Alcoltest: soffiare con volume insufficiente non salva il conducente.

(Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza 9 maggio 2016 n° 19161)

Sentenza;

sul ricorso proposto da:

O.Z., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 724/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 22/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore, Avv. Attilio Belloli, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

O.Z. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c); condanna alla pena sospesa di mesi sei di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Con il ricorso si duole dell’accertata responsabilità nonostante una delle due prove mediante alcoltest recasse la dicitura “volume insufficiente” e della mancata sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità.

 
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato come dagli atti acquisiti emergesse la penale responsabilità dell’imputato, la quale trovava fondamento nell’esito positivo dell’accertamento etilometrico mediante alcoltest.

Congrua motivazione si rinviene nella sentenza anche con riferimento all’elemento istruttorio dello scontrino dell’etilometro con la dicitura “volume insufficiente”, posto che tale dicitura non inficia di per sè l’attendibilità e la validità del test. La misurazione, in altri termini, non può ritenersi inficiata dall’inspirazione di un volume d’aria minimo;

anzi, può dirsi acquisita, in nome del favor rei, una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, della quale ovviamente il prevenuto non ha motivo di dolersi. L’insufficienza del quantitativo d’aria immessa nell’etilometro non esclude che l’apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia; qualora lo strumento pervenga alla misurazione dell’etilemia, nonostante il volume insufficiente d’aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentirne il funzionamento, il tasso alcolemico così riscontrato (da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel diverso caso di immissione di un volume d’aria invece “sufficiente”) può essere assunto a fondamento della decisione.

3. Con riguardo al secondo motivo di censura, il giudice di appello ha rigettato l’istanza di conversione della pena inflitta in primo grado con il lavoro di pubblica utilità in quanto non proposta in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado nè con i motivi di appello ma solamente nelle conclusioni svolte dal difensore in grado di appello. La Corte territoriale ha, quindi, riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3.1. Ma la Corte regolatrice ha chiarito che, una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d’appello, come nel caso di specie, a quest’ultimo deve riconoscersi il potere di intervenire sulla pena e quindi anche di concedere le sanzioni sostitutive (Sez. 4, n. 22789 del 09/04/2015, Ligorio, Rv. 263894; Sez. 6, n.786 del 12/12/2006, dep.2007, Rv. 235608).

3.2. Ciò premesso, si osserva che la stessa Corte di Appello ha rilevato che, nel corso della discussione orale, la difesa aveva espressamente chiesto la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186 C.d.S., comma 9- bis.

L’ordine di considerazioni che precede conduce, allora, a rilevare la sussistenza del vizio denunciato perchè la Corte di Appello di Brescia, nella sentenza impugnata, ha erroneamente qualificato come inammissibile la richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, sulla base di una insussistente pretesa tardività della medesima istanza.

3.3. La pronuncia non risulta corretta anche in relazione alla riconosciuta sospensione condizionale della pena, dovendosi ritenere che la disposizione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, comporti effetti più favorevoli rispetto alla sospensione condizionale della pena, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (comportando il lavoro di pubblica utilità un dimezzamento della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida) (Sez. 3, n. 20726 del 7/11/2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv.254996).

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto concernente l’affermata inammissibilità dell’istanza di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia. Il giudice del rinvio sarà, ovviamente, libero nel merito dell’apprezzamento in ordine alla accoglibilità in concreto della richiesta.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2016.