Associazione mafiosa denominata Cosa nostra, costituita dal mandamento di Alcamo.

(Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza 18.05.2016, n. 20665)

Sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V. nato il (OMISSIS);

BU.SE. nato il (OMISSIS);

C.V. nato il (OMISSIS);

L.R.T. nato il (OMISSIS);

S.M. nato il (OMISSIS);

P.N. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/06/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIANESINI Maurizio;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARDIA Delia, che ha concluso per rigetto del ricorso per Bu., B., C., L. e P.;

Annullamento con rinvio per rideterminazione pena per S.;

uditi difensori Avv. p.c.: Avv. NOVARA per Confindustria Trapani; Avv. BAMBINA per Comune di Castellamare del Golfo e Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, anche in sostituzione Avv. BARCELLONA, MISTRETTA e COPPOLA; Avv. PIZZUTO per F.A.I. e Associazione “Addio Pizzo”; Avv. GANDOLFO per Associazione Antiracket Marsala e “Io non pago il pizzo e tu?” che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori degli imputati: Avv. GERVASI per il S.; Avv. DI CESARE per Bu. e C.; Avv. MORMINO per L.;
Avv. PRIOLA per P.; che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di B.V., BU.Se., C. V., L.R.T., P.N. e S. M. hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di PALERMO, in parziale riforma della sentenza del GUP di Palermo resa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato per S., C., P. e B.V. la pena inflitta in primo grado confermando la sentenza del GUP per BU. e L. e condannando tutti gli imputati alla rifusione delle spese processuale del gradi di appello a favore della parti civili costituite.

1.1 Il BU., il C., il L., il P. e il S. sono imputati del reato di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 3 e 4 e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, contestato al capo A per aver fatto parte della associazione mafiosa denominata “Cosa nostra” e in particolare della articolazione territoriale di detta associazione della Provincia di Trapani costituita dal mandamento di Alcamo; il P. è imputato anche del reato di estorsione di cui al capo B per avere costretto i fratelli Lo., gestori di un ristorante, ad assumere alle loro dipendenze tale Mo.El., il B. V. del reato di tentata estorsione di cui al capo C per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i fratelli LO. a versare una somma di denaro, il BU. del reato di estorsione di cui al capo A per avere costretto i legali rappresentanti della A.T.I. Prom. Edil. Snc a versargli una somma di denaro non quantificata e il S. del reato di cui al capo P per non aver osservato la prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

1.2 Va preliminarmente ricordato, in estrema sintesi, che il fondamento essenziale del riconoscimento di responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. è costituito dalla presenza di quasi tutti, ad eccezione del BU., ad una o ad entrambe le riunioni (OMISSIS) che, secondo la Corte di Appello di PALERMO, avevano ad oggetto questioni sorte all’interno della cosca mafiosa di Alcamo; la prima riunione era stata oggetto di soli servizi di osservazione da parte della polizia giudiziaria mentre la seconda era stata interamente ascoltata grazie ed intercettazioni ambientali; ai dati di fatto ora ricordati, si aggiungono poi le dichiarazioni di M.S., il contenuto di altre intercettazioni e le indicazioni rese da alcune persone, specie in riferimento ai reati specifici di estorsione e tentata estorsione.

1.3 B.V., con atto depositato dal difensore il 28 ottobre 2015, ha rinunciato personalmente alla impugnazione ma ha poi presentato tramite il difensore ricorso per Cassazione il 9 novembre 2015 con il quale ha lamentato violazione e falsa applicazione di legge sostanziale con riguardo alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 52 del 1991, art. 7; la Corte territoriale, infatti, non aveva verificato in concreto la sussistenza in capo al B. della consapevole partecipazione al disegno criminoso della cosca mafiosa capeggiata dal R., dato che l’ imputato si era limitato a posizionare i copertoni nei pressi del ristorante dei fratelli LO. ma non aveva poi contribuito al successivo invio del SMS con il quale si intimava a questi ultimi di “mettersi a posto” il B., infine, non aveva partecipato ad alcuna riunione preparatoria e non aveva alcun significato il fatto che avesse prestato la propria casa di campagna al R. per un incontro di quest’ultimo con esponenti della cosca mafiosa.

2. I difensori di BU.Se. hanno dedotto quattro motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 416 bis c.p., artt. 125 e 191 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento al capo A della imputazione, i difensori hanno lamentato che l’imputato fosse stato ritenuto partecipe della associazione mafiosa sulla base degli stessi elementi probatori, e cioè alcune intercettazioni e le dichiarazioni rese dalla persona offesa T.G., che erano stati ritenuti insufficienti per affermare la responsabilità del BU. per il reato fine della associazione di cui al capo A in riferimento al quale gli atti erano stati trasmessi al Pubblico Ministero in quanto il fatto era risultato diverso rispetto a quello contestato;

inoltre la sentenza aveva affermato la perdurante partecipazione fino al (OMISSIS) dell’imputato alla associazione mafiosa “Cosa nostra”, per la quale già il BU. aveva riportato una condanna definitiva per fatti commessi fino al (OMISSIS), senza dimostrare alcun collegamento tra il ricorrente e l’associazione mafiosa nell’arco di tempo intercorrente tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS); in merito poi alla conversazione ambientale intercettata il (OMISSIS) relativa alla riunione dello stesso giorno, il ricorrente ha lamentato che non fossero stati indicati i necessari riscontri esterni a conferma della attendibilità del contenuto dei dialoghi intercettati, tanto più che la conversazione intercettata dimostrava che il BU. aveva agito autonomamente e senza assecondare nè i membri della consorteria criminale nè quelli della propria famiglia e il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa T. G. e di altro coimputato, il M., contrastavano insanabilmente con il contenuto di detta intercettazione; infine la sentenza appariva manifestamente illogica in quanto, da un lato, aveva valorizzato la conversazione del (OMISSIS) nel corso della quale il BU. avrebbe speso il nome del suocero B. A., dall’altro ha poi valorizzato altre conversazioni che manifestavano contrasti tra i due, dall’altro ancora ha trascurato di considerare che B.A. era stato assolto dal reato di cui all’art. 416 bis c.p..

2.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato vizio di motivazione in riferimento al capo A, per il quale il Gup aveva ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero essendo il fatto diverso rispetto a quello contestato in relazione al periodo di commissione, dato che la Corte territoriale aveva rifiutato di svolgere un esame analitico della imputazione ma al contempo aveva ritenuto provata, sulla base dell’esame delle dichiarazioni delle persone offese dello stesso reato di cui al capo H, la tentata estorsione e quindi la partecipazione del BU. alla associazione mafiosa.

2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Palermo avesse affermato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis c.p., comma 4 dato che non era stato accertato che l’associazione nel suo complesso, e non solo uno o più componenti della stessa, fosse armata.

2.4 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente ha lamentato mancanza e illogicità della motivazione sul punto del diniego di attenuanti generiche, negate con formule di stile, e della determinazione della pena e della misura di sicurezza.

2.5 I difensori di C.V. hanno dedotto tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale avesse affermato la partecipazione del C. alla associazione mafiosa di cui al capo A in assenza della prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato dato che il C. non era imputato di alcun reato fine, non era stato indicato da nessuno come uomo d’onore, non era mai stato attinto nel passato da indagini sulla criminalità organizzata e avesse frequentato R. e BO. solo a partire dalla primavera (OMISSIS) e per un periodo di tempo ristretto; non potevano infatti essere valutati come sintomi dell’inserimento dell’imputato nella associazione criminale oggetto del processo nè l’incontro in (OMISSIS), in riferimento al contenuto del quale la stessa sentenza di condanna aveva segnalato la mancata registrazione nè le dichiarazioni rese dagli imprenditori F. e I., dato che la stessa sentenza aveva riconosciuto che non vi erano elementi per ritenere che il C. fosse coinvolto negli episodi intimidatori perpetrati ai danni dei due imprenditori nè le vicende relative all’intervento del BO. e del ME. che manifestavano tutt’al più un aiuto al C. che mirava a conseguire vantaggi esclusivamente personali.

Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno criticato la motivazione della sentenza in merito alla applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis c.p., comma 4 dato che non era sufficiente che uno degli associati disponesse di un’arma ma era invece necessario che fosse armata l’intera organizzazione criminale.

Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato mancanza e illogicità della motivazione sul punto del diniego di attenuanti generiche, negate con formule di stile, e della determinazione della pena e della misura di sicurezza.

2.6 Il difensore di L.R.T. ha dedotto un unico motivo di ricorso per erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione.

Il ricorrente ha segnalato preliminarmente che l’ambito oggettivo della imputazione di cui al capo A riguardava non genericamente l’associazione mafiosa denominata “Cosa nostra” ma, più specificamente, la cellula territoriale del mandamento di Alcamo e che la sentenza impugnata non aveva dato ragione del fatto che l’imputato, che abitava in altra zona, avrebbe dovuto in realtà far parte, come del resto riconosciuto dalla stessa polizia giudiziaria, del mandamento di Salemi – Castelvetrano, con il cui capo, M. D.M., non risultava indicato nella sentenza impugnata alcun rapporto, per cui la presenza del L. alla riunione del (OMISSIS), che era riservata al mandamento di Alcamo, aveva in realtà un valore di prova del tutto neutro.

Il L., poi, non aveva alcun rapporto, nemmeno di semplice conoscenza, con i suoi coimputati B., BU. e SA. e le relazioni con il BO., il G. e il C. erano limitare a rapporti di natura amicale e commerciale, tanto più che la intensa attività investigativa precedente e successiva agli incontri (OMISSIS) non avevano dato alcun esito; tali incontri, poi, in specie quello dell'(OMISSIS), non avevano certo il significato loro attribuito dai Giudice di merito dato che si trattava di mere occasioni conviviali alle quali avevano partecipato anche persone sicuramente estranee all’ambiente mafioso di Alcamo; quanto poi alla riunione del (OMISSIS), il ricorrente ha rilevato che, se effettivamente lo scopo dell’incontro era quello di dirimere una controversia sorta tra R. e S. sulla gestione di attività di interesse della famiglia mafiosa di Alcamo, non vi era ragione alcuna che vi fosse la presenza del L. che era del tutto estraneo, per quanto si èdetto, a tale famiglia mafiosa, che aveva poi portato con sè altre persone e che non conosceva assolutamente, come è stato accertato, il S., con il che restava dimostrato che in quella occasione si era in realtà parlato di leciti interessi economici nella commercializzazione del vino.

