Autovelox: qual è la distanza minima da rispettare fra segnale e apparecchio?

(Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza 12 maggio 2016, n. 9770)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione II Civile

Sentenza 6-12 aprile 2016, n. 9770

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso 18362-2012 proposto da:

M.E., (OMISSIS), e la Soc. ERICA INDUSTRIA TESSILE S.p.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSSANA CARIGNOLA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7655/2011 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 30/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. – M.E. e la società “Erica Industria tessile s.p.a.” proposero opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, con la quale era stata comminata sanzione amministrativa per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 in ragione dell’eccesso di velocità rilevato dalla Polizia stradale il 25.4.2008 relativamente all’autoveicolo condotto dal M. e di proprietà della detta società.

Nella contumacia del Ministero dell’Interno convenuto, il Giudice di pace di Novara rigettò l’opposizione.

2. – Sul gravame proposto dagli originari opponenti e nella contumacia del Ministero dell’Interno, il Tribunale di Torino, cui la causa fu trasmessa per competenza dal Tribunale di Novara, confermò la sentenza di primo grado.

3. – Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione M.E. e la società Erica Industria tessile s.p.a., sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente, va constatata la ritualità della notificazione del presente ricorso al Ministero dell’Interno presso la sua sede legale, anzichè presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio.

Se è vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all’amministrazione dello Stato vanno effettuate – a pena di nullità – presso l’Avvocatura dello Stato (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11), è parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilità per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4 – applicabile ratione temporis – prevede la facoltà dell’amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facoltà ora prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, che ha sostituito la richiamata L. n. 698 del 1981, art. 23).

Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, le previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all’opponente ed all’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l’autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un’amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1 sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all’Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l’autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2 del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura.

Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11 (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv. 529423; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 14543 del 21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n. 20990 del 12/10/2010, Rv. 614973).

La giurisprudenza di questa Corte ha esteso questo principio anche alla materia della notifica del ricorso per cassazione, statuendo che, in tema di sanzioni amministrative irrogate con provvedimento del Prefetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del giudizio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23 deve essere proposto nei confronti dello stesso Prefetto e notificato presso la sua sede legale, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato.

Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato formulato nei riguardi del Prefetto, ma notificato all’Avvocatura dello Stato, benchè questa nel precedente grado di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla – e non inesistente – e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., presso l’ufficio del Prefetto intimato (Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9904 del 26/04/2010, Rv. 612409).

Nella fattispecie in esame, nella quale parte del giudizio di appello è stato il Ministero dell’Interno, e non l’ufficio periferico di esso (la Prefettura territorialmente competente), non essendosi avvalso detto Ministero del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, avendo preferito rimanere contumace, la notifica del ricorso per cassazione esattamente è stata effettuata presso la sede centrale del Ministero dell’Interno stesso.

2. – Constatata la validità della notificazione del ricorso, può passarsi all’esame dei relativi motivi.

2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il giudice di appello ritenuto che la postazione mobile di controllo della velocità fosse, nell’occasione, regolarmente segnata; secondo il ricorrente, invece, vi era il panello promanante il messaggio luminoso di preavviso del controllo elettronico, ma sarebbe stata assente la preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento.

La censura è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte una questione nuova, che non ha costituito oggetto del giudizio di appello.

2.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione della legge, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice di merito ritenuto che il pannello contenente il messaggio luminoso di preavviso del controllo elettronico della velocità posto a ridosso della galleria fosse pienamente visibile.

Anche questa doglianza è inammissibile, riducendosi in una censura avverso il giudizio in fatto espresso dal giudice di merito, che è insindacabile in cassazione quando – come nel caso di specie – la motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici.

2.3. – Col terzo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice territoriale omesso di considerare che la strada percorsa dal M., poco dopo l’uscita dalla galleria, presentava una deviazione e un’intersezione stradale (come risultava dagli atti processuali e dalla sentenza di primo grado), con conseguente necessità di ripetizione del segnale di preavviso del controllo elettronico della velocità.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, il D.M. 15 agosto 2007, art. 2 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25769 del 15/11/2013, Rv. 628356).

Nella specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio; la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici, cosicchè supera il controllo di legittimità.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Poichè il Ministero dell’Interno non si è difeso nel presente giudizio, nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016.