Art. 36 della Costituzione Italiana: approfondimenti legali economici e finanziari …

L’articolo 36 della Costituzione è uno dei principi fondamentali per quanto concerne la disciplina del lavoro in Italia.

L’articolo in questione riguarda il fenomeno della retribuzione del lavoratore, stabilendo che egli ha diritto al giusto salario (comma 1), fissando la massima durata della giornata lavorativa (comma 2) ed infine il diritto (che è anche dovere) al risposo settimanale ed alle ferie (comma 3).

Si tratta insomma di un articolo di massima importanza per la tutela dei diritti del lavoratore, sul quale la giurisprudenza e la migliore dottrina si sono applicate per anni allo scopo di darvi concretizzazione.

Nel contratto di lavoro, il lavoratore viene considerato la parte contraente ‘debole’ e come tale i suoi diritti fondamentali sono cristallizzati, in disposizioni non programmatiche bensì direttamente attuabili (come ritiene la più avvalorata giurisprudenza), nel testo costituzionale.

Sull’articolo 36 della Costituzione sono state scritte pagine e pagine: in questo articolo cercheremo di focalizzarci soprattutto sulla questione della retribuzione e su come essa debba essere calibrata al tipo di lavoro svolto.

La retribuzione e la sua funzione corrispettiva e sociale

La retribuzione è espressione del sinallagma del contratto di lavoro, che si qualifica come un contratto ‘do ut facias’.

Il contratto di lavoro ha quindi la forma di uno scambio di prestazioni: una somma di denaro a fronte di una prestazione che può essere di vario genere.

Tuttavia la retribuzione ha anche, come si ritiene, una funzione sociale: cioè, la retribuzione può sganciarsi in alcuni casi da quella mera funzione di ‘sinallagma’ ed essere erogata anche in mancanza di una prestazione di lavoro a fronte. Un classico esempio è quello del versamento della retribuzione al lavoratore in malattia, o in gravidanza.

Articolo 36 della Costituzione: l’applicazione erga omnes (a tutti)

La giurisprudenza da sempre ritiene che l’articolo 36 comma 1 della Costituzione abbia ‘immediata efficacia precettiva’. Non a caso la giurisprudenza dagli anni Cinquanta in poi ha ritenuto di applicare direttamente nei contratti di lavoro che fossero viziati da trattamenti salariali discriminatori o inferiori al minimo l’articolo 36 comma 1 della Costituzione: il che ci porta a dire che questo comma è realmente ‘vivo’ ed operante direttamente nella realtà dei rapporti di lavoro.

La migliore giurisprudenza è concorde da tempo nel ritenere che l’articolo 36 della Costituzione abbia un’applicazione erga omnes: le sue disposizioni, cioè, si applicano a tutti i lavoratori, non solamente a quelli iscritti al sindacato. Questo significa che l’applicazione dell’articolo 36 della Costituzione, della nozione di retribuzione proporzionata, del riposo settimanale e delle ferie si applicano a tutti i lavoratori a meno che non sia previsto per gli stessi un trattamento ancora migliore.

Vale la pena, però, osservare che non tutta la giurisprudenza è orientata in questo senso. Una parte minoritaria tende piuttosto a determinare il concetto di ‘giusta retribuzione’ alla luce d’altri parametri, quali per esempio quello della retribuzione media della zona dove il lavoratore si trova.

Articolo 36 della Costituzione: la proporzionalità della retribuzione

L’articolo 36 della Costituzione fa riferimento al diritto del lavoratore ad un trattamento economico equo. Più precisamente, i costituenti hanno utilizzato questa espressione: ‘una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’.

Questa frase, solo apparentemente semplice, ha in realtà nutrito negli anni una ricchissima giurisprudenza.

Cosa si intende di preciso per ‘proporzionalità’ della retribuzione? Con questa affermazione, l’articolo 36 della Costituzione vuole che la retribuzione sia aggrappata a degli elementi oggettivi.

Si ritiene che i concetti di ‘proporzionalità e sufficienza’ non siano mere disposizioni programmatiche, ma già norme valide per poter essere applicate nel singolo caso del datore di lavoro.

La retribuzione è proporzionale laddove sia ancorata a dei parametri che sono quelli del tempo impiegato per lo svolgimento del lavoro, della qualità dello stesso, della quantità di lavoro svolto.

Non solo: da questo fondamentale principio costituzionale discende anche l’incostituzionalità del differente trattamento retributivo fra uomo e donna, fra adulti e ragazzi, e via dicendo.

Attenzione: nell’ordinamento non esiste un principio che sancisca la ‘parità di retribuzione’ a parità di mansione. Semplicemente, vengono vietati trattamenti retributivi non rispettosi dei dettami di sufficienza e proporzionalità o discriminatori.

Secondo la giurisprudenza (Corte di Cassazione 7/7/2008 n. 18584) la retribuzione deve anche essere proporzionata all’anzianità di servizio acquisita: questo perché si ritiene che, man mano che aumenta l’anzianità di servizio, migliori anche il lavoro effettuato, e di conseguenza la retribuzione debba adeguarsi ad un nuovo grado di qualità lavorativa.

L’articolo 36 della Costituzione va applicato anche in relazione ai lavoratori extracomunitari, sempre secondo i principi di proporzionalità e di sufficienza.

Infine, secondo la Pretura di Pisa, (Pret. Pisa 31/1/95) il controllo del giudice sul rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione non deve spingersi fino a permettere al giudice di raffrontare figure professionali differenti.

Articolo 36 della Costituzione: la sufficienza della retribuzione

L’articolo 36 della Costituzione non si limita a sancire che la retribuzione debba essere proporzionata al lavoro secondo criteri oggettivi, ma stabilisce anche che essa debba essere sufficiente per i bisogni del lavoratore e della sua famiglia.

il contratto di lavoroSi tratta del principio per cui la retribuzione deve bastare al lavoratore affinché egli possa vivere una vita dignitosa e soddisfare le esigenze fondamentali sue e della sua famiglia.

Ancorare però la nozione di ‘sufficienza’ a dei parametri oggettivi da valutare di caso in caso non è per nulla semplice.

Inoltre parlando di retribuzione ‘sufficiente’ è ovvio che i costituenti hanno fatto riferimento ad un fenomeno, quello della vita del lavoratore e dei suoi familiari, esterno rispetto al rapporto lavorativo stesso.

Per questo i giudici fanno riferimento, per stabilire la sufficienza della retribuzione, ai minimi tabellari che sono contenuti nei contratti collettivi nazionali.

Ricollegati al principio di sufficienza della retribuzione, con particolare attenzione anche ai bisogni della famiglia del lavoratore, v’è il principio per cui il salario deve essere corrisposto entro breve termine dalla prestazione di lavoro.

“Sufficienza della retribuzione” e nuovi lavori

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un andamento sempre più flessibile dei rapporti di lavoro e della retribuzione.

Le forme ‘flessibili’ di lavoro consentono ancora, o meno, il rispetto di quei principi fondamentali che sono contenuti nell’articolo 36 della Carta Costituzionale?

Oggi come oggi affrontiamo il concetto di ‘flessibilità della retribuzione’ (ad esempio, alcune parti della stessa sono agganciate a indici di produttività), e ciò viene generalmente accettato, nell’ottica di una maggiore flessibilità dello stesso mercato.

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