Affinché un’area possa ritenersi sottoposta ad un uso pubblico è necessario oltrechè l’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse.

(Consiglio di Stato, Sez. IV)

L’esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale ad escludere o mettere in discussione l’utilizzazione ad un uso pubblico indiscriminato della strada stessa, in presenza, s’intende degli elementi di giudizio che tale uso pubblico concorrono ad evidenziare.

L’argomento introdotto consente di precisare come la problematica giuridica oggetto della presente controversia coinvolge due profili, quello della proprietà della strada e quello dell’utilizzazione della strada stessa, se all’uso generale della collettività oppure a quello dei soli abitanti frontisti.

Fermo restando che per l’acquisto del carattere demaniale, sono prescritti specifici requisiti (Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2007 n.2618), secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie ( Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile 2000 n.4345; idem, 28 novembre 1988 n.6412) nonché l’essere destinata al transito di un numero indifferenziato di persone (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2010 n.8624).

In particolare, sotto quest’ultimo aspetto, un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives , ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale , e non uti singuli ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n.728).

Del pari, la giurisprudenza ha avuto cura di precisare come l’adibizione ad uso pubblico di un’area possa avvenire mediante la c.d. dicatio ad patriam, con il comportamento del proprietario che mette il bene a disposizione della collettività indeterminata di cittadini, oppure con l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto per lunghissimo tempo, di talchè il bene stesso viene ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2001 n.6924; idem, 13 febbraio 2006 n.3075).

Insomma, la giurisprudenza con gli enunciati sopra esposti afferma che perché un’area possa ritenersi sottoposta ad un uso pubblico è necessario oltreché l’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse.