Aizza il proprio rottweiler contro un carabiniere mentre compie atto del proprio ufficio.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 luglio 2016, n. 27603)

Ritenuto in fatto

1. W.M. impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che lo dichiarò responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate per aver commesso tale ulteriore condotta per eseguire la resistenza a pubblico ufficiale mentre compiva un atto del proprio ufficio, aizzandogli contro un “rottweiler”, che con un morso al “bicipite femorale” sx gli cagionava lesioni con prognosi di dieci giorni.

A fronte dei motivi di impugnazione volti a eccepire la nullità della revoca di escussione di nuovi testi nel giudizio di primo grado nonché a censurare la configurabilità del delitto di resistenza/poiché gli elementi acquisisti avrebbero dimostrato in via esclusiva la reazione all’operato dell’appuntato dei carabinieri G. mentre eseguiva una perquisizione senza decreto del pubblico ministero e per accertamenti privi una reale giustificazione e, ogni caso, a prospettare la scriminante la scriminante dell’art. 393 bis c.p., la Corte d’appello ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice e altrettanto corretta la qualificazione giuridica dei fatti, valutando del tutto infondate le censure dirette ad ammette ulteriore assunzione di testi che non avrebbe modificato il complessivo quadro probatori, perché circostanze già descritte da altri testi a discarico e trattandosi in parte di testimoni de relato.

L’intervento dell’appuntato G. secondo il giudice d’appello, è stato sollecitato da elementi che inducevano a ritenere che si facesse uso di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione di M., ove era agli arresti domiciliari. Episodio riportato nel verbali redatti dai due Carabinieri intervenuti i quali non avevano ragione per affermare fatti non veri.

2. La difesa di W.M., avvocato Fabio Spaziani, deduce:

– violazione di legge processuale ex art. 606 comma 1 lett. b e vizio di motivazione, la Corte d’appello avrebbe ingiustificatamente ritenuto tardivi i motivi nuovi presentati dalla difesa, non riportando in motivazione le ragioni poste a fondamento della tardività, limitandosi riportare solo in verbale tardività dei motivi nuovi.

La Corte di merito si è limitata a esaminare l’impugnazione originaria in tal modo mostrando di eludere le ulteriori questioni poste, omettendo erroneamente di tenerne conto ai fini della motivazione assertivamente confermativa del sentenza di primo grado.

I motivi erroneamente elusi dalla Corte d’appello mettevano in luce le anomalia della valutazione delle prove testimoniale in primo grado., violando altresì le disposizioni previste per la spedizione dell’atto di impugnazione dall’art. 583 c.p.p. e dall’art. 585 c.p.p. relative ai termini di spedizione per giungere a un giudizio conclusivo, in termini omissivi e inconferenti, ” sicuramente di grave nocumento pregiudiziale, al diritto di difesa dell’imputato”.

Si tratta di una negligenza che snaturato e stravolto la logica della sentenza, non corrispondente al petítum e alla causa petendí.

Il ricorrente pone in rilievo che la tardività dei motivi nuovi è stata riferita solo verbalmente dal relatore e non riportata nel verbale dell’udienza e nella motivazione.

La difesa ribadisce di avere replicato sulla regolarità della trasmissione dei motivi aggiunti, richiamando in proposito la consolidata giurisprudenza, sulla regolarità della impugnazione proposta nella data di spedizione della raccomandata ex art. 583 c.p.p.

Si richiama la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in tal senso.

I motivi aggiunti ignorati avrebbero indotto la Corte a una rivalutazione e ulteriore considerazione delle prove già acquisite e avrebbero posto in rilevo le inconferenti motivazione del giudice di primo grado.

La impostazione accusatoria e le contestazioni mosse al M., sono state svolte sulla base esclusivamente da quanto riferito dalle persone offese, che quali direte interessate alla vicenda, hanno fornito apporti frutto di libere deduzioni e intuizioni, che non possono essere assunte solo per essere provenienti da pubblici ufficiali.

La motivazione della sentenza d’appello è palesemente incoerente con le risultanze dell’istruttoria dibattimentale.

Sono state escluse dal giudice di primo grado le dichiarazioni di testi non interessati alla vicenda, in particolare C., e R., l’uno che occupava l’appartamento posto al piano sottostante a quello di M., e l’altra presente in casa al momento dei fatti. Dichiarazioni completamente diverse rispetto a quelle della persona offesa e dei brigadiere L., peraltro non presente ai fatti, dei tutto incongruenti.

Si censura come astrazione il criterio valutativo della persona offesa cui si sono fondate la sentenza di primo grado e quella resa in appello.

Il giudice deve dar conto in motivazione dei risultati della prova, esprimendosi sulle ragioni della loro attendibilità o meno delle prove contrarie. Criteri che debbono confrontarsi con la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

L’art. 530, commi 2 e 3, c.p.p. richiede che la prova sia onere dell’accusa e se contraddittoria, insufficiente e incerta deve comportare l’assoluzione dell’imputato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte si è già più volte espressa nel senso che l’inosservanza dell’obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria dei giudice dell’impugnazione (art. 585 comma quarto cod. proc. pen.) comporta inammissibilità degli stessi, a norma dell’art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen..

A detta specifica disposizione non si può derogare con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582 comma secondo o di spedizione ex art. 583 comma primo, stesso cod., giacché queste norme, di stretta interpretazione, sono riferite al solo atto di impugnazione ed improntate ad una “ratio” diversa da quella di cui all’art. 585 comma quarto, che, in virtù della funzione integrativa dei motivi nuovi, esige che di essi il giudice abbia immediata conoscenza (Sez. V I, 8 marzo 1995, dep.18 luglio1995, n.7534; Sez. II, 12 dicembre 2014, dep. 14 gennaio 2015, n. 1381).

Gli altri motivi sono diretti a censurare le ricostruzione di entrambi i giudici di merito e non sono volti a rilevare mancanze argomentative e illogicità ictu oculí percepibili, bensì a contestare la ricostruzione effettuata da entrambi i giudici di merito e ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito la vicenda, sulla base delle risultanze acquisite agli atti del dibattimento.

La Corte di merito ha posto in rilievo – si è già detto in narrativa – che la ricostruzione dei fatti è coerente con gli elementi di prova acquisiti e in particolare con quanto riferito dagli altri protagonisti della vicenda.

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata ha fondamento, dunque, in un quadro probatorio giudicato completo e univoco, e tanto da far ritenere la sussistenza di un precisa determinazione di aggredire il fratello in entrambi gli episodi. Altrettanto giustificata, sotto il profilo probatorio, è la condotta di avere opposto resistenza ai Carabinieri mentre compivano un atti di indagine.

Anche la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è stata giustificata dal giudice d’appello nel senso che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio dì primo grado sono caratterizzati da completezza e tali da non porre in discussione quanto riferito dalla persona offesa il Carabiniere G.S..

In conclusione, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come ampiamente descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dal giudice d’appello, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

La Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto de quo e le condotte alle quali ha riconosciuto tale illecita connotazione.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell’art.616 c.p.p, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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