Ai custodi di mezzi sequestrati possono, con effetto retroattivo, riconoscersi compensi inferiori a quelli previgenti? Per la Cassazione sì.

(Corte di Cassazione civile, sez. II, sentenza 21 settembre 2016, n. 18520)

Deve ritenersi fondata, in riferimento agli art. 3, 41, 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 312 e ss. della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui «riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti».

…, nello specifico:

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

312.   I   veicoli   giacenti   presso   i   custodi   a    seguito
dell'applicazione  di  provvedimenti  di   sequestro   dell'autorita'
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati,  anche  ai  soli
fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto  titolare  del
deposito ove ticorrano le seguenti condizioni: 
    a)  siano  ritenute   cessate,   con   ordinanza   dell'autorita'
giudiziaria da comunicare all'avente diritto  alla  restituzione,  le
esigenze  che  avevano  motivato  l'adozione  del  provvedimento   di
sequestro; 
    b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni  e
siano privi di interesse storico e collezionistico; 
    c) siano comunque custoditi da oltre due anni  alla  data  del  1
luglio 2002; 
    d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente
diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro.