Appropriazione indebita: il PM ha l’obbligo di informare la parte lesa di esercitare il diritto di querela (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 23 maggio 2018, n. 23077).

La Seconda Sezione, pronunciando su un ricorso in tema di appropriazione indebita aggravata, divenuto perseguibile a querela ex art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2018, entrato in vigore in data 9 maggio 2018, ha affermato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, non va attivata la procedura prevista dall’art. 12, comma 2, del medesimo d.lgs., secondo cui, per i reati in precedenza perseguibili d’ufficio, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto, il pubblico ministero o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che è irrilevante la circostanza che la parte civile non abbia presentato le proprie conclusioni).

Sentenza 23 maggio 2018.pdf