Alta conflittualità tra genitori – Affidamento familiare.

(Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza 7 maggio 2015, n. 9203)

Avverso i procedimenti e i provvedimenti correlati e legittimati dall’art. 333 c.c., non deputati a regolare l’affidamento dei figli, seppure passibili di interferire per consequenzialità indiretta su questa diversa materia, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., va ritenuto non ammissibile.

Il Tribunale per i minorenni disponeva, in una in una procedura di limitazione della potestà genitoriale, l’inserimento delle figlie minori di una coppia, in affidamento familiare, o presso casa-famiglia, per due anni valutato il contesto familiare altamente pregiudizievole, in quanto le minori erano impropriamente strumentalizzate nel conflitto tra i genitori, i quali, da tempo separati, nonostante gli interventi di sostegno posti in essere dai Servizi locali, che da molto tempo seguivano la situazione, non erano stati in grado di giungere a concreti cambiamenti e prendere coscienza delle pesanti ripercussioni sulle figlie della conflittualità tra di essi agita.

Il reclamo avverso tale provvedimento viene rigettato.

Proposto ricorso per cassazione la Suprema Corte ha precisato la sua posizione in merito ai figli nati fuori dal matrimonio affermando che il quadro normativo attuale con la L. 10 dicembre 2012, n. 219, ma prima ancora con la L. 8 febbraio 2006, n. 54, esprimendo un’evidente scelta di assimilazione della posizione di questi a quelli nati nel matrimonio, fa ritenere, oltre alla parificazione dei minori sotto il profilo sostanziale, anche nuovi e significativi risvolti sul piano processuale, in quanto conferisce una definitiva autonomia ai procedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c., rispetto a quelli, ex art. 317 bis c.c. (vecchio testo) inerenti all’affidamento dei figli nati da genitori non coniugati, per certi versi assimilando i provvedimenti conclusivi sull’affidamento dei minori, adottati dal competente Tribunale minorile a quelli sul medesimo tema pronunciati nei giudizi di separazione e divorzio, con figli minori.

A tal fine ribadisce, in relazione ai provvedimenti de potestate, devoluti alla competenza del tribunale per i minorenni, che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis c.c. (vecchio testo) e art. 333 c.c.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 c.c.), come sia stata chiarita più volte l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 18.09-4.10.2012, immediatamente esecutivo, emesso a definizione di una procedura di limitazione della potestà genitoriale, il Tribunale per i minorenni di Torino, disponeva l’inserimento delle minori C.M., nata a (omissis), e C.M.A., nata a (omissis), figlie di Z.G. e Ca.Mi., in affidamento familiare, o presso casa-famiglia, per anni due, imponendo limitazioni in ordine agli incontri tra i genitori, i parenti (nonna materna) e le minori, secondo disciplina da individuarsi da parte dei Servizi sociali di zona, in rapporto alla situazione, alle esigenze delle minori e alla condotta degli adulti.

Il Tribunale osservava che il contesto familiare di M. e M.A. continuava ad essere altamente pregiudizievole, in quanto le minori erano impropriamente strumentalizzate nel conflitto tra i genitori, i quali, da tempo separati (il padre viveva a (omissis), la madre vicino ad (omissis), ove aveva un nuovo nucleo familiare), nonostante gli interventi di sostegno posti in essere dai Servizi locali, che da molto tempo seguivano la situazione, non erano stati in grado di giungere a concreti cambiamenti e prendere coscienza delle pesanti ripercussioni sulle figlie della conflittualità tra di essi agita. Oltretutto la condizione psicologica e i concreti comportamenti delle due minori, collocate M. la comunità alloggio, M.A. presso una famiglia affidataria, destavano notevoli preoccupazioni.

Avverso il decreto del TM la Z. proponeva reclamo, formulando richiesta di affidamento a sè delle figlie, reclamo respinto con decreto del 13.02-27.03.2013 dall’adita Corte di appello di Torino.

