Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale sia necessaria la violazione della “par condicio creditorum” (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 11 maggio 2018, n. 21129).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SABEONE GERARDO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA FERDINANDO, che conclude per l’inamnnissibilita’.

Udito il difensore (OMISSIS);

il difensore presente si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2017, ha confermato, per quanto d’interesse del presente giudizio, la sentenza del Tribunale di Cremona del 7 luglio 2015, che aveva condannato (OMISSIS) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, quale amministratore unico della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita il (OMISSIS).

La distrazione si era concretizzata, dopo riqualificazione gia’ operata dal Giudice di primo grado della originaria contestazione di bancarotta preferenziale, nel pagamento della somma di Euro 21.000,00 a favore di (OMISSIS) a mezzo di quattro assegni bancari emessi il medesimo giorno del fallimento quale corrispettivo non di un servizio reso alla societa’ ma di un debito del (OMISSIS) di cui il (OMISSIS) era stato consulente personale nelle trattative che avevano condotto all’acquisizione della societa’.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge e in particolare dell’articolo 521 c.p.p., poiche’ dall’originaria imputazione di bancarotta preferenziale si era affermata la penale responsabilita’ dell’imputato per il piu’ grave reato di bancarotta per distrazione, senza possibilita’ di esercitare il proprio diritto alla difesa in violazione, altresi’, della disposizione di cui all’articolo 24 della Norma Fondamentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ da rigettare.

2. Da tempo nella giurisprudenza di legittimità e’ stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si’ da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (v. Cass. Sez. Un. 19 giugno 1996 n. 16, Sez. Un. 15 luglio 2010 n. 36551 e Sez. Un. 26 giugno 2015 n. 31617).

Si sottolinea, al riguardo, come l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del Giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (v. Cass. Sez. 2, 27 marzo 2008 n. 16817 e da ultimo Cass. Sez. 5, 15 settembre 2016 n. 21226).

Nel solco, poi, tracciato dalla sentenza “Drassich” della CEDU si sono inseriti alcuni recenti arresti in cui si ribadisce che una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 521 c.p.p., impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all’imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato “a sorpresa” ma solo a condizione che vi sia stata una preventiva promozione, ad opera del Giudice, del contraddittorio fra le parti sulla “quaestio iuris” relativa; e cio’ anche nel caso in cui la nuova e diversa qualificazione risulti piu’ favorevole per il giudicabile, atteso che la difesa ben puo’ diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico) in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltre tutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza, dovendo la garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto essere concretamente assicurata all’imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell’imputazione (v. Cass. Sez. 6 19 febbraio 2010 n. 20500 e Cass. Sez. 1 29 aprile 2011 n. 18590).

Orbene, non ritiene questo Collegio che i principi affermati dalla giurisprudenza che si richiama alla sentenza “Drassich” si pongano in contrasto con l’orientamento in precedenza consolidatosi in sede di legittimita’, che esclude la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, da intendersi sempre come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al Giudice individuare nei suoi esatti contorni (v. Cass. Sez. 5 6 giugno 2014 n. 48677).

Fermo restando, dunque, l’incontestabile potere del Giudice di attribuire in sentenza al fatto emergente dalle risultanze processuali una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, stante la limpida formulazione dell’articolo 521 c.p.p., non potendo nessuna interpretazione costituzionalmente adeguata di tale disposizione normativa tradursi in una interpretazione abrogatrice della disposizione medesima, il rispetto della regola del contraddittorio, che deve essere assicurato all’imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal Giudice nell’esercizio del potere-dovere che gli e’ proprio, conformemente alla previsione dell’articolo 111 Cost., comma 2, secondo la lettura integrata alla luce dell’articolo 6, par. 3, lettera a) e b), della Convenzione Europea dei diritti umani, come interpretato dalla CEDU, fatta propria dalla più recente giurisprudenza, impone esclusivamente che tale diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa”, determinando conseguenze negative per l’imputato (e, quindi, fondando un suo concreto interesse ad ottenerne la rimozione), che, per la prima volta, e senza mai avere avuto la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, al punto tale, cioè, da imporre una diversa e nuova definizione giuridica del fatto medesimo, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato.

Condizione che non si verifica in due occasioni.

Da un lato, quando l’imputato o il suo difensore abbia avuto nella fase di merito la possibilita’ comunque di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado in cui viene operata la diversa qualificazione giuridica del fatto.

Dall’altro, quando la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili (si potrebbe dire “non sorprendenti”) epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimita’), stante la riconducibilita’ del fatto storico, di cui e’ stata dimostrata la sussistenza all’esito del processo e rispetto al quale e’ stato consentito all’imputato o al suo difensore l’effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l’eventuale esclusione dell’una comporta, inevitabilmente, l’applicazione dell’altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica, una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, puo’ essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.

Orbene, nella specie nessuna delle due indicate condizioni sembra essersi verificata in quanto, da un lato, l’imputato ha avuto la concreta possibilita’ di difendersi sulla diversa qualificazione operata dal giudicante di primo grado non determinandosi neppure, secondo la citata sentenza Drassich, la garanzia di un doppio grado di giurisdizione di merito sul diverso profilo riqualificato.

A cio’ si aggiunga come la diversa qualificazione non risulta neppure essere “sorprendente” posta l’originaria sua indicazione all’atto dell’instaurazione del giudizio e sulla base del medesimo fatto storico.

3. Con riferimento, poi, all’avvenuta riqualificazione come bancarotta per distrazione piuttosto che preferenziale del pagamento effettuato in favore del (OMISSIS), giova ribadire come ai fini della configurabilita’ del reato di bancarotta preferenziale sia necessaria la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volonta’ di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualita’ di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (v. Cass. Sez. 5 12 marzo 2014 n. 15712).

Nella specie, con accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimita’, la Corte territoriale ha affermato come, a mezzo dell’avvenuto pagamento con somme societarie di un debito personale dell’amministratore unico della societa’ poi decotta e nell’esclusivo interesse dell’amministratore stesso si fosse realizzato non un pagamento in violazione della par condicio creditorum e a vantaggio del creditore soddisfatto bensi’ un indebito sviamento, dalle finalita’ societarie, di una somma di denaro e nell’esclusivo interesse dell’amministratore di diritto.

4. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.