Autovelox occultato? E’ truffa contro gli automobilisti.

(Corte di Cassazione penale, sez. II, sentenza 23 maggio 2013, n. 22158)

L’occultamento dell’autovelox costituisce truffa contro gli automobilisti.

Il sequestro dell’apparecchiatura è legittimo anche nel caso in cui questa sia regolare.

E’ quanto emerge dalla sentenza 23 maggio 2013, n. 22158 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.

A seguito della rilevazione della velocità effettuata con apparecchi autovelox i quali, sebbene regolari, venivano posizionati in modo da essere occultati agli automobilisti, un conducente ricorreva contro la decisione del Tribunale per il riesame di Cosenza che respingeva l’istanza di dissequestro e disponeva la restituzione di alcuni apparecchi di rilevamento della velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo dal Gip.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dai giudici di legittimità, “oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. In tal caso, incombe al giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora in termini, tuttavia, di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo, stante il carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato stesso” (Cass., Sez. V, sentenza n. 11287 del 22 gennaio 2010, rv. 246358).

Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, ad essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo del reato (“le cose … mediante le quali il reato è stato commesso”) sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede.

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