La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:

– la reclamante aveva dedotto di avere segnalato a suo tempo l’inadeguatezza del collocamento delle figlie presso il padre e, una volta rivelatasi inadatta tale soluzione, si era proposta come affidataria, in quanto, tra l’altro, ciò corrispondeva alla volontà delle stesse minori, ingiustamente trascurata dal TM;

– nel corso dell’istruttoria era stata effettuata indagine sociale da parte dei Servizi di Imperia, che era giunta a conclusioni positive in merito alla situazione familiare attuale della madre (del suo nuovo nucleo faceva parte anche il figlio P.G., nato il (omissis)), descritta come genitore attento alle esigenze delle figlie;

– il Ca., costituitosi in giudizio, aveva instato per il rigetto del reclamo e la conferma, in linea generale, del decreto impugnato. Nelle conclusioni aveva inserito, peraltro, un’istanza di ampliamento delle sue frequentazioni con le figlie.

Esponeva che nonostante alcuni miglioramenti, la Z. continuava a presentare grossi limiti educativi; il suo approccio alle figlie, in particolare M., era di tipo “paritario” il clima familiare si deteriorava in presenza di contrasti; in passato, inoltre, la reclamante si era dimostrata poco attenta alle necessità di cura di M. (vedi toxoplasmosi non diagnosticata per tempo e conseguenti problemi alla vista, di cui si era fatto carico lo stesso.

Relativamente a M.A. non andava modificato l’affidamento familiare, stante il relativo buon esito;

– con ordinanza del 23.01.2012 la Corte aveva designato alle minori un Curatore speciale (Avv. M.T. di (omissis)), che si era costituito con comparsa del 6.02.2013, argomentatamente concludendo per il rigetto del reclamo ed instando per ulteriori limitazioni circa i rapporti tra il Ca. e le figlie.

Si sottolineava che le dichiarazioni rese dalle minori in corso di giudizio ed agli operatori andavano considerate con cautela, essendo M. e M.A. influenzabili e oggetto della manipolazione degli adulti. Vi era il rischio, inoltre, che esse si dimostrassero attratte da figure più “comprensive” e disposte ad assecondarle, in contrasto con le esigenze educative e di formazione di una personalità più equilibrata (viste le disarmonie accertate in sede di C.T.U.), tanto più nella delicata fase dell’adolescenza;

– il reclamo non poteva essere accolto;

la decisione che il Tribunale aveva assunto si fondava, infatti, su ampie informazioni, tratte dalle relazioni di approfondimento dei Servizi sociosanitari e dagli ulteriori chiarimenti che gli operatori avevano fornito all’udienza del 5.5.2012;

– rispondeva al vero che l’indagine sul nucleo familiare P. – Z. aveva dato esiti abbastanza positivi, in particolare per quanto riguardava il rapporto tra i componenti della coppia, ora coniugi, la raggiunta stabilità abitativa e lavorativa, la disponibilità a collaborare ad eventuali interventi di aiuto da parte dei Servizi di Imperia, la stessa apertura alla relazione verso M.A. e M.. Tangibile era parso, inoltre, l’interesse della reclamante a recuperare il rapporto con le figlie;

– tuttavia non poteva essere trascurata l’esistenza di altri elementi, che assumevano peso preminente ai fini della complessa decisione da assumere;

– sentiti a chiarimenti alla predetta udienza, gli operatori di Imperia avevano spiegato che con facilità, all’interno di una situazione conflittuale, quale quella con il C., la Z. tendeva ad assumere comportamenti reattivi e impulsivi, a proiettare all’esterno le proprie difficoltà, dimostrando “un’attitudine immediatamente proiettiva” tale da renderla assai vulnerabile; gli stessi avevano segnalavate, inoltre, le difficoltà materne ad interpretare la complessità della situazione e ad attenersi a un comportamento educativo adeguato al ruolo genitoriale;

– quanto alle minori, veniva riportata una loro maggior tranquillità in corrispondenza con la riduzione dei contatti con i genitori e, per M.A., il buon andamento dell’affido in corso;

– nel corso del giudizio di reclamo erano pervenute, inoltre, varie relazioni di aggiornamento che, valutate nel loro complesso, destavano non poche preoccupazioni. La lettura degli aggiornamenti offriva un quadro segnato da una certa precarietà (vedi fuga temporanea di M. dalla comunità il 6.12.2012, contatti della stessa con un ragazzo rispetto ai quali era mancato un controllo del padre), con verbalizzazioni delle minori, in merito al loro stato personale ed emotivo, piuttosto variabili;