2.7 I difensori di P.N. due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato il travisamento della prova ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); in merito al capo A, infatti, la motivazione della sentenza di appello aveva rinvenuto la prova della responsabilità del P. sulle intercettazioni ambientali relative alla riunione del (OMISSIS) trascurando di considerare che l’imputato era intervenuto raramente e solo per dire pochissime cose di importanza assolutamente neutra, tanto più che il carattere di riunione mafiosa di quella in argomento era da escludersi sulla base di una frase pronunciata dal R. che avrebbe fatto riferimento a soggetti al di sopra di lui in un altro territorio; quanto poi al capo B e cioè l’estorsione consumata ai danni dei fratelli LO., le indicazioni in atti dimostravano che il P., cugino e compare delle persone offese, aveva caldeggiato l’assunzione della ragazza come atto di mera cortesia e non certo con modalità mafiose, tanto più che gli stessi LO. avevano categoricamente escluso la presenza del R. nel loro locale quando l’imputato aveva raccomandato l’assunzione della ragazza.

Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno segnalato che in ogni caso era stata illegittimamente ritenuta la sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 dato che la estorsione, anche se avvenuta, era finalizzata solo a favorire l’interesse personale di un unico affiliato e non certo della associazione mafiosa in sè considerata.

2.8 I difensore di S.M. ha dedotto tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la illogicità e la contraddittorietà della motivazione; il ruolo ricoperto dall’imputato nella consorteria criminale in questione, ruolo che aveva costituito nel passato oggetto di due sentenze di condanna, era già cessato all’epoca dei fatti accertati con la sentenza oggetto di ricorso, come dimostrato dal fatto che egli si era limitato ad ascoltare le lagnanze del D.G. senza adottare alcun comportamento conseguente.

Con motivi subordinati, poi, il ricorrente ha svolto critiche in tema di adeguata motivazione sulla entità della pena inflitta, sul mancato riconoscimento della continuazione interna e con precedente sentenza di condanna e sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche.

Considerato in diritto;

1. Il ricorso di B.V. è fondato e va accolto, con rideterminazione della pena finale previo annullamento senza rinvio della sentenza; i ricorsi di BU., C. e L. sono infondati e vanno rigettati, con condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali; i ricorsi di P. e S. sono inammissibili in quanto proposti per motivi manifestamente infondati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 Euro ciascuno, somma congrua al caso in esame, a favore della cassa delle ammende.

2. Il ricorso di B.V. è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio sul punto della riconosciuta sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in merito alla tentata estorsione di cui al capo C perpetrata ai danni dei fratelli LO., gestori del ristorante “(OMISSIS)”.

Come si è sopra anticipato, l’ambito oggettivo del ricorso del B. non si estende a ricomprendere il fatto estorsivo in sè e per sè considerato ma solo la sussistenza della aggravante di cui si è detto, che viene contestata sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.

In effetti, le censure svolte nel ricorso alla motivazione della Corte di Palermo in termini di insufficienza e di apoditticità e quindi più in generale di mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sono fondate; la Corte di PALERMO, infatti, dopo aver ricordato per esteso il contenuto oggettivo e soggettivo della aggravate in argomento e i principi giurisprudenziali pronunciati sul tema dalla Corte di Cassazione, ha rinvenuto il carattere mafioso della condotta del B. nel fatto che il R., (persona indicata come di particolare rilievo nell’ambiente criminale della zona), pochi giorni dopo l’azione di collocamento del copertone e della bottiglia incendiaria da parte del B. descritta al capo C, aveva inviato ai fratelli LO., destinatari della minaccia, un sms di chiarissimo segno estorsivo, così manifestando la chiara collocazione della tentata estorsione in questione all’interno della strategia mafiosa della famiglia di Alcamo.

La Corte palermitana non ha dato però adeguato conto di quello che avrebbe dovuto essere il presupposto logico-giuridico ineliminabile del suo ragionamento e cioè della esistenza di un accordo preventivo o comunque anche “in itinere” tra il B. e il R., accordo che, in assenza di qualsiasi indicazione di prova positiva al riguardo, è stato apoditticamente dedotto dalla prossimità temporale tra il posizionamento dei copertoni e della bottiglia incendiaria e il successivo messaggio del R., prossimità che appare già di per sé piuttosto debole, come elemento probatorio, in assenza, come si è detto, di prova positiva circa l’esistenza di un qualche accordo operativo tra i due qualificabile come concorso ex art. 110 c.p. nel quale il R. avrebbe svolto il tipico ruolo del concorrente morale.

Ancor più debole appare il ragionamento probatorio svolto della Corte, e la relativa motivazione, una volta che si consideri poi l’assenza di ulteriori indici probatori anche indiretti dell’accordo sopra indicato e più in generale dell’inserimento del B. nella compagine mafiosa oggetto della imputazione dato che il ricorrente non è mai stato imputato, nel processo, del reato di cui all’art. 416 bis c.p. e non ha partecipato alla nota riunione del (OMISSIS), quella fondamentalmente indicativa della partecipazione degli intervenuti alla associazione mafiosa, essendosi limitato a prestare la propria abitazione per la precedente riunione dell’agosto, di scarso e non univoco rilievo probatorio dato che non se ne conosce l’effettivo argomento in trattazione.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio sul punto specifico della sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con eliminazione della relativa pena di un anno, tre mesi di reclusione e 173,00 Euro di multa; la pena base, quindi, quantificata in primo grado in tre anni e nove mesi di reclusione e 819,00 Euro di multa va direttamente ridotta di un terzo ex art. 442 c.p.p. per la misura definitiva, quindi, di due anni e sei mesi di reclusione e 546,00 Euro di multa.

