, da ultimo, l’assegnazione della casa familiare.

2.Il marito  .. si è costituito   non contestando la domanda di separazione, ma opponendosi   a quella di addebito e formulando a sua volta domanda di addebito in ragione della condotta asseritamente denigratoria  che la moglie avrebbe sempre posto in essere nei suoi confronti; con riguardo all’affidamento dei figli ha chiesto disporsi l’affidamento condiviso   dei figli , con attribuzione a sé, in caso di mancato accordo fra i genitori, delle  decisioni rilevanti in materia sanitaria.

Egli ha inoltre contestato l’importo richiesto dalla moglie a titolo di contributo di mantenimento per sé e per i figli dalla moglie, offrendo la somma di euro 600,00 per la moglie e sino a che ella non troverà un’occupazione ed euro 350,00 per ciascun figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie  mediche  scolastiche e ricreative.

3.All’esito dell’udienza presidenziale del 6.12.2011 i figli venivano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori ma collocati presso la madre; veniva pure previsto a carico del padre un contributo di mantenimento di euro  600,00 a favore di  ciascun figlio, oltre Istat e rimborso del 50% delle spese straordinarie  e di euro 900,00    a favore della moglie.

4.Rimesse le parti avanti al G.I. veniva disposta la modifica della collocazione della figlia … , trasferitasi presso il padre  nell’aprile 2012 con conseguente esonero dal versamento del contributo di mantenimento.

5. La causa così articolata è stata poi istruita mediante l’ascolto dei figli, le produzioni documentali allegate dalle parti e l’audizione  della dott.ssa .., responsabile della Neuropsichiatria Infantile , servizio … che insieme al Centro Autismo  segue il figlio minore delle parti sin da quando aveva 6 anni.

6. Al termine la causa, in cui è intervenuto  anche il P.M.,  è stata rimessa la collegio per la decisione.

7. La domanda di separazione va accolta essendo stata inequivocabilmente  accertata la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Peraltro la precedente separazione  consensuale che ha di poco preceduto il ricorso in esame appare assorbente rispetto alle domande  reciproche di addebito  proposte dalle parti.

8.Per quanto riguarda il solo figlio ancora minore,  Z, egli può essere affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre.

Non può il collegio  non evidenziare in vista della individuazione delle più opportune modalità di esercizio della responsabilità genitoriale,  la specificità della condizione di quest’ultimo, incontrato dal giudice istruttore ed ascoltato nonostante il grave disturbo autistico nella forma della comunicazione facilitata (cfr. verbale dell’udienza 15.5.2014 tenutasi presso il …con la nomina quale ausiliario del giudice della facilitatrice dott.ssa ..) .

Il disturbo da cui egli è affetto ha contraddistinto in forma sempre più pregnante ed  impegnativa la sua crescita, tanto più ora che egli è un ragazzo   prossimo alla maggiore età. Anche dal punto di vista fisico egli è infatti dotato di grande forza che, non riuscendo a controllare, manifesta con rischio per sé e per chi gli è vicino. Ed infatti nell’estate del 2014 si è verificata un’aggressione ai danni della madre, cui ha conseguito un comprensibile crollo psicofisico della stessa con allontanamento dalla casa familiare e trasferimento di Z per alcuni mesi presso il padre .

Ciò ha reso attuale la necessità del contenimento anche per via farmacologica e tale problematica ha evidenziato il forte disaccordo sul punto esistente fra i genitori . Poiché tale disaccordo non appare conforme all’interesse del figlio, ritiene il collegio di disporre, così come  pure previsto  dall’articolo 337 bis c.c. una figura alternativa cui rimettere le decisioni di maggior rilievo in ordine alla salute di Z e fino al conseguimento della maggiore età.

