Alla Corte costituzionale l’individuazione di posizioni organizzative nuove all’Agenzia delle entrate (Tar Lazio, Sezione II Ter, Ordinanza 3 giugno 2019, n. 7067).

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Pietro Morabito, Presidente

Dott. Fabio Mattei, Consigliere

Dott. Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5628 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

DIRPUBBLICA – FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 18 presso lo studio dell’avv. Carmine Medici che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento dei seguenti atti:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– delibera n. 10/2018 dell’08/02/18 nella parte in cui il Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate ha sostituito l’art. 12 del regolamento di amministrazione ed ha inserito nel Titolo II capo IV l’articolo 18-bis, con i quali, rispettivamente, ha introdotto una disciplina derogatoria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e ha istituito posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale;

– ogni altro atto connesso;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 26/11/18:

– atto prot. n. 186053 del 07/08/18 con cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha adottato misure concernenti l’«assetto organizzativo delle Direzioni Centrali e Regionali»;

– atto prot. n. 186067 del 07/08/18 con cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha adottato misure riguardanti l’articolazione e i compiti delle direzioni provinciali;

– atto prot. n. 187175 dell’08/08/18 con cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto la graduazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia e delle posizioni organizzative di cui all’art. 18-bis del Regolamento di amministrazione;

– delibera del Comitato di gestione n. 39 del 06/08/18;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12/12/18:

– per quanto d’interesse, atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 0289087 del 02/11/18;

– atto prot. n. 0303288 del 14/11/18, con cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto l’avvio delle procedure selettive d’interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 1 comma 93 lettera a) l. n. 205/17;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12/02/19:

– atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del 24/12/18, concernente disposizioni relative all’organizzazione interna;

– delibera del Comitato di gestione n. 44 del 13/11/18, approvata l’11 dicembre 2018;

– delibera del Comitato di gestione n. 47 del 18/12/18;

– atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 526891 del 28/12/18 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature alle procedure indette con atto prot. n. 0303288 del 14/11/18 e con provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n. 88080 dell’11/12/18;

– provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n. 88080 dell’11/12/18;

– atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 526886 del 28/12/18, con il quale è stato disposto l’avvio delle procedure selettive d’interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 1 comma 93 lettera a) l. n. 205/17;

– art. 2 commi 2 e 3 d.m. 04/04/18;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con ricorso notificato il 09/04/18 e depositato il 09/05/18 la Dirpubblica – Federazione del Pubblico Impiego ha impugnato la delibera n. 10/2018 dell’08/02/18, nella parte in cui il Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate, in attuazione dell’art. 1 comma 93 l. n. 205/17, ha sostituito l’art. 12 del Regolamento di amministrazione ed ha inserito nel Titolo II capo IV, l’articolo 18-bis, con i quali, rispettivamente, ha introdotto una disciplina derogatoria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e ha istituito posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale.

A fondamento del gravame la ricorrente ha prospettato con tre distinte censure l’illegittimità costituzionale:

– dell’art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l n. 205/17 per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost. in quanto l’istituzione di posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, con attribuzione di funzioni tipicamente dirigenziali, di cui all’art. 1 commi 93 e 94 l. n. 205/17, costituirebbe un espediente per eludere il giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 37/2015 della Consulta, dissimulando l’esercizio precario di funzioni di dirigenziali (primo motivo: pag. 19 dell’atto introduttivo);

– della medesima disposizione la quale, avendo previsto, alla lettera a), l’istituzione di un’area di c.d. “middle management”, costituita dalle posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, e limitandosi, poi, a stabilire, alla lettera c), che il conferimento di incarichi di posizioni organizzative debba avvenire «mediante una selezione interna», senza prima prevedere l’espletamento di un concorso pubblico ai sensi degli artt. 52 comma 1 d. lgs. n. 165/01 e 24 d. lgs. n. 150/09, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. Infatti, l’accesso alla predetta area, “risolvendosi in una vera e propria progressione di carriera in senso verticale” non potrebbe prescindere dalla previsione di un concorso pubblico (secondo motivo: pagg. 24-26 dell’atto introduttivo);

– dell’art. 1 comma 93 lettera e) l. n. 205/17 in quanto le deroghe alla disciplina ordinaria per l’accesso alla qualifica dirigenziale, quali l’esonero dalla prova preselettiva, la valutazione di titoli in relazione alle esperienze lavorative pregresse e la riserva di posti fino al 50% in favore degli interni, comporterebbero un vantaggio competitivo ingiustificato in favore degli interni destinatari di funzioni dirigenziali delegate o di incarichi di posizione organizzative speciali e non sarebbero compatibili con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost..

Inoltre, l’art. 12 del Regolamento di organizzazione, come modificato dalla gravata delibera n. 10/18, sarebbe affetto da illegittimità propria in quanto avrebbe introdotto anche autonomi requisiti di ammissione non previsti dalla legge. La censura d’illegittimità propria del Regolamento è stata proposta in via subordinata rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 93 lettera e) l. n. 205/17 come emerge dal fatto che nelle conclusioni dell’atto introduttivo (pagg. 31-32) la ricorrente ha chiesto, innanzi tutto, proprio l’accertamento dell’incostituzionalità della disposizione.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituitesi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 14/05/18 e 21/05/18, hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 3887/2018 del 27/06/18 il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, formulata da parte ricorrente, ed ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del 22/01/19 poi rinviata, su istanza di parte, al 16/04/19.

Con ricorso notificato il 26/10/18 e depositato il 26/11/18 (primo ricorso per motivi aggiunti) la Dirpubblica ha impugnato con motivi aggiunti l’atto prot. n. 186053 del 07/08/18, con cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha adottato misure concernenti l’«assetto organizzativo delle Direzioni Centrali e Regionali», l’atto prot. n. 186067 del 07/08/18, con cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha adottato misure riguardanti l’articolazione e i compiti delle direzioni provinciali, l’atto prot. n. 187175 dell’08/08/18, con cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto la graduazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia e delle posizioni organizzative di cui all’art. 18-bis del Regolamento di amministrazione, e la delibera del Comitato di gestione n. 39 del 06/08/18, con cui è stato espresso parere favorevole all’adozione dei predetti atti direttoriali.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha prospettato il vizio d’invalidità degli atti impugnati derivata dall’illegittimità degli atti gravati in via principale e ciò in relazione alle questioni di costituzionalità ivi già dedotte e successivamente ribadite.

Con atto notificato il 03/12/18 e depositato il 12/12/18 (secondo ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti, per quanto d’interesse, l’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 0289087 del 02/11/18 e l’atto prot. n. 0303288 del 14/11/18, con cui il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto l’avvio delle procedure selettive d’interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 1 comma 93 lettera a) l. n. 205/17.

Anche con il secondo ricorso per motivi aggiunti la Dirpubblica ha prospettato il vizio d’invalidità degli atti impugnati derivata dall’illegittimità degli atti gravati in via principale in relazione alle questioni di costituzionalità già dedotte e riproposte.

Con atto notificato l’11/02/19 e depositato il 12/02/19 (terzo ricorso per motivi aggiunti) la Dirpubblica ha impugnato con ulteriori motivi aggiunti gli atti applicativi e consequenziali, rispetto a quelli già gravati, tra cui l’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del 24/12/18, concernente disposizioni riguardanti l’organizzazione interna, le delibere del Comitato di gestione n. 44 del 13/11/18 e n. 47 del 18/12/18, l’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 526891 del 28/12/18, con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature alle procedure indette con atto prot. n. 0303288 del 14/11/18 e con provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n. 88080 dell’11/12/18, il provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n. 88080 dell’11/12/18, l’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 526886 del 28/12/18, con il quale è stato disposto l’avvio delle procedure selettive d’interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 1 comma 93 lettera a) l. n. 205/17, e l’art. 2 commi 2 e 3 d.m. 04/04/18.

In questa sede la Dirpubblica ha ribadito le questioni di legittimità costituzionale già dedotte ed ha, altresì, prospettato l’incostituzionalità dell’art. 1 commi 323, 324, e 325 della legge n. 145/2018.