3. Il ricorso di BU.Se. è infondato e va rigettato.

3.1 In merito al primo motivo di ricorso, va ricordato, in fatto, che il BU. non è tra quelli che hanno partecipato alle due riunioni di (OMISSIS) e che, secondo la prospettazione fatta propria dalla motivazione della sentenza impugnata, la riunione dell’ottobre aveva ad oggetto, oltre al componimento della controversia sorta tra R. e S., proprio le iniziative prese autonomamente dal BU. nel campo delle estorsioni, al di fuori della compagine mafiosa indicata nella imputazione.

Il ricorrente ha contestato l’impostazione data alla vicenda dalla Corte palermitana con considerazioni in larga parte qualificabili come di mero fatto, già ampiamente e convincentemente affrontate e risolte dalla motivazione della sentenza impugnata; ad ogni buon conto, e considerato che, sia per il BU. che per gli altri ricorrenti, questa non è comunque la sede per redigere una terza sentenza di merito sulla vicenda, va ricordato che il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato ricorrente si fonda, per un verso, sulla accertata constatazione, come tale non oggetto di discussione, dell’essere stato l’imputato condannato con sentenza passata in giudicato quale partecipe della cosca di (OMISSIS), dall’altro sulla affermazione della permanenza del vincolo associativo oltre la data suddetta e fino a quella indicata nella imputazione dedotta dal contenuto della intercettazione della conversazione ambientale tra terzi svoltasi nella nota riunione del (OMISSIS).

La Corte di Palermo ha dato dettagliato atto del contenuto della conversazione e del significato attribuitole con una esegesi che, come per gli altri ricorrenti, si fonda non solo sul contenuto meramente letterale degli enunciati linguistici proferiti dai vari partecipi ma anche sulla valutazione di contesto degli enunciati stessi, esaminati nel loro succedersi temporale e ne ha tratto la conseguenza che l’affiliazione del BU. alla cosca in esame era ampiamente dimostrata, dato che al ricorrente si faceva carico di aver violato le regole del gruppo di appartenenza con iniziative estemporanee e non autorizzate sul piano delle estorsioni, facendosi tra l’altro forza dei legami con il suocero B.A., indicato come personaggio particolarmente “blasonato” nel contesto criminale di riferimento.

Le osservazioni critiche del ricorrente sul punto specifico del significato da attribuire alla conversazione tra terzi sopra citata non possono essere condivise posto che, rimanendo all’interno di una valutazione attribuita al Giudice di legittimità e di un esame critico della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente stesso non è stato in grado di sostituire, al metodo ermeneutico fatto proprio della Corte palermitana e sopra ricordato, un proprio e diverso metodo di interpretazione dell’imponente materiale intercettato; ed anzi, rispondendo già in allora alle stesse critiche oggi svolte nel ricorso, il Giudice di merito si è fatto correttamente carico, a fronte del fatto che il BU. non era presente alla riunione e non aveva quindi partecipato alle conversazione che lo vedevano come terzo estraneo, di individuare dei dati esterni di riscontro che convalidassero con indicazione individualizzante il ruolo attribuito al BU..

La Corte di Appello di PALERMO ha quindi indicato una conversazione ambientale, per il cui significato valgono le considerazioni svolte più sopra, questa volta tra il BU. e il suocero detenuto, B.A., in cui il primo comunica al secondo di aver avuto dei contrasti all’interno del gruppo mafioso di Castellamare e di essere intenzionato comunque a proseguire per la sua strada, conversazione che è stata correttamente individuata dalla Corte non solo come confermativa del significato da attribuire alla riunione del (OMISSIS) ma anche come indicativa della perdurante appartenenza del BU. alla cosca mafiosa in questione, dalla quale, quindi, l’imputato non si era affatto allontanato e all’interno della quale, anzi, cercava evidentemente di ottenere una posizione maggiormente eminente; ai dati di fatto ora ricordati, poi, i Giudici di merito hanno aggiunto quelli derivanti dalle dichiarazioni rese da M.S. sullo specifico ruolo del BU., che “correva da solo” e prendeva iniziative autonome al di fuori del gruppo.

L’inserimento attuale del BU. nella compagine mafiosa in argomento, quindi, è stato correttamente affermato e altrettanto correttamente dedotto dalla Corte palermitana sulla base degli elementi probatori sopra richiamati e della loro congiunta valutazione; non può trovare quindi ingresso la critica difensiva per cui il ruolo effettivo del BU. sarebbe stato individuato ed affermato sulla base delle circostanze enunciate nel capo H, relativo ad una estorsione per la quale gli atti sono stati restituiti al Pubblico Ministero ex art. 521 c.p.p., comma 2 per diversa configurazione del fatto, in esclusivo riferimento, peraltro, alla sola data di commissione del reato; le dichiarazioni rese sul punto dai fratelli T. e ricordate dalla motivazione ad ulteriore conferma di conclusioni indicative della perdurante partecipazione del BU. alla compagine criminale indicata nella imputazione già per altra via compiutamente ottenute, di avere subito una estorsione da parte del BU. non patiscono in ogni caso alcuna ipotesi di inutilizzabilità, tanto più che esse, poi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non sono affatto state ritenute insufficienti per affermare la responsabilità per il capo H.

