Amministrazione digitale: nuove misure in tema di Anagrafe Nazionale e Carta d’identità elettronica.

Il DL n. 78 del 19 giugno 2015, nel prevedere disposizioni urgenti per gli enti territoriali, si segnala anche per alcune importanti norme in tema di innovazione digitale della P.A. Difatti l’art. 10 dello stesso decreto reca nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e di carta d’identità elettronica riprendendo, in parte, gli obiettivi dell’agenda digitale (D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012).

In particolare vengono apportate alcune modifiche all’art. 62 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD):

  • in primo luogo viene introdotto il comma 2-bis che sempre nell’ottica di una piena informatizzazione dell’Anagrafe sancisce che l’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di leva di cui all’art. 1931 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. Si ricorda che ai sensi della disposizione richiamata i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva e presso gli stessi comuni le liste di leva devono essere gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
  • anche i primi due periodi del comma 3 dell’art. 62 del CAD sono stati sostituiti dall’art. 10 del DL n. 78/2015 prevedendo che l’ANPR assicuri ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e metta a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l’ANPR.

E’ evidente la ratio di questa modifica normativa che tende a specificare con maggiore chiarezza quali siano le funzioni dell’ANPR. Difatti l’utilizzo della telematica è sicuramente una delle caratteristiche più rilevanti dell’ANPR che dovrà assicurare alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai propri dati, consentendo esclusivamente ai comuni la certificazione degli stessi dati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica.

La creazione di una banca dati così ampia e complessa che sfrutta inevitabilmente le nuove tecnologie richiede un ulteriore impegno avuto riferimento a diversi aspetti quali: le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nonché le modalità, i tempi di  conservazione dei dati e l’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali; l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività; l’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati.

L’art. 10 del DL n. 78/2015 interviene anche sull’art. 7-vicies ter del DL 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005 n. 43 sostituendo il comma 2-bis. Secondo la nuova formulazione della norma l’emissione della carta d’identità elettronica è riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

Tale disposizione, per quanto più puntuale e precisa, lascia per la verità, un po’ perplessi poiché non menziona affatto il documento digitale unificato previsto dall’art. 1 della legge n. 221/2012 che aveva introdotto nell’ambito del programma di attuazione dell’Agenda digitale italiana questo nuovo strumento digitale.

Difatti il provvedimento intervenendo sull’art. 10 del decreto‐legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ne ha ridefinito completamente il comma 3 prevedendo che con specifico DPCM coordinato con tutti i Ministri interessati (Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro della salute, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Ministro delegato per l’innovazione tecnologica) sentita anche l’Agenzia per l’Italia digitale, sarà disciplinata l’unificazione della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria sul medesimo supporto con il conseguente rilascio gratuito del documento unificato, mediante l’utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.

Evidentemente questo rimane un proposito molto futuro, in quanto, tra l’altro, tale operazione richiederà la modifica e l’adeguamento dei parametri tecnici su cui si fonda il documento digitale e le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato, saranno definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.