Alcoltest: l’onere del malfunzionamento della strumentazione è a carico dell’imputato.

(Corte di Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 10 dicembre 2015, n. 48840)

Ritenuto in fatto

I.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella di primo grado limitatamente alla ravvisata aggravante dell’incidente stradale [che ha escluso, rideterminando in melius la pena], per il resto ne ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’articolo 186, lettera b), del codice della strada [va peraltro osservato che risulta contestata e ravvisata, anche a livello di trattamento sanzionatorio, l’ipotesi di cui alla lettera b), pur emergendo un tasso alcolemico pari, nella due misurazioni, al valore di 1,58 per entrambe, sicchè doveva semmai ritenersi l’ipotesi più grave di cui alla lettera c)] ( fatto dell’11.2.2011).

Con il ricorso ripropone doglianze disattese già in appello.

La prima, relativa alla propria identificazione, sostenendo di essere nato il 24 febbraio 1987, mentre risultava in atti la diversa data di nascita 9 febbraio 1987.

Secondo la Corte di merito non vi era dubbio sull’identificazione del responsabile.

La seconda, riguarda il giudizio di responsabilità che si assume immotivato, contestando il rilievo attribuito dal giudice di merito alla rilevazione del tasso alcolemico: tale rilevazione doveva ritenersi inattendibile in ragione del risultato identico, alla prima e seconda prova.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, non compete alla Corte di legittimità entrare nel merito delle generalità anagrafiche e infatti qui sufficiente osservare, in linea con quanto accertato in sede di merito, l’insussistenza di dubbio circa l’identificazione del ricorrente quale autore del fatto, così dovendosi richiamare il principio secondo cui l’incertezza sull’identificazione anagrafica dell’imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione dei processo penale quando sia certa l’identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata l’azione penale, potendosi, in seguito, pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite, nelle forme previste dall’articolo 130 c.p.p. [Sezione V, 8 febbraio 2013, Godly].

Le doglianze sulla responsabilità sono nella sostanza generiche, nonostante gli argomenti spesi a supporto, perché attinge un apprezzamento dei compendio probatorio satísfattiva mente dimostrativo della condizione di irregolarità in cui versava l’imputato, basato sugli esiti non solo della deposizione di uno degli operanti, ma anche sugli esiti del test alcolimetrico.

L’apprezzamento del giudicante non merita censure in questa sede, tra l’altro essendovi una doppia statuizione di responsabilità sul punto della responsabilità.

Né può censurarsi la considerazione attribuita agli esiti dell’esame. Vanno richiamati i principi affermati in materia.

In primo luogo, quello secondo cui, in tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie dei tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione dei disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione [Sezione IV, 16 dicembre 2014, Ciarnese].

In secondo luogo, in ordine alla valenza probatoria dell”‘alcooltest” ai fini e per gli effetti dell’affermazione di responsabilità per la contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 del codice della strada), va ricordato l’altro principio, parimenti pacifico, in forza del quale l’esito positivo dell’alcooltest è idoneo a costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è semmai onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio [tra le tante, Sezione IV, 10 maggio 2012, De Rinaldis].

Per l’effetto, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione [Sezione IV, 12 luglio 2013, Varratta].

Ma certo il tema dell’inidoneità dell’apparecchio e quello della inattendibilità del test non possono essere devoluti, specie per la prima volta, in Cassazione, non bastando in proposito, per dedurne l’inattendibilità del test, l’opinabile assunto sulla identicità dei risultati delle due prove, di per sé affatto significativo e dimostrativo di alcunché di irregolare.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7­13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.