La conclusione è giustificata dalla constatazione che l’impegno di cura e assistenza richiesto da Z è decisamente assorbente e faticoso  dal punto di vista psichico da risultare talvolta insostenibile sia per la madre quale  genitore collocatario, sia  di difficile gestione da parte del padre,  che svolge l’attività lavorativa sulla quale si fonda il sostentamento della famiglia, la cura ed assistenza prestata alla figlia e che è risultato scontare,  nonostante il tempo trascorso dalla separazione, ancora attuali e consistenti  difficoltà  a sviluppare un minimo dialogo con la moglie sull’argomento, probabilmente anche in ragione del comune stress che come  genitori di un figlio autistico stanno affrontando  dalla scoperta del disturbo  e nella gestione della crescita del figlio.

Perciò come individuato nel contraddittorio delle parti all’udienza del 21 novembre 2014, si ritiene di attribuire le decisioni di maggior rilievo involgenti  il percorso riabilitativo e di sostegno predisposto in ragione delle condizioni di salute di Z,  alla  corresponsabilità della Neuropsichiatria infantile e del Centro autismo della …, il primo in capo attualmente la dott.ssa .., i quali si avvarranno delle specifiche competenze e  figure professionali di cui Servizio è dotato. Appare altresì opportuno demandare alla vigilanza del Servizio sociale l’attuazione del suddetto percorso.

Z potrà trascorre con il padre un fine settimana alternato dalle ore 21 del venerdì sino alle ore 21 della domenica sera; inoltre il padre potrà tenere con se il figlio nella settimana in cui non lo vede avrà con se nel weekend, per due pomeriggi dall’uscita dal lavoro fino alle 20.00; nella settimana in cui lo terrà con se nel weekend, il padre potrà tenere con se il figlio per un pomeriggio alla settimana dall’rientro dal lavoro fino alle 20.00 il padre potrà tenere con sè il figlio nel periodo estivo per tre settimane anche non consecutive da concordare con l’altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sè il figlio per cinque giorni. Durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sè il figlio per tre giorni.

9. La casa familiare resta  assegnata alla sig.ra …

10. In relazione al mantenimento dei figli deve darsi atto che con riguardo a .., maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e che dal 2012 si è trasferita a vivere con il padre, quest’ultimo provvede da solo ed in via esclusiva alle spese ordinarie e che ciò, allo stato, è prevedibile prosegua sino a quando la figlia avrà terminato il ciclo di studi e reperito un’occupazione lavorativa che le consenta di rendersi  autonoma. Appare tuttavia necessario che la madre provveda con decorrenza dalla sentenza  al rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative così come previsto dal protocollo elaborato dall’osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Reggio Emilia.

11.Al mantenimento economico di Z provvede allo stato il padre, non svolgendo la madre alcuna attività lavorativa.

La misura mensile del contributo a carico del padre prevista dal presidente  in euro 600,00 può essere confermata perché adeguata alla capacità contributiva dello stesso e alle esigenze del figlio, esigenze che l’indennità di circa € 1000 dallo stesso percepita, non consente di ritenere esaustiva.

Inoltre il padre è tenuto a provvedere anche per Z al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo elaborato dall’osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Reggio Emilia.

12.La signora .. ha poi chiesto un contributo di mantenimento suo favore, allegando di trovarsi nella condizione di non aver adeguati redditi propri, essendosi fatta carico nel corso del matrimonio della cura dei figli ed in particolare del disturbo da cui è affetto Z. In considerazione della suddetta condizione di casalinga, il marito provvede al pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare e pari a circa € 490 mensili  (cfr. doc.n. 40 in fascicolo del convenuto); inoltre egli sostiene le spese del canone e quelle condominiali relative  all’appartamento che conduce in locazione  e pari a circa € 750 mensili (cfr. doc.n. 10 in fascicolo convenuto) .

Atteso il reddito da lavoro dallo stesso percepito e pari a circa  l’importo netto annuo di 51.000, per una disponibilità mensile di circa 4250, si ritiene che il contributo che ragionevolmente possa essere conosciuto alla signora .. sia di euro 500 mensili con decorrenza dalla pronuncia della sentenza .

La riduzione rispetto a quanto riconosciuto all’esito dell’udienza presidenziale tiene conto dell’ appena descritta capacità reddituale del marito, determinata in concreto ed all’esito della completa istruttoria documentale, nonché della possibilità/necessità per la signora ..   di riprendere l’attività lavorativa – svolta in passato-  almeno in misura parziale per assolvere al dovere di provvedere in parte a se stessa, atteso che l’età dei figli, la collocazione di .. presso il padre,  il tempo quotidianamente trascorso da ..  nello svolgimento di attività riabilitative organizzate, le lasciano il tempo per un’attività lavorativa.

13.Con riguardo alle domande di addebito reciproche , ritiene il collegio che siano da respingere non risultando neppure allegati fatti specifici verificatisi dopo la riconciliazione ( cfr. sul punto la Cass. n.. 8272/1999)  seguita alla separazione consensuale del 2009,  a parte l’episodio del 2010 relativo al dolore al petto lamentato dalla figlia .., la quale  fu accompagnata dalla madre e non dal padre al Pronto Soccorso, episodio  che di per sé non appare avere rilevanza e ai fini della prova della fondatezza della domanda.

14. Infine attesa la speciale particolarità della vicenda e la parziale reciproca soccombenza, si giustifica  l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa n. ../2011 r.g.  disattesa ogni altra istanza od eccezione, così provvede:

1) pronuncia la separazione personale tra  .. e .. ;

2) respinge le domande reciproche di addebito proposte dalle parti ;

3) affida il figlio  minore Z  in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre alla quale viene assegnata l’abitazione della casa coniugale; dispone che le decisioni di maggior interesse relative alla salute di Z  siano assunte collegialmente dalla responsabile della  Neuropsichiatria infantile e da quella del  Centro autismo della …,  i quali si avvarranno delle specifiche competenze e  figure professionali di cui Servizio è dotato. Demanda alla vigilanza del Servizio sociale l’attuazione del suddetto percorso. Z potrà trascorre con il padre un fine settimana alternato dalle ore 21 del venerdì sino alle ore 21 della domenica sera; inoltre il padre potrà tenere con sè il figlio nella settimana in cui non lo terrà  con sè nel weekend, per due pomeriggi dall’uscita dal lavoro fino alle 20.00; nella settimana in cui lo terrà con sè nel weekend, il padre potrà tenere  il figlio per un pomeriggio alla settimana dal rientro dal lavoro fino alle 20.00;  il padre potrà tenere con sè il figlio nel periodo estivo per tre settimane anche non consecutive da concordare con l’altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sè il figlio per cinque giorni. Durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sè il figlio per tre giorni.

4) il padre verserà alla madre per il mantenimento di Z   entro il giorno 10 del mese  la somma mensile di euro 600 oltre all’annuale aggiornamento secondo gli indici Istat ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche scolastiche e ricreative così come previsto dal protocollo elaborato dall’osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Reggio Emilia ;

5) il padre provvederà al mantenimento ordinario della figlia … mentre la madre rimborserà al padre  il 50% delle spese  straordinarie, mediche scolastiche e ricreative così come previsto dal protocollo elaborato dall’osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Reggio Emilia ;

6) pone  a carico del convenuto l’obbligo di versare a favore della sig.ra … e sino a  che non avrà trovato un’occupazione la somma di euro 500,00 mensili, oltre l’annuale aggiornamento secondo gli indici Istat , con decorrenza dalla sentenza;

7) Manda all’Ufficiale dello stato civile di ..  di procedere all’annotazione della  presente sentenza sui registri dello stato civile ex art. 68 d.p.r. n. 396/2000 ed agli altri adempimenti di competenza.

8) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia così deciso nella camera di consiglio del  11 giugno  2015.

Il presidente est.

Annamaria Casadonte