Autovelox: una guida pratica sul suo utilizzo (direttive Ministero Interno e MCTC; posizionamento; contestazione; filmati; ricorsi etcc …).

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una Direttiva (del 14/8/09) allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e diminuire il numero di incidenti causati da eccessiva velocita’.

Tra le altre cose, la Direttiva detta istruzioni operative per l’utilizzo degli apparecchi di rilevazione della velocita’, si’ da regolare, uniformare ed ottimizzare le attivita’ di controllo.

Si tratta di una sorta di “riassunto” di tutte le norme esistenti sul tema, che qui riportiamo con nostre integrazioni, anche giurisprudenziali.

Indice scheda
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA’
UTILIZZO
POSIZIONAMENTO 
SEGNALAZIONE
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
FOTO, FILMATI E PRIVACY
PANNELLI LUMINOSI SEGNALATORI DELLA VELOCITA’
SEMAFORI INTELLIGENTI: NOVITA’ IN ARRIVO?
DUE PAROLE SULLE TRUFFE-AUTOVELOX
LINK UTILI

APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA’

Possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocita’ istantanea o media (tutor). Devono essere approvati (omologati) dal Ministero dei trasporti.

I fissi sono solitamente omologati per il funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade (vedi piu’ avanti).

Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si puo’ trovare su qualsiasi strada.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ribaltando l’orientamento della Corte di Cassazione e del Ministero, ha stabilito che tutti gli apparecchi, fissi e mobili, devono essere sottoposti a verifiche periodiche della funzionalità e taratura.

Gli apparecchi di misurazione della velocita’ sono quindi soggetti a controlli di funzionalita’ e taratura con periodicita’ precisata dal costruttore nel manuale d’uso. Sia per gli apparecchi fissi che mobili il controllo deve comunque avvenire come minimo con cadenza annuale, da parte del costruttore -se abilitato- o dai centri di taratura.

Pertanto, se l’autovelox non è stato regolarmente sottoposto a questi controlli, il cittadino potrà fare ricorso per chiedere l’annullamento del verbale. E’ però consigliabile prima chiedere copia della documentazione attestante l’ultimo controllo e taratura all’organo che ha emanato la sanzione. Solo se questa documentazione non viene prodotta in tempo, oppure se dalla documentazione prodotta risulta che la verifica e taratura non è stata effettuata (almeno annualmente), si potrà procedere con ricorso.

Le omologazioni ministeriali dispongono le modalita’ d’uso (automatico o manuale), l’obbligo di presidio da parte delle pattuglie, le periodicita’ di controllo.

I piu’ diffusi apparecchi che possono funzionare in modalità automatica senza la presenza degli agenti (quindi senza obbligo di fermo) sono:

VELOMATIC 512: decreto omologazione 8 aprile 2009 n.35388
TRAFFIPHOT III: decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.4130
AUTOVELOX 104/E: decreto omologazione 27 giugno 2006 n.903 con successive estensioni
AUTOVELOX 104/C-2: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1123 e successive estensioni
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 16 maggio 2005 n.1122 e successive estensioni
MULTARADAR S580: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1281
CELERITAS: decreto omologazione 12 marzo 2009 n.1279
TRAFFIC-OBSERVER LMS-6: decreto omologazione 11 luglio 2008 n.57772
TRAFFISTAR SR 520: decreto omologazione 4 giugno 2008 n.47177
SICVE (tutor): decreto omologazione 24 dicembre 2004 n.3999 e successive estensioni
etc.etc.

Per visionare i decreti di omologazione: clicca qui

UTILIZZO

Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia stradale, quindi da

– in via principale Polizia Stradale della Polizia di Stato;
– Polizia di Stato;
– Arma dei carabinieri;
– Corpo della guardia di finanza;
– Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
– Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
– funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
– Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
(si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)

I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonche’ convalidare le foto fatte dagli apparecchi.

Alle societa’ private possono essere affidate unicamente attivita’ sussidiarie all’accertamento, quali -per esempio- la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto (alla presenza di un operatore dell’organo di polizia), la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica (compresi i verbali).

Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.

Gli apparecchi possono anche non essere non di proprieta’ dell’organo utilizzatore, ma anche:

– presi in locazione o leasing da societa’ i cui contratti prevedono anche la manutenzione;
– presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono prevedere anche la manutenzione.

Alla velocita’ rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km/h

POSIZIONAMENTO

Gli apparecchi fissi a funzionalita’ automatica (a distanza) possono essere installati su autostrade e strade extraurbane principali (rispettivamente tipo A e B).

Per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (tipo C e D) occorre la disposizione del Prefetto, che deve individuare i tratti di tali strade ove puo’ essere possibile l’attivita’ di controllo remoto del traffico (vedi Art.4 Dl 121/2002).

Sulle strade urbane di quartiere e locali (tipo E ed F) non e’ invece consentito l’uso di apparecchi automatici.

Su di esse e’ possibile solo attivita’ di controllo con intervento diretto della polizia (anche attraverso apparecchi a rilevazione manuale).

