Anatocismo bancario: guida legale con giurisprudenza.

L’anatocismo è quel fenomeno in base al quale al debitore vengono richiesti i cd. interessi compositi, ovverosia gli interessi sugli interessi scaduti.

L’anatocismo bancario è uno dei principali oggetti di contenzioso tra banca e cliente, che si sostanzia nella pratica secondo la quale gli interessi che maturano sul conto corrente bancario vengono addebitati direttamente sul conto e, pertanto, su di essi maturano ulteriori interessi.

L’articolo 1283 del codice civile

Nel nostro ordinamento, l’anatocismo è espressamente disciplinato dall’articolo 1283 del codice civile, in base al quale gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono produrre interessi solo dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre purché essi siano dovuti per almeno sei mesi.

Da tale principio consegue che il giudice può eventualmente condannare al pagamento di interessi su interessi solo se alla data principale gli interessi principali erano già scaduti e vi è un’apposita domanda del creditore o sia stata stipulata una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. n. 4830/2004 e Cass. n. 7696/2006).

Occorre chiarire che gli usi contrari cui fa riferimento la predetta disposizione sono solo quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile, dato che il carattere imperativo della norma non avrebbe potuto permettere la formazione di essi in epoca posteriore (cfr. Cass. n. 2593/2003).

Occorre chiarire, inoltre, che essi sono solo quelli normativi e non quelli negoziali (cfr., in proposito, Cass. n. 12507/1999, la quale ha dichiarato nulla la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, “in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt.1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l’art. 1283 c.c., laddove prevede che l’anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi in mancanza di usi contrari”).

La giurisprudenza della Cassazione in materia di anatocismo bancario

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di l’anatocismo bancario rileva principalmente per le pronunce emesse in relazione alla pratica in base alla quale le banche applicavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente passivi dei clienti, con le quali essa è stata sostanzialmente reputata in contrasto con l’articolo 1283 c.c..

Infatti, “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell’ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis” (Cass. n. 3096/1999).

Oltretutto “la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la S.C. […] ha accertato l’inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c. in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo (e nonostante l’opposto orientamento espresso dalle pronunce dell’epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi” (Cass. n. 21095/2004)

La Corte di cassazione, recentemente, ha addirittura esteso all’infinito il divieto di anatocismo tramite capitalizzazione trimestrale degli interessi, arrivando a negare anche la possibilità di capitalizzazione annuale, considerando del tutto arbitrario considerare che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale che, oltre a difettare di normatività, non si rinvengono nella realtà storica (Cass. n. 9127/2015).

Cassazione civile sentenza del 02/07/2014 n. 15135

La giurisprudenza, ha escluso che si possa ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c., per difetto del requisito della “normatività” di tale pratica.

Cassazione civile Sezione I sentenza del 24/03/2014 n. 6857

L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Cassazione civile Sezione I sentenza del 10/09/2013 n. 20688

L’accertata nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l’intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi così calcolati, imponendo al giudice di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti (Cass. n. 3649/2012), sempre che sussista la prova dell’esistenza del credito nella sorte capitale che può essere data in tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento.

Cassazione civile Sezione VI sentenza del 03/09/2013 n. 20172

Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Il Testo Unico Bancario e la legge di stabilità 2014

Tornando alla disciplina di legge in materia di anatocismo bancario, di particolare importanza è la modifica apportata dalla legge di stabilità per il 2014 all’articolo 120 del T.U.B..

Secondo la formulazione di tale articolo antecedente la riforma, con riferimento alle operazioni di conto corrente, la banca era tenuta ad assicurare a tutta la clientela un’uguale capitalizzazione di interessi attivi e passivi.

Oggi, a seguito della legge n. 147/2013, il Comitato interministeriale credito e risparmio è chiamato a stabilire modalità e criteri con cui gli interessi si producono nelle operazioni bancarie.

Le condizioni imposte a tal fine sono che alla clientela deve continuare ad essere assicurata la parità di conteggio, che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

In sostanza viene espressamente abolito l’anatocismo bancario.

La mancata delibera del CICR e la posizione del Tribunale di Milano

Nonostante la nuova formulazione dell’articolo 120 del T.U.B., ad oggi il CICR non ha ancora provveduto all’emanazione dell’apposita delibera.

A tal proposito, mentre la Banca d’Italia riteneva che l’abolizione dell’anatocismo in esso prevista avebbe dovuto essere considerata sospesa, due ordinanze del Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile 2015 statuivano che la riforma del 2013 sarebbe da considerarsi in vigore sin dal primo gennaio 2014, non necessitando di concreta attuazione in considerazione del “dato letterale della norma, lapidario, dove precisa che gli interessi non possano produrre ulteriori interessi”.

In ogni caso, la Banca d’Italia ha recentemente predisposto il tanto atteso schema di delibera, condiviso con il Mef, corredandolo di guida e relazione illustrativa. Lo stesso, sottoposto a consultazione pubblica fino al 23 ottobre 2015, laddove approvato, potrebbe trovare applicazione già dal 1° gennaio 2016.

I rimedi contro l’anatocismo bancario

Nel frattempo, anche alla luce della predetta interpretazione della giurisprudenza, è auspicabile che le banche rinuncino spontaneamente a applicare interessi anatocistici, anche se capitalizzati annualmente.

In ogni caso, laddove un cliente si veda indebitamente sottoposto a un tale tipo di pratica, egli può percorrere diverse strade onde veder tutelati i propri interessi ed ottenere il risarcimento del danno subito.

Oltre alla normale strada del contenzioso civile, il correntista ha a disposizione lo strumento della mediazione, che può essere avviata rivolgendosi ad un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia.

Un’altra strada possibile da percorrere è quella di rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario.

Occorre precisare che in materia di contratti bancari il tentativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che spesso, negli ultimi anni, ha portato ad esiti positivi, soprattutto in ragione della riservatezza che è in grado di garantire alle banche.