Alla pubblica udienza del 16/04/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con sentenza non definitiva, emessa nelle stesse date in cui sono state decise le questioni oggetto del presente provvedimento, il Tribunale:

1) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

2) ha respinto le eccezioni d’inammissibilità del gravame sollevate dall’Agenzia delle entrate in riferimento alla legittimazione e all’interesse della ricorrente;

3) ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale ivi indicate, ne ha disposto con separata ordinanza la rimessione alla Corte Costituzionale;

4) ha dichiarato non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 commi 323-325 l. n. 145/18;

5) si è riservato di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alle spese della presente fase processuale.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CHE SONO RIMESSE ALLA CORTE

Con la presente ordinanza il Tribunale sottopone alla Corte le questioni di costituzionalità:

– dell’art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 in quanto l’istituzione di posizioni organizzative nuove, caratterizzate da marcati poteri di natura dirigenziale e destinate ad essere ricoperte con procedure selettive interne, potrebbe risultare elusiva del giudicato scaturente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 con possibile violazione dell’art. 136 Cost.;

– dell’art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 perché le posizioni organizzative prefigurate dal legislatore, per le funzioni ed il trattamento giuridico ed economico ad esse connesso, integrerebbero una vera e propria progressione di carriera alla quale dovrebbe accedersi con concorso pubblico e non con una selezione interna con possibile violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost..;

– dell’art. 1 comma 93 lettera e) l. n. 205/17 poiché le deroghe alla disciplina ordinaria per l’accesso alla qualifica dirigenziale, previste dalla disposizione in esame e relative all’esonero dalla prova preselettiva, alla valutazione di titoli in relazione alle esperienze lavorative pregresse e alla riserva di posti in favore degli interni nella misura fino al 50% dei posti messi a concorso, attribuirebbero un vantaggio competitivo ingiustificato in favore degli interni destinatari di funzioni dirigenziali delegate o di incarichi di posizione organizzative speciali e si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost..

RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Ai fini dell’apprezzamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il Tribunale ritiene opportuno premettere una ricostruzione del quadro giuridico di riferimento.

L’art. 1 comma 93 l. n. 207/15 stabilisce che “l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

d) prevedere l’articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l’attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;

e) disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando.

Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell’Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali.

La commissione può avvalersi dell’ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l’esecuzione delle prove preselettive e scritte.

Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse.

Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito”.

In attuazione della disposizione in esame, l’Agenzia delle entrate con la delibera n. 10/18 dell’08/02/18, impugnata nel presente giudizio con il ricorso principale, ha, per quanto d’interesse in questa sede:

– modificato l’art. 12 (intitolato “Accesso alla dirigenza”) che, nella versione oggi vigente, così recita:

“1. L’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 93, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Alle procedure selettive sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e una prova orale.

Le prove sono finalizzate a individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia, con le modalità e in base ai contenuti definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Se il numero dei candidati supera il limite indicato nel bando è possibile prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa. Sono esonerati dalla prova preselettiva i dipendenti dell’Agenzia delle entrate che per almeno due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali ovvero abbiano ricoperto incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui all’art. 18-bis, o a quelle di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,

nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate con almeno dieci anni di anzianità nella terza area e che non abbia riportato in tale periodo sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale. I vincitori svolgono un periodo di applicazione presso gli uffici dell’Agenzia, coincidente con quello di prova, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il predetto periodo è soggetto a valutazione.

4. I requisiti specifici necessari per partecipare alla procedura e i criteri di valutazione dei titoli sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse.

5. Fino al 50 per cento dei posti a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate con almeno dieci anni di anzianità nella terza area e che non abbia riportato in tale periodo sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.

6. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell’Agenzia anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali dell’Agenzia e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali.

La commissione può avvalersi dell’ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l’esecuzione delle prove preselettive e scritte”;

– introdotto l’art. 18 bis (intitolato “Posizioni organizzative”) secondo cui:

“1. Sono istituite posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale.

2. I titolari delle predette posizioni adottano atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Agenzia verso l’esterno; hanno i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; sono responsabili dell’attività amministrativa e dei relativi risultati; esercitano autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali.

3. Con atto del Direttore dell’Agenzia sono progressivamente individuate le singole posizioni, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Agenzia.

4. Le posizioni di cui al comma 1 sono istituite nei limiti del risparmio di spesa corrispondente alla riduzione, rispetto alla situazione in essere al 1° gennaio 2018, della dotazione organica dirigenziale di seconda fascia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) e delle relative posizioni, nonché utilizzando le disponibilità di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Entro il 31 dicembre 2018 le posizioni attualmente finanziate con tali ultime disponibilità sono conseguentemente soppresse. Il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è ridotto in proporzione alle posizioni dirigenziali soppresse ai sensi del presente comma.

