Animali. Nozione di attività economica.

(Corte giustizia U.E., Sez. IV, sentenza 3 dicembre 2015, n. 301/14)

La nozione di «attività economica», ai sensi dell’ art. 1, par. 5, del regolamento (CE) n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, comprende anche l’attività relativa al trasporto di cani randagi, da uno Stato membro a un altro, effettuato da un’associazione di pubblica utilità, al fine di affidare tali cani alle persone che si sono impegnate ad accoglierli pagando una somma che copre in linea di massima le spese sostenute a tal fine dalla associazione.