Ricordiamo che per gli apparecchi a funzionalita’ automatica a distanza, stante apposita omologazione, non e’ obbligatoria la presenza degli agenti e non e’ prevista la necessita’ di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il c.d.s. (vedi piu’ avanti).

Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalita’ automatica. In questo caso gli apparecchi possono essere alloggiati dentro un’auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.

Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti (compresi quelli ad uso manuale) possono invece essere usati su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.

Con una differenza.

Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonche’ su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non e’ necessaria la contestazione immediata ne’ che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo (basta il riferimento al Cds art. 201 o al decreto prefettizio, vedi piu’ avanti).

Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita e’ ammessa solo se l’apparecchio -direttamente controllato dall’agente di polizia- consente l’accertamento solo dopo che il veicolo e’ passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l’art.201 comma 1 bis lettera e) del codice della strada (che prevede questi casi di deroga all’obbligo di fermo) e deve citare le modalita’ di controllo che legittimano il mancato fermo.

Ricordiamo anche che le pattuglie, cosi’ come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono risultare ben visibili, oltre che segnalate (vedi piu’ avanti).

In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile, ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.

Nota importante: Le strade extraurbane che attraversano un centro abitato diventano, a seconda delle loro caratteristiche e a prescindere da chi ne abbia la proprieta’ e la gestione, urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali. Nel primo caso gli apparecchi automatici potrebbero essere installati solo dietro autorizzazione del Prefetto. Negli ultimi due casi, invece, non sarebbe possibile alcuna rilevazione automatica.

LA DISTANZA MINIMA DAL SEGNALE DEL LIMITE DI VELOCITA’

L’ultima riforma al codice della strada (legge 120/2010 art.25) ha previsto che gli apparecchi a funzionalita’ automatica debbano essere installati -fuori dai centri abitati- ad almeno 1 km dal cartello che impone il limite di velocita’.

Un decreto ministeriale, che presumibilmente integrera’ le disposizioni gia’ esistenti, dovra’ fissarne la modalita’ di posizionamento ed uso.

Frattanto i Ministeri dell’interno e dei trasporti hanno precisato che:

* in attesa del decreto la norma e’ gia’ operativa.
* la distanza minima vale solo per gli apparecchi che funzionano in modo automatico (senza la presenza del vigile) e solo nei casi in cui il limite di velocita’ derivi dalla presenza di un segnale e non sia, quindi, un limite generale legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo.
* se nel tratto di strada sottoposto a controllo vi sono intersezioni con ripetizione del segnale di limite di velocita’, la distanza minima di 1 km deve essere ri-calcolata dal segnale ripetuto.
* la distanza minima vale anche per i tutor (apparecchi SicVe) per i tratti stradali ove e’ fissato un limite di velocita’ inferiore a quello previsto dalla legge per cause contingenti (per esempio un cantiere).
(vedi Circolari Ministero Interno del 12/8/2010 e del 29/12/2010 e parere Ministero trasporti n.109 del 13/1/2011)

SEGNALAZIONE

Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita’ siano preventivametne segnalate e ben visibili.

L’obbligo di visibilita’ non si estende agli agenti eventualmente presenti, a meno che ovviamente questi non “facciano parte” della postazione di controllo perche’ utilizzano manualmente l’attrezzatura (vedi telelaser).

A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministero dei trasporti ha pubblicato un decreto (DM 15/8/07) che ha definito le modalita’ di segnalazione.

Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un’auto o moto in movimento.

La segnalazione puo’ avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli. Per le postazioni mobili possono essere utilizzate segnalazioni fisse solo se il posizionamento della postazione sia stata pianificata e NON abbia carattere occasionale ma avvenga con una certa sistematicita’.

Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita’ con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.

Sul pannello rettangolare deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita’” oppure “rilevamento elettronico della velocita’”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita’” oppure “rilevamento velocita’”.

Nessuna norma fissa distanze minime precise tra il segnale e l’apparecchio rilevatore.

Viene solo detto che i segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo, sia in relazione al tipo di strada che alla velocita’ locale predominante. La distanza massima e’, in ogni caso, 4 km.

Tuttavia il ministero dell’interno ha ribadito che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell’art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita’ superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.

Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio’ avviene, la ripetizione e’ necessaria. Non e’ invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.

Tale interpretazione e’ stata confermata anche dal Ministero dei Trasporti (parere del 21/4/09), che ha precisato anche che le modalita’ operative di controllo devono essere stabilite dal Prefetto.

Per i telelaser la distanza minima e’ quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui l’apparecchiatura effettua il rilevamento (a prescindere da dove sia collocata la strumentazione).

Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la postazione e’ situata sopra il livello della strada il segnale e’ apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.

A parere del Ministero dei trasporti, inoltre, l’indicazione della segnalazione dovrebbe apparire anche sul verbale (Ministero trasporti, pareri del 4/2 e 4/3/08).

Rilevante la sentenza di Cassazione penale n.11131/09 che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di autovelox nascosti e non segnalati, il reato di truffa. Qui il nostro osservatorio legale sul caso: clