Appuntato dei carabinieri si appropria di 50 euro durante una perquisizione (Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza 6 settembre 2017, n. 40559).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente –
Dott. COSTANZO Angelo – Rel. Consigliere –
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –
Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere –
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G., nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 14/12/2016 della Corte di Appello di BRESCIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Costanzo Angelo;

lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 15/05/2015 e divenuta irrevocabile dopo essere stato rigettato, perchè inammissibile, il ricorso dell’imputato in cassazione, la Corte di appello di Milano ha condannato l’appuntato dei carabinieri L.G. ex art. 314 c.p., per essersi appropriato di Euro 50,00 durante una perquisizione nella casa di R.D. in occasione dell’arresto del convivente della donna.

1.1. La sentenza si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni del brigadiere D.P., che osservò tutti i movimenti del collega nel corso della perquisizione, e del carabiniere M., al quale L., dopo che gli fu contestata la condotta, consegnò gli Euro 50,00 sottratti.

2. Con ordinanza del 14/12/2016, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza presentata da L. ex art. 630 c.p.p., lett. c, valutando le nuove testimonianze indicate dal richiedente manifestamente inidonee a inficiare gli esiti di quelle rese dal brigadiere D.P. e dal carabiniere M..

2.1. Nel ricorso e nella memoria difensiva di L. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere erroneamente ritenuto che l’istanza di revisione riguardasse l’acquisizione delle risultanze istruttore (dichiarazioni di S.A. e dell’appuntato scelto A.G., consulenza cinematica dell’ing. C.P.) emerse nel corso del procedimento disciplinare di reintegrazione di L. sospeso dal servizio e non, invece, l’esame dei testi nel procedimento di revisione.

3. La Procura generale osserva che la Corte di appello ha compiutamente svolto un giudizio comparativo fra le prove acquisite e quelle nuove proposte riaffermando la credibilità del teste D.P., per cui il ricorso in esame si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto inammissibile nel giudizio di legittimità, anche perché nel giudizio di revisione non può costituire nuova prova la testimonianza richiesta per ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, Rv. 250524).

Motivi della decisione

1. “Nuove prove” rilevanti ex art. 630 c.p.p., lett. c) per l’ammissibilità della richiesta di revisione sono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, che rileva solo in relazione al diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443).

2. L’esame preliminare della Corte d’appello sull’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, deve limitarsi a una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, per verificare l’eventuale sua manifesta infondatezza (rilevabile senza necessità di approfonditi esami), mentre è preclusa un’anticipazione dell’apprezzamento di merito, che è riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio fra le parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770).

2.1. A questo fine, occorre comparare le nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna e considerare la resistenza delle prove su cui si è fondata la condanna rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo, per verificare, valutandole unitariamente, la attitudine dimostrativa della pluralità delle nuove prove, rispetto al risultato finale del proscioglimento, riferendosi alla realtà del caso concreto senza trascurare segni evidenti di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Rv. 267786; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014. Rv. 259779; Sez. 1, n. 41804 del 04/10/2007, Rv. 23831; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Rv. 237455).

2.2. Inoltre, è inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna fondata su nuovi accertamenti scientifici se non è certa la affidabilità tecnica degli stessi (Sez. 3, n. 4355 del 13/10/2011, dep. 2012, Rv. 251875).

3. Nel caso in esame, la Corte di appello non ha riconosciuto alle nuove prove, rapportate a quelle su cui si fonda la sentenza di condanna, attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento.

4. A questa conclusione la sentenza impugnata è pervenuta con argomentazione fondata su plausibili criteri di interpretazione dei fatti e esente da vizi logici.

4.1. In particolare, ha giudicato inconferenti le eventuali testimonianze del carabiniere A. perché, da quanto questi ha dichiarato, emerge che non era presente sul luogo del fatto – e di S.A. perché le dichiarazioni, che dovrebbero riguardare L. scagionandolo, si riferiscono genericamente a un non meglio identificato “militare in divisa da carabiniere”.

5. Inoltre, ha congruamente osservato che gli argomenti del consulente tecnico costituiscono “argomentazioni ben poco tecniche ma solo di ricostruzione fattuale che non competono di un consulente”.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. 

Così deciso in Roma, il 25 luglio 2017. 

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017.

Sentenza Cassazione Penale

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