5. Le posizioni sono graduate fino ad un massimo di quattro livelli, ai quali è correlata la retribuzione di posizione.

La graduazione e l’ammontare della retribuzione di posizione sono fissate con atto del direttore dell’Agenzia, da sottoporre al Comitato di gestione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, sulla base di criteri che tengono conto della complessità organizzativa delle posizioni e delle connesse responsabilità. Il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima non può essere superiore a 3.

Con il medesimo atto sono individuati i casi in cui la retribuzione di posizione è incrementata per tener conto della maggiore onerosità connessa all’esercizio delle funzioni in luoghi diversi dal domicilio e sono fissati i relativi importi.

6. La retribuzione di posizione è corrisposta in dodici mensilità e si aggiunge a quella spettante in base alla fascia economica di appartenenza nella terza area. In relazione alla corresponsione della retribuzione di posizione, ai titolari delle posizioni non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio, esclusa l’indennità di agenzia.

7. In caso di valutazione positiva dell’attività svolta, ai titolari delle posizioni spetta la retribuzione di risultato. I criteri di determinazione della retribuzione di risultato sono fissati con l’atto di cui al comma 3, tenendo conto del livello di graduazione della posizione e del livello di valutazione riportato, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

Nei limiti delle risorse disponibili, l’importo annuo della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione di posizione determinata ai sensi del comma 3. Il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è altresì ridotto, in aggiunta alle riduzioni di cui al comma 4, per le finalità di cui al presente comma.

8. Le posizioni sono conferite a funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella terza area, mediante selezioni interne L’attribuzione di una posizione organizzativa non configura progressione di carriera. Le posizioni sono di norma conferite per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo; possono essere revocate anticipatamente per motivate esigenze organizzative, nonché in caso di rendimento negativo o di comportamenti sanzionabili sul piano disciplinare o penale.

9. Con atto del Direttore dell’Agenzia sono disciplinate le modalità di selezione che tengono conto, in relazione alla tipologia di incarico da ricoprire, delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e gestionali degli interessati, nonché delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti”.

In relazione alla rilevanza della questione il Tribunale evidenzia che:

– con sentenza non definitiva, emessa in pari data, ha ritenuto sussistente la legittimazione e l’interesse a ricorrere della Dirpubblica, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed ha dichiarato non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 commi 323, 324 e 325 l. n. 145/18, prospettata dalla ricorrente;

– gli artt. 12 e 18 bis del Regolamento di amministrazione, sopra riportati, sono stati introdotti dalla delibera n. 10/18 impugnata con il ricorso principale;

– la delibera n. 10/18 ed i predetti articoli del Regolamento costituiscono pedissequa attuazione dell’art. 1 comma 93 l. n. 205/17 di cui riproducono il contenuto;

– avverso gli atti amministrativi in esame la ricorrente prospetta unicamente vizi di legittimità costituzionale della norma, di rango primario, attributiva del potere;

– l’unico vizio proprio dell’atto amministrativo dedotto riguarda l’art. 12 del Regolamento. La censura, però, è da ritenersi proposta in via subordinata rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 93 lettera e) l. n. 205/17 come emerge dal fatto che nelle conclusioni dell’atto introduttivo (pagg. 31-32) la ricorrente ha chiesto, innanzi tutto, proprio l’accertamento dell’incostituzionalità della disposizione. La proposizione, in via subordinata, della censura d’illegittimità propria dell’art. 12 del Regolamento vincola il giudice amministrativo nell’ordine delle questioni da esaminare, così come stabilito dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 5/15).

In ogni caso, la rilevanza della questione anche in riferimento alla prospettata illegittimità propria dell’art. 12 del Regolamento deriva dal fatto che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto la norma attributiva del potere mentre l’ipotetico annullamento per il vizio proprio dell’atto non sarebbe completamente satisfattivo per la parte ricorrente residuando la rilevanza della questione in relazione alla prospettata illegittimità delle deroghe alla disciplina per l’accesso alla carriera dirigenziale.

Del resto, il giudice di appello ha precisato che, nell’ipotesi di mancata graduazione dei motivi, l’esame degli stessi da parte del giudice deve essere condotto sulla base della “consistenza oggettiva” del motivo stesso riferibile alla “radicalità del vizio” (Adunanza Plenaria n. 5/15); ne consegue che anche la prospettata esistenza di un vizio proprio dell’art. 12 del Regolamento non elide la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in quanto quest’ultima ha ad oggetto la norma attributiva del potere.

Da ultimo, in ordine alla rilevanza della questione, deve essere precisato che, nei confronti degli atti impugnati con i tre ricorsi per motivi aggiunti, sono stati dedotti esclusivamente vizi d’invalidità derivata dall’illegittimità degli atti impugnati in via principale, quest’ultima conseguente all’illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere ribadita nei gravami per motivi aggiunti.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Prima di esaminare la non manifesta infondatezza delle questioni il Tribunale ritiene necessario premettere un riferimento alla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.

In quel giudizio era stata censurata la previsione contenuta all’articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.

In particolare, le censure si riferivano specificamente alla previsione in base alla quale venivano fatti salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle agenzie fiscali a propri funzionari, e si consentiva, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di dirigente, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata era fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

Con la sentenza sopra citata, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del suddetto meccanismo di copertura dei posti da dirigente, lo ha ritenuto incostituzionale, per violazione del principio della necessità dell’accesso agli uffici pubblici previo concorso, necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio.

In particolare, la Corte ha evidenziato che, “in apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensì consente, in via asseritamente temporanea, l’assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del completamento delle procedure concorsuali.

Tuttavia, l’aggiramento della regola del concorso pubblico per l’accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all’esito di un più attento esame della fattispecie delineata dall’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.”.

La Corte ha riscontrato, da un lato, la prassi dell’Amministrazione (in quel giudizio, l’Agenzia delle entrate) di reiterare il conferimento di incarichi dirigenziali a propri funzionari, avvalendosi di un’apposita norma regolamentare, poi annullata in sede giurisdizionale, dall’altro l’introduzione della previsione legislativa censurata, il cui vero obiettivo “è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall’altro si consente ulteriormente che, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso”.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto l’articolo 8 comma 24 del decreto legge n. 16/2012 costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost, avendo “contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica”.

Ciò posto, devono essere esaminati distintamente i tre profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

1. Viene, innanzi tutto, in rilievo la legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 nella parte in cui istituisce posizioni organizzative che concretizzano una vera e propria funzione e/o fascia superiore senza che sia previsto il pubblico concorso per l’accesso alle stesse.

La disposizione in esame, infatti, prevede l’istituzione di posizioni organizzative “per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale”.

Tali posizioni sono destinate, previa selezione interna, ai funzionari della terza area in possesso di cinque anni di anzianità, e sono caratterizzate dall’attribuzione di una serie di poteri quali quelli “di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo”.

I poteri in esame risultano estranei a quelli propri dell’area di riferimento dei soggetti destinati a ricoprire tali funzioni organizzative e sono più propriamente tipici di quelli previsti per la qualifica dirigenziale dagli artt. 16 e 17 d. lgs. n. 165/01.

In questo senso vanno riguardati i poteri di spesa, di organizzazione del personale, di acquisizione delle entrate e di adozione degli atti amministrativi, che l’art. 17 comma 1 lettere b) d) ed e) d. lgs. n. 165/01 riconosce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali; nello stesso senso può essere valutata l’attribuzione della “responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” e della “gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione” che presuppongono poteri estranei alla terza fascia come si evince anche dall’art. 4 comma 2 d. lgs. n. 165/01 che attribuisce ai dirigenti “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” aggiungendo che “essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

L’estraneità dei poteri riconosciuti dall’art. 1 comma 93 lettere a) e c) l. n. 205/17 rispetto a quelli propri della terza area, a cui appartengono i dipendenti legittimati a partecipare alle selezioni interne per il conseguimento delle posizioni organizzative previste dalla disposizione in esame, è confermata dall’allegato A al CCNL del personale delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28/05/04, richiamato dalla difesa erariale nella memoria depositata il 16/03/19, secondo cui “appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico”.

Sempre il medesimo allegato A, in riferimento ai “contenuti professionali di base” evidenzia che il dipendente appartenente alla terza area funzionale, “nell’ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo l’esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa.

In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo l’attuazione dell’attività di competenza; può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione dell’elevato livello professionale posseduto. Può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare”.

Ne consegue che sono del tutto estranei ai poteri tipici della terza area alcune delle principali prerogative riconosciute dall’art. 1 comma 93 lettera c) l. n. 205/17 ai destinatari delle posizioni organizzative ivi indicate come i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e la complessiva “responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo”.