3.2 In merito al secondo motivo di ricorso che riguarda l’estorsione di cui al più volte citato capo H, non è chiaro se il relativo capo di sentenza sia stato oggetto di ricorso diretto e specifico; in ogni caso va ricordato in questa sede che l’ordinanza ex art. 521 c.p.p., comma 2 con la quale il Giudice trasmette gli atti al Pubblico Ministero per diversità del fatto non è impugnabile non essendo l’impugnabilità prevista da alcuna disposizione del codice di rito e valendo quindi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 1 (si veda sul punto, Cass. Sez. Unite del 6/12/1991 – dep. 1992 – n. 2477, Paglini e più recentemente, dello stesso tenore, Cass. sez. 1 del 17/3/2010 n. 18509, Rv 247200).

3.3 In relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha criticato l’affermazione della Corte palermitana sul carattere armato della associazione e quindi sulla sussistenza della relativa aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4 dato che solo uno degli associati era armato, si osserverà come il relativo motivo si caratterizzi per una ripetizione di argomenti già sottoposti alla valutazione della Corte di Appello, senza alcun confronto reale e senza alcuna valutazione critica delle affermazioni della motivazione della sentenza, dove si dà atto, per un verso, che, essendo l’articolazione mafiosa di Alcamo parte locale della più vasta associazione mafiosa denominata “Cosa nostra”, il carattere armato sicuramente attribuibile alla seconda si riflette inevitabilmente anche sulla prima, così che è sufficiente anche il possesso di un’arma da parte di un solo associato per concretizzare l’aggravante in parola, dall’altro che sia il L. nel corso della riunione dell'(OMISSIS) che il R. nel corso di una conversazione con terza persona avevano rispettivamente fatto riferimento, il primo, ad un kalashnikov e materialmente mostrato, il secondo, un fucile, probabilmente a canne mozze, così manifestando la disponibilità di armi da parte di più membri del sodalizio e quindi della compagine mafiosa nel suo complesso.

3.4 In merito infine alla critiche mosse con quarto motivo di ricorso relative alla negazione di attenuanti generiche, alla quantificazione della pena e alla inflizione della misura di sicurezza, si osserverà che la Corte ha correttamente e dettagliatamente richiamato i criteri di cui all’art. 133 c.p. in tema di gravità del reato e di capacità a delinquere sia per escludere la ricorrenza di attenuanti ex art. 62 bis c.p. sia per quantificare la pena, tra l’altro fissata nel minimo edittale per l’ipotesi di cui all’art. 416 bis c.p., comma 4; in merito infine alla misura di sicurezza, si è dato correttamente atto che la stessa consegue per legge alla condanna ex art. 417 c.p..

4. Il ricorso di C.V. è infondato e va pertanto rigettato.

4.1 In relazione al primo motivo, va premesso che il ricorso si atteggia in gran parte come mera riproposizione di questioni di fatto che hanno trovato, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, ampia e persuasiva trattazione; in ogni caso, e ribadito che questa è la sede per accertare unicamente la completezza, congruità e logica coerenza della motivazione dei Giudici di merito, si ricorderà che il ragionamento probatorio che ha portato la Corte palermitana ad affermare la responsabilità del C. per il reato di cui al capo A, in particolare per quanto riguarda condotte finalizzate ad acquisire il controllo di attività economiche nel campo della distribuzione del calcestruzzo, muova da alcuni presupposti di fatto quali l’invito del R., indicato come persona eminente all’intero della compagine mafiosa in trattazione, a partecipare alla riunione “preliminare” del (OMISSIS) di cui la sentenza ha esaurientemente evidenziato la natura di incontro destinato alla trattazione di affari illeciti, e quali i successivi rapporti tra lo stesso C. e il BO., altra persona con un ruolo di primo piano all’interno del sodalizio mafioso in trattazione, rapporti testimoniati da conversazioni intercettate il cui significato di assunzione di contatti nel mercato della commercializzazione del calcestruzzo e di soddisfatto commento per il riuscito avvicinamento di alcuni imprenditori è stato dedotto dalla Corte sulla base non solo delle espressioni linguistiche effettivamente e concretamente pronunciate dagli interlocutori e atomisticamente valutate ma anche, come del resto in tutta la motivazione della sentenza e in riferimento anche agli altri imputati, con l’adozione di una procedura di contestualizzazione delle conversazioni, raffrontate le une con le altre in una scala temporale progrediente.

Ai dati di fatto sopra accennati, poi, la Corte ha aggiunto, sempre nella prospettiva della dimostrazione del concordato inserimento del C. nel mercato del calcestruzzo a beneficio dell’intera compagine mafiosa, elementi circostanziali costituiti da dichiarazioni testimoniali di due imprenditori, tali F. e I., che avevano subito l’incendio delle proprie autovetture in sostanziale coincidenza temporale con le visite del C. che aveva avanzato delle proposte di fornitura di calcestruzzo che erano state rifiutate, dalla accertata presenza del figlio di ME.Ig., indicato come personaggio mafioso di primo rilievo, ad una grigliata con gli imprenditori che operavano nel settore edilizio e dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato del C. con la ditta Cr. e la sua assunzione, in coincidenza temporale con le circostanze sopra richiamate, nella ditta SELMI S.r.L. con l’incarico di procacciatore di affari, assunzione che la Corte di Palermo ha motivatamente e persuasivamente ricondotto alla volontà della cosca mafiosa trapanese nella persona del BO. che così manteneva la rete di clientela del C. e dunque, il controllo del mercato del calcestruzzo, come del resto dimostrato dalla vicenda della ditta PA. alla quale il C., ormai assunto alla SELMI Srl, aveva tentato di imporre la sua intermediazione per l’acquisto di calcestruzzo.

