Agenti e funzionari di P.S. (Polizia di Stato) – Trasferimento per incompatibilità ambientale – Caratteri della motivazione – Fattispecie.

L’apprezzamento dell’autorità circa l’esistenza di particolari motivi che fanno venire meno il rapporto di fiducia con il dipendente, in relazione ad una specifica situazione “ambientale”, è connotato da una elevata discrezionalità, il cui esercizio è condizionato solo all’osservanza di un adeguato obbligo di motivazione, con riferimento a specifici elementi di fatto in ordine ai quali è reso il giudizio di opportunità che l’amministrazione svolge.

L’esclusa applicabilità al rapporto di lavoro dei dipendenti della Polizia di Stato della disciplina dell’ordinamento militare consente di ribadire l’immanenza, in capo all’autorità emanante, dell’obbligo di fornire adeguata ostensione alle circostanze di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione di procedere al trasferimento per incompatibilità ambientale, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Tale motivazione può anche desumersi dal contesto generale del provvedimento e dei fatti contestati, allo scopo di superare una logica eccessivamente formalistica che mal si concilia con la ratio dell’istituto.

Nella fattispecie, i fatti originativi del provvedimento (indicazione, ad opera di un collaboratore di giustizia, dell’acquisto “di favore”, da parte del dipendente, di un’autovettura la cui vendita sarebbe stata ascrivibile a soggetti organici alla criminalità organizzata), rilevano non tanto per la materialità delle circostanze, quanto per l’emersione mediatica della vicenda veicolata dalla pubblicazione di articoli di stampa nei quali si dava conto, con indicazione nominativa dell’interessato, dell’esistenza di collegamenti con soggetti controindicati.

Circostanza che, ex se riguardata, ben integra idoneo presupposto per quel pregiudizio all’immagine dell’amministrazione che legittimamente può indurre l’adozione della determinazione assunta.