Sotto questo profilo, pertanto, risulta plausibile l’ipotesi, prospettata da parte ricorrente, secondo cui nelle nuove posizioni organizzative sarebbero stati allocati alcuni poteri che l’art. 17 d. lgs. n. 165/01 riconosce ai dirigenti.

Ma ciò che maggiormente viene in rilievo, ai fini della valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, è che, indubbiamente, la posizione organizzativa disciplinata dall’art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 costituisce una vera e propria progressione di carriera verticale per i dipendenti appartenenti alla terza area proprio perché la nuova funzione è caratterizzata dall’esercizio di poteri non riconducibili all’area in esame.

Con la sentenza n. 37/2015 la Corte Costituzionale ha precisato che non solo il conferimento di incarichi dirigenziali ma “anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)”.

Anche un nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, pertanto, è soggetto alla regola del pubblico concorso (Corte Cost. n. 217/12).

Nella fattispecie, il conferimento delle neoistituite posizioni organizzative attraverso una selezione interna, prevista dall’art. 1 comma 93 lettera b) l. n. 205/17, può risultare violativo del principio del pubblico concorso e, pertanto, si può porre in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. in quanto:

– non risulta conforme agli articoli 3 e 97, ultimo comma, della Costituzione, i quali prescrivono la regola del concorso pubblico ed aperto per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (TAR Lazio n. 2080/16 che richiama Corte Cost. sentenze n. 99 del 2012 e n. 293 del 2009). La disposizione censurata, infatti, aggira tale regola consentendo l’accesso ad un ruolo e, comunque, ad un inquadramento giuridico diverso da quello rivestito senza pubblico concorso;

– sotto altro profilo l’art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 si può porre in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, perché l’elusione della regola del pubblico concorso comporta che l’accesso alle funzioni superiori è consentito ai soli funzionari di ciascuna agenzia fiscale e non è, invece, permesso, in posizione di uguaglianza, a tutti i cittadini in possesso dei requisiti (in questo senso Corte Cost. n. 293/09);

– la violazione della regola del pubblico concorso, poi, collide anche con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 primo comma, della Costituzione, in quanto il concorso pubblico è, per sua natura, idoneo a selezionare i candidati più preparati e meritevoli ed appartenenti alla generalità dei cittadini in virtù del mero possesso dei requisiti obiettivi di legge (Corte Cost. n. 453/90).

2. Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata anche la questione della compatibilità dell’art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 rispetto all’art. 136 Cost. secondo cui “quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

Come già evidenziato, le nuove posizioni organizzative, benchè caratterizzate da poteri riconducibili alla qualifica dirigenziale, sono attribuite, senza pubblico concorso, a funzionari privi della relativa qualifica.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l’efficacia preclusiva, nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale riguarda ogni disposizione che mira a “mantenere in piedi o […] ripristinare, sia pure indirettamente, […] gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della […] pronuncia di illegittimità costituzionale” (sentenza n. 72 del 2013), ovvero che “ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale” (sentenza n. 350 del 2010).

Nel chiarire la portata dell’art. 136 comma 1 Cost. la Corte (sentenza n. 5/17) ha, altresì, precisato che “il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una «mera riproduzione» (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a «perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti» (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966)”.

Quanto fin qui evidenziato, in ordine all’attribuzione di funzioni dirigenziali, in assenza di pubblico concorso ed a soggetti che sono privi della relativa qualifica, induce il Tribunale a ritenere che la finalità perseguita dal citato art. 1 comma 93 l. n. 205/17 possa essere elusiva della sentenza n. 37/15 della Corte Costituzionale con conseguente possibile violazione dell’art. 136 Cost..

3. Non manifestamente infondata è, altresì, la questione di legittimità dell’art. 1 comma 93 lettera e) l. n. 205/17 secondo cui è attribuito alla potestà regolamentare delle Agenzie fiscali il potere di “disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami.

Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando.

Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all’articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell’Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali.

La commissione può avvalersi dell’ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l’esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse.

Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito”.

La norma presenta profili di possibile violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. nella parte in cui esonera dalla prova preselettiva i dipendenti delle Agenzie fiscali in possesso di determinati requisiti.