E’ quindi del tutto congrua e logica la affermazione della Corte che, sulla base delle premesse costituite dal complessivo materiale probatorio sopra succintamente ricordato, ha dedotto che il C. si era inserito, grazie all’autorevole appoggio del BO., nella rete di distribuzione del calcestruzzo nel comprensorio di ALCAMO, inserimento cui si era accompagnata anche una collaterale attività nel settore delle estorsioni e della intermediazione in luogo del R. nella composizione di dissidi tra privati, come correttamente motivato sulla base di conversazioni intercettate ed analizzate con gli stessi criteri di cui si è detto più sopra.

A fronte dell’insieme dei dati di fatto sopra ricordati e al congruo e contestuale significato loro attribuito dalla Corte palermitana, poco importa che il C. non sia imputato di alcun reato fine della associazione, che lo stesso non sia mai stato indicato da alcuno come uomo d’onore e che non sia mai stato attinto in passato da indagini in tema di criminalità organizzata, una volta che sia provato, come sicuramente lo è nel caso in esame, che egli ha tenuto condotte materiali finalizzate alla riaffermazione e al consolidamento della influenza della cosca mafiosa di Alcamo nel settore della commercializzazione del calcestruzzo che vanno sicuramente qualificate come atto di partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 416 bis c.p., comma 1.

4.2 In merito al secondo motivo di ricorso, relativo alla affermata sussistenza della aggravante di cui all’art. 416 c.p., comma 4, si rinvia a quanto dettagliatamente considerato al precedente numero 3.8 in merito ad analoga critica svolta dal ricorrente BU. S..

4.3 Anche il terzo motivo, infine, è infondato; la ragione sostanziale, anche se non direttamente esplicitata, del facoltativo aumento di pena sulla circostanza più grave ex art. 63 c.p., comma 4, si ricava agevolmente da tutto il complesso della motivazione della sentenza appellata e dallo stigma di particolare gravità del reato ex art. 416 bis c.p. riconosciuto dalla Corte di Palermo e analoghe considerazioni, sotto la specie della valutazione degli elementi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, valgono per quanto riguarda la negazione di attenuanti generiche e, più in generale, la quantificazione della pena.

5. Il ricorso di L.R.T. è infondato e va pertanto rigettato.

5.1 In merito all’unico motivo di ricorso, va preliminarmente affrontata la questione, sollevata anche nel corso della odierna discussione orale, di una possibile nullità della sentenza ex art. 521 c.p. o comunque di una mancata o insufficiente motivazione della Corte in ordine alla sostanziale contraddittorietà o incongruenza tra l’imputazione enunciata al capo A e il fatto ritenuto invece dalla Corte nella sentenza impugnata; più propriamente, il ricorrente ha segnalato, come già aveva fatto con i motivi di appello, che nella imputazione la condotta del L. è indicata come quella di persona che si era posta “reiteratamente ed in modo duraturo, continuativo e stabile a disposizione del mandamento mafioso di Alcamo”, (del quale facevano parte, come è stato accertato, le famiglie della stessa città, di Castellamare del Golfo e di Calatafimi) mentre era risultato senza ombra di dubbio che il L., a tutto voler concedere, apparteneva alla famiglia mafiosa di Salemi – Castelvetrano – Segesta, estranea quindi come tale alla compagine criminale che costituisce l’oggetto specifico della imputazione ex art. 416 bis c.p..

In realtà, la Corte di Palermo si è fatta carico della questione e ha osservato, con motivazione congrua e persuasiva anche se non completamente esplicitata, che l’accertato ruolo autorevole ed attivo del L. nel corso della nota riunione del (OMISSIS) e di cui si parlerà con maggior dettaglio più sotto, era già di per sè dimostrativo di una collocazione dello stesso all’interno della più ampia struttura criminale denominata “Cosa nostra”, regolarmente e debitamente indicata nella relativa imputazione e della quale il mandamento di Alcamo costituiva una sorta di articolazione locale, e di un correlativo interesse di famiglie geograficamente vicine alla risoluzione, per il bene di tutta la complessiva organizzazione criminale, delle tematiche che si andavano dibattendo nel corso della riunione stessa.

Ciò detto, va rilevato che le considerazioni svolte nel ricorso costituiscono la riproposizione di questioni di merito già ampiamente trattate e convincentemente risolte dalla Corte palermitana; in merito alla natura della più volte citata riunione del (OMISSIS), la Corte si è infatti spesa in decine di pagine di motivazione per affermarne, come si è più volte indicato, la natura di riunione riservata e ristretta destinata a trattare questioni relative a rapporti tra componenti della cosca, e ha fondato la sua motivazione sulla analisi di un imponente materiale intercettatorio il cui significato complessivo non risulta in alcun modo confutato dal ricorrente se non con la riproposizione apodittica della tesi che si trattava in realtà di una riunione amicale destinata alla pubblicizzazione di leciti interessi economici nella commercializzazione del vino.

Il ricorrente, in buona sostanza, ha proposto nel ricorso, come si detto, una ricostruzione alternativa di tutta la vicenda il cui riconoscimento, come è noto, esula dai poteri della Corte di legittimità quando la stessa vada al di là di una denuncia di vizi della motivazione direttamente riferibili al travisamento della prova, con esso inteso quel vizio che si traduce nella utilizzazione di una prova inesistente o con significato incontrovertibilmente diverso da quello sostenuto (tra le tante, e da ultimo, Cass. sez. 5 del 12/12/2012 – dep. 2013 – n. 9338, Rv 255987).

In definitiva, quindi, poco importa, nella prospettiva argomentativa adottata dalla Corte palermitana e a fronte della interpretazione complessiva della conversazione ambientale del (OMISSIS) fatta propria dai Giudici di merito e non confutata convincimento, come si è detto, dal ricorrente, che il L. non conoscesse questo o quel partecipe alla riunione del (OMISSIS) o che avesse portato con sè persone non identificate, dato che quel che rileva è che l’imputato abbia partecipato, come componente di una famiglia mafiosa geograficamente contigua ma nondimeno inserita nella più vasta associazione mafiosa “Cosa nostra” pur indicata nella imputazione, ad una riunione in cui, come si è più volte segnalato, si dibattevano questioni di rilievo per il governo della cosca di Alcamo quali contrasti personali tra i vertici della stessa e iniziative sempre personali di alcuni componenti nel campo delle estorsioni; ed anzi il fatto che il L. provenisse da una realtà mafiosa estranea ma contigua segnala con evidenza l’importanza che alla riunione era stata data dalla organizzazione mafiosa in generale e il ruolo preminente dello stesso L. nella cosca di provenienza; in ogni caso, e per concludere sul punto, va qui affermato che costituisce senza dubbio atto di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. quello di chi partecipa ad una riunione riservata in cui si dibattono e si discutono questioni di primaria importanza per la vita e l’attività criminale della cosca quali quelle più volte ricordate.

6. Il ricorso di P.N. è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

6.1 In merito al primo motivo di ricorso di P.N., va osservato che si tratta, ancora una volta, di considerazioni strettamente relative al merito della vicenda presentate come travisamento della prova, che, avanzate sostanzialmente negli stessi termini anche con i motivi di appello, hanno trovato dettagliata e convincente confutazione nella motivazione della sentenza oggetto di ricorso;

In ogni caso si osserverà che, in riferimento al capo A della imputazione, quello relativo alla associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., la Corte di PALERMO e il Giudice di primo grado hanno speso pagine e pagine di motivazione per sostenere il carattere prettamente mafioso e conseguentemente strettamente riservato della nota riunione del (OMISSIS), riunione tra l’altro in cui il P., contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è intervenuto attivamente ad autorevolmente per cercare di appianare la controversia in atto tra il S. e il R. che costituiva uno dei motivi, se non il principale, per il quale era stata indetta la riunione stessa, come emerge dal contenuto di conversazioni intercettate il cui significato non è stato confutato, se non del tutto apoditticamente, dal ricorrente stesso; del resto, e per concludere sul punto, è del tutto persuasiva e del tutto condivisibile la conclusione cui è pervenuta la sentenza della Corte palermitana quando deduce l’appartenenza del P. alla struttura mafiosa indicata nella imputazione sulla base, da un lato, dell’accertata presenza dello stesso ad una riunione assolutamente riservata in cui si trattavano e si decidevano questioni di decisivo rilievo nella “amministrazione” del gruppo mafioso e, dall’altro, del già segnalato ruolo attivo svolto per un tentativo di risoluzione favorevole della controversia tra due esponenti di spicco del consorzio criminale.

Anche in merito alla estorsione di cui al capo B ai danni dei fratelli LO.Sa. e M., poi, il ricorrente ha riproposto la tesi, già confutata in primo e secondo grado, di un intervento meramente amicale del P., che avrebbe in realtà caldeggiato l’assunzione della Mo. come atto di mera cortesia, senza alcun coinvolgimento della struttura mafiosa alla quale lo stesso ricorrente partecipava.

Come si è detto, si tratta ancora una volta della riproposizione di questione già ampiamente trattata con osservazioni e deduzioni che sono scevre da tacce di insufficienza, illogicità manifesta o contraddittorietà; la Corte territoriale, infatti, ha ricordato il contenuto delle dichiarazioni delle persone offese, che avevano riferito di una richiesta del P. fatta qualche tempo prima per sapere se tutto era “a posto” dato che di lì a poco tutti i commercianti di (OMISSIS) avrebbero pagato il pizzo e di una successiva allusione, fatta al momento della richiesta di assunzione della ragazza, in cui il P. aveva detto che si trattava della fidanzata del R., persona di cui in futuro i due LO. avrebbero potuto avere bisogno; il carattere sostanzialmente minaccioso della richiesta, connesso dal Corte non solo alla successione temporale delle due conversazioni e al loro contenuto ma anche alla notoria caratura criminale del R., ha poi trovato una conferma in una conversazione ambientale in cui b.s. sollecitava i LO. a trovare una soluzione per evitare rischi più gravi; in definitiva, quindi, la Corte ha dato adeguata giustificazione sia del carattere minaccioso della richiesta del P. ai LO. sia della riferibilità della richiesta (e quindi della successiva estorsione) alla struttura mafiosa cui apparteneva in posizione eminente, lo stesso R..

6.2 In merito infine al secondo motivo di ricorso, va rilevato che le considerazioni che si sono svolte più sopra rendono poi evidente e persuasiva ragione della affermazione della Corte che ha negato che la condotta del P. fosse finalizzata ad un mero personale interesse e che ha invece individuato la sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sia nell’essersi il ricorrente avvalso di modalità tipicamente mafiose nelle sue richieste ai LO. sia, soprattutto, nell’evidente fine agevolativi della condotta del ricorrente a beneficio della attività della cosca mafiosa nella prospettiva, che non necessitava certo di effettiva realizzazione, di consolidamento del potere di controllo sul territorio della stessa cosca..

7. Il ricorso di S.M. è inammissibile in quanto proposto per motivi palesemente infondati.

7.1 In merito al primo motivo di ricorso di S.M., va rilevato, come per gli altri ricorrenti, che la motivazione della sentenza impugnata, apoditticamente tacciata di illogicità ed incoerenza, ha dato in realtà ampia e persuasiva risposta alle tematiche sollevate con il ricorso, tematiche tutte che si caratterizzano per la (ri)proposizione di valutazioni di merito che già hanno trovato ampia trattazione e persuasiva decisione nella provvedimento della Corte di Appello di PALERMO.

Sul punto specifico sollevato dal ricorrente, quello della persistenza ed attualità del ruolo del S. all’epoca dei fatti contestati, si osserverà comunque che la motivazione della sentenza, dopo aver dato atto che il ricorrente è già stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. commesso fino a (OMISSIS), ha fondato il giudizio di permanente appartenenza al sodalizio mafioso indicato nella imputazione nella partecipazione del S. alla più volte citata riunione del (OMISSIS) nel corso della quale, come si è detto più sopra, sono state trattate e discusse, tra l’altro, questioni relative proprio al dissidio sorto tra il ricorrente e il R. nel governo della cosca mafiosa; a conferma e a riscontro della permanenza nel ruolo di partecipe del S., poi, la Corte ha ricordato l’intromissione del ricorrente nell’adempimento del credito di D.G.G., che si era rivolto al S. quale esponente della cosca mafiosa di (OMISSIS), e i suoi rapporti con A.G., al quale il S. si era presentato subito dopo l’invio allo stesso A. di una busta con un proiettile per chiedere generiche informazioni, elementi tutti che costituiscono un quadro probatorio convincente e reciprocamente riscontrato che non è stato certo confutato, in termini di effettiva e dimostrata mancanza o illogicità della motivazione, dal ricorso del S..

7.2 In merito al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte palermitana ha adeguatamente dato ragione della negazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. richiamando del tutto legittimamente gli indici di particolare gravità del reato, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, quali la continua partecipazione per lungo tempo, alla associazione mafiosa con assunzione di un ruolo di responsabile della famiglia di Castellamare del Golfo e di capacità a delinquere del colpevole ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 2, quali l’aver continuato la sua attiva partecipazione al sodalizio dopo essere già stato condannato e aver espiato la pena, il tutto mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Le considerazioni di cui sopra sono state adeguatamente tenute presenti nella nuova quantificazione della pena operata dalla sentenza impugnata mentre la richiesta di continuazione, come osservato dalla Corte palermitana, era già stata accolta in primo grado e confermata anche dalla Corte mentre non si comprende l’interesse del ricorrente a lamentare il mancato, ipotetico riconoscimento di una continuazione interna.

8. In sede di conclusioni, il Procuratore Generale ha sollevato una questione di possibile illegittimità della pena inflitta al P. per violazione delle disposizioni di cui all’art. 63 c.p., comma 4 in merito al regime di applicazione di più circostanze ad effetto speciale ma si tratta di doglianza non dedotta con motivo di ricorso e in ogni caso del tutto generica.

9. Il BU., il C., il L., il P. e il S. vanno infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B. V. limitatamente alla contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (Capo C), eliminando la relativa pena di un anno, tre mesi di reclusione e Euro 173,00 di multa e rideterminando la pena finale allo stesso inflitta in due anni, sei mesi di reclusione ed Euro 546,00 di multa.

Rigetta i ricorsi di BU.Se., C.V. e L. R.T., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di P.N. e S. M. che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di millecinquecento Euro in favore della cassa delle ammende.

Condanna inoltre BU.Se., C.V., L.R. T., P.N. e S.M. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle costituite parti civili così liquidate:

1) in favore della F.A.I. (Federazione Associazioni Antiracket e Antiusura) Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell’avv. Pizzuto Francesco, dichiaratosi antistatario;

2) in favore della Associazione Antimafia e Antiracket – Paolo Borsellino onlus (già Associazione Antiracket Marsala) Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

3) in favore della Associazione Antiracket “Io non pago il pizzo…e tu?” Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

4) in favore della Associazione Antiracket e Antiusura Castellammare del Golfo Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

5) in favore del Comune di Alcamo Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

6) in favore del Centro Studi (OMISSIS) onlus Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore avv. Barcellona Ettore, dichiaratosi antistatario;

7) in favore della Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese Euro 2.334,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendo il pagamento in favore dello Stato;

8) in favore della Confindustria Trapani Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

9) in favore del Comune di Castellammare del Golfo Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore avv. Bambina Davide, dichiaratosi antistatario.

10) in favore del Comitato Addio Pizzo Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore avv. Pizzuto Francesco, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2016.