Assegno di invalidità: per ottenerlo non basta accertare la generica riduzione della capacità di lavoro.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità non basta rilevare la sola riduzione della capacità di lavoro, ma è necessario valutare la personalità professionale dell’assicurato.
 
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 4710/2016 a seguito di impugnazione del provvedimento con cui la Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto ad un lavoratore l’assegno di invalidità.
Contro tale pronuncia l’Inps propone ricorso dinanzi ai giudici di legittimità che trova parziale accoglimento, consentendo al Collegio di esporre i parametri per il riconoscimento e l’erogazione della prestazione.
La nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, spiegano i giudici, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato.
Pertanto, ai fini dell’accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate.
La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell’assicurato. Di qui, l’impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica.
Il giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza, dovrà tenere presente che “il parametro dell’invalidità civile non può essere utilizzato – nella valutazione dell’invalidità ex lege n.222/84 – neanche come guida di massima, ove, nell’ambito di questa diversa valutazione, non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro concernente la capacità lavorativa all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato)“.