Richiamato quanto stabilito dalla sentenza n. 37/15 della Corte Costituzionale in merito alla necessità di utilizzare il pubblico concorso per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, il Tribunale rileva che l’esonero dalla prova preselettiva è in grado di attribuire un significativo vantaggio ai dipendenti interni almeno stando ai plausibili dati forniti dalla ricorrente secondo cui nel concorso per il reclutamento di 403 dirigenti sono state presentate 13.608 domande di partecipazione.

La rilevanza di tale vantaggio per i dipendenti interni assume una particolare significatività in quanto connessa ad un ulteriore beneficio, loro attribuito dalla disposizione censurata secondo la quale è possibile riservare fino al 50% dei posti essi a concorso ai dipendenti della terza area con dieci anni di anzianità; in tal modo, i dipendenti interni finiscono per cumulare una doppia serie di benefici di dubbia legittimità anche considerando l’elevata percentuale di posti oggetto dell’indicata riserva.

L’esonero dalla prova preselettiva non risulta, per altro, giustificato da particolari esigenze di speditezza della procedura considerato il presumibile non rilevante numero di dipendenti interni potenziali partecipanti rispetto al totale degli stessi.

In ordine, poi, all’irragionevolezza dell’esonero dalla prova preselettiva per i dipendenti delle Agenzie fiscali è da rilevare che l’esonero non risulta nemmeno giustificato dalla particolare qualificazione dei soggetti a favore dei quali opera il beneficio.

L’esonero, infatti, è previsto per una serie eterogenea di ipotesi e, precisamente, da una parte, per coloro che vantano particolare esperienza conseguente all’espletamento per due anni di funzioni dirigenziali o di incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, e, dall’altra, per tutti i dipendenti delle Agenzie fiscali in possesso di un’anzianità di servizio di dieci anni nella terza area.

La diversità delle fattispecie legittimanti l’esonero lascia trasparire l’intento di correlare il beneficio non tanto alla particolare qualificazione del dipendente (non agevolmente rinvenibile nel mero possesso del requisito dell’anzianità) ma alla condizione di dipendente stesso.

Né l’esonero è ragionevolmente spiegabile alla luce della peculiarità delle funzioni istituzionali dell’Agenzia delle entrate perché il beneficio è concesso indistintamente a tutti i dipendenti delle Agenzie fiscali e, quindi, anche a quelli che hanno espletato funzioni diverse da quelle dell’ente che bandisce il concorso.

Non è, poi, agevole comprendere perché, a fronte della genericità delle fattispecie legittimanti l’esonero dalla prova preselettiva, le stesse siano state considerate solo in riferimento ai dipendenti delle Agenzie fiscali e non anche di altre categorie di dipendenti pubblici.

L’art. 93 comma 1 lettera e) l. n. 205/17, pertanto, nella parte in cui prevede l’esonero dalla prova preselettiva per i dipendenti interni correlata ad un’elevata riserva di posti in favore dei dipendenti medesimi:

– risulta non coerente con il principio della necessità del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto attribuisce una posizione privilegiata nell’accesso ai dipendenti interni non logica anche alla luce della contestuale previsione di una cospicua riserva di posti;

– si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. perché l’esonero dalla prova preselettiva è previsto non solo per coloro che sono in possesso di particolari requisiti di qualificazione derivanti dalla natura dell’attività svolta (nella fattispecie identificata con l’espletamento per due anni di funzioni dirigenziali e, comunque, di incarichi di responsabilità) ma anche per coloro che vantano la sola anzianità decennale nella terza area alle dipendenze delle Agenzie fiscali. Ciò può costituire un’ingiustificata discriminazione rispetto ad altri dipendenti di altre amministrazioni in possesso di analoghi requisiti;

– si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento dell’attività amministrativa, oggetto dell’art. 97 Cost., in quanto l’esonero non risponde né all’esigenza di agevolare la speditezza della procedura concorsuale né di selezionare, comunque, sulla base di criteri obiettivi, i candidati più meritevoli.

In conclusione il Tribunale ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in precedenza indicate, dell’art. 1 comma 93 lettere a), b), c), d) ed e) l. n. 205/17 per possibile contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

1) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale illustrate in motivazione ed aventi ad oggetto l’art. 1 comma 93 lettere a), b), c), d) ed e) l. n. 205/17 in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.;

2) rimette, pertanto, gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione in ordine alle questioni di costituzionalità;

3) dispone la sospensione del presente giudizio;

4) manda alla Segreteria della Sezione per tutti gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 aprile 2019 e del 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 3 giugno 2019.