– a detta precarietà contribuivano certamente le comunicazioni confusive e destabilizzanti che giungevano da ciascuno dei genitori nonchè, da parte della madre, un atteggiamento fortemente ostile alle misure di sostegno in corso per le minori;

– in tale situazione erano da privilegiare stabilità degli interventi educativi e l’affiancamento alle minori di persone adulte competenti, atteso che il rischio più forte era che le stesse, riaffidate alla madre, fossero ancor più esposte alla conflittualità tra i genitori e potessero evolvere verso comportamenti irregolari e tali da compromettere il percorso di crescita verso l’autonomia;

– dalla comparazione tra le possibili alternative in ordine alla collocazione delle minori, la soluzione individuata dal Tribunale si presentava, conclusivamente, come la più adatta a garantire a M. e M.A. una crescita il più possibile equilibrata e i necessari supporti-educativi, che richiedevano atteggiamenti maturi e coerenti da parte degli adulti di riferimento;

– d’altra parte in più occasioni M.A., al di là di temporanei momenti di insofferenza, aveva riferito di trovarsi bene con gli affidatari (così anche al Giudice delegato del T.M.) e, più di recente, lo stesso Ca. si era attivato segnalando agli operatori una possibile famiglia della zona per M.;

– non andava trascurato, d’altronde, che la soluzione dell’affidamento familiare trovava ulteriore conforto nelle conclusioni della C.T.U. che il Tribunale per i minorenni aveva disposto nel 2008 (Trevisio-Crosetti), prodotta in giudizio dal Curatore speciale, che evidenziavano notevoli carenze psicologiche della sig.ra Z. legate alla storia familiare pregressa, con tendenza a ripetere condotte inadeguate dal punto di vista genitoriale e difficoltà ad intraprendere un cambiamento effettivo;

– non accoglibile era l’istanza del Ca. d’intensificazione dei rapporti con le figlie, visti i notevoli limiti educativi dell’istante che avevano portato a rivedere la collocazione delle minori presso il padre e tenuto conto altresì dei comportamenti poco contenitivi rispetto a M. segnalati nelle relazioni più recenti.

Avverso questo provvedimento la Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi e notificato il 30.10.2013 al PG presso il giudice a quo ed a Ca.Mi., il 31.10-6.11.2013 ai servizi sociali ed il 31.10-6.11.2013 all’avv.to M. T., curatrice speciale delle minori, che il 16-18/23.12.2013 ha resistito con controricorso, a differenza degli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

La Z. ha anche depositato memoria c.d. integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso straordinario della Z. è inammissibile, come anche eccepito dalla controricorrente.

Il provvedimento impugnato del 13.02-29.03.2013 attiene al rigetto del reclamo che la Z. aveva proposto avverso il decreto in data 18.09-4.10.2012, con cui il Tribunale per i minorenni di Torino aveva disposto per un biennio il collocamento delle due minori in ambiente diverso dalle residenze, site in distanti località, di ciascuno dei genitori, previo allontanamento delle stesse (anche) dal domicilio del padre, Ca.Mi., col quale da ultimo era stato disposto che convivessero. Il reclamato decreto del Tribunale minorile era stato pronunciato ai sensi dell’art. 333 c.c., norma correlata alla responsabilità genitoriale ed implicante limitazioni di essa in caso di condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Con ormai costante orientamento, questa Corte ha affermato che il quadro normativo concernente i figli nati fuori dal matrimonio con la L. 10 dicembre 2012, n. 219, ma prima ancora con la L. 8 febbraio 2006, n. 54, esprimendo un’evidente scelta di assimilazione della posizione di questi a quelli nati nel matrimonio, fa ritenere, oltre alla parificazione dei minori sotto il profilo sostanziale, anche nuovi e significativi risvolti sul piano processuale, in quanto conferisce una definitiva autonomia ai procedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c., rispetto a quelli, ex art. 317 bis c.c. (vecchio testo) inerenti all’affidamento dei figli nati da genitori non coniugati, per certi versi assimilando i provvedimenti conclusivi sull’affidamento dei minori, adottati dal competente Tribunale minorile a quelli sul medesimo tema pronunciati nei giudizi di separazione e divorzio, con figli minori (cfr. tra le altre, Cass. n. 23032 e 23411 del 2009; n. 9770 del 2012; n. 26122 del 2013; n. 17278 del 2014).

In relazione ai provvedimenti de potestate, devoluti alla competenza del tribunale per i minorenni, che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis c.c. (vecchio testo) e art. 333 c.c.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 c.c.) rinammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., è stata reiteratamente e condivisibilmente affermata in questa sede, nonostante il loro carattere contenzioso e la ricorribilità dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall’attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti assunti (cfr. anche Cass. SU n. 11026 del 2003; n. 11756 del 2010; n. 15341 del 2012; n. 49 del 2013; n. 6319 del 2011).

Nella specie, dunque, trattandosi di procedimento e di provvedimenti correlati e legittimati dall’art. 333 c.c. e pertanto non deputati a regolare l’affidamento dei figli, seppure passibili di interferire per consequenzialità indiretta su questa diversa materia, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., va ritenuto non ammissibile, in linea con il richiamato orientamento di legittimità.

Le limitazioni della responsabilità genitoriale statuite (e confermate all’esito del reclamo) in funzione primaria di tutela immediata dell’interesse superiore del minore, pregiudicato da condotte ad esso contrarie dei genitori, sono dotate di efficacia non stabile ma temporanea (non assimilabile nemmeno al giudicato rebus sic stantibus), data la loro revocabilità in ogni momento e per qualsiasi ragionevole motivo, dunque, anche a prescindere da sopravvenienze, sancita dal comma 2, della medesima norma, che al comma 1, pure contempla come misura alternativa quella dell’allontanamento del minore dalla residenza familiare. D’altra parte, nel caso la transitorietà e rivalutabilità della misura limitativa statuita nel decreto reclamato,, trova pure riscontro nel sollecitato, successivo riesame della stessa vicenda già compiuto da parte del medesimo TM e di cui si da atto nella depositata memoria.

Nè diversa conclusione appare legittimata dalle innovazioni normative (art. 38 disp. att. c.c., comma 1, come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013) secondo cui il giudice ordinario dinanzi al quale pendano i giudizi di separazione o divorzio è divenuto competente ad adottare anche i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e ss. (in tema cfr. Cass. n. 1349 del 2015; n. 21633 del 2014), le quali non hanno inciso pure sulla natura dei provvedimenti in questione e sul conseguente regime di relativa ammissibilità del ricorso in questa sede, quand’anche ordinario.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della soccombente Z. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente curatrice speciale delle minori, Avv.to M.T..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Z. al pagamento, in favore dell’avv.to M.T., curatrice speciale delle minori, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.100,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2015.

12 thoughts on “Alta conflittualità tra genitori – Affidamento familiare.”

  1. Hi to all, how is everything, I think every one is getting
    more from this website, and your views are nice in support of new users.

  2. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
    The sketch is attractive, your authored material stylish.
    nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.
    unwell unquestionably come more formerly again as exactly
    the same nearly very often inside case you shield this hike.

  3. Hi there! This blog post could not be written any better!
    Going through this article reminds me of my previous roommate!
    He always kept talking about this. I most certainly will send this post to him.
    Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

  4. Have you ever thought about adding a little bit more than just
    your articles? I mean, what you say is important and everything.
    Nevertheless think of if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”!
    Your content is excellent but with images and video clips, this
    blog could undeniably be one of the greatest in its niche.
    Excellent blog!

  5. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you may be a
    great author.I will always bookmark your blog and will come back sometime
    soon. I want to encourage you to continue your
    great job, have a nice day!

  6. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house .
    Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
    Studying this information So i am satisfied to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I found out just what I needed.

    I most undoubtedly will make sure to don?t disregard this web site and provides it a glance
    on a constant basis.

  7. I seriously love your blog.. Very nice colors & theme.
    Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my
    own website and would like to find out where you got this from or just
    what the theme is called. Cheers!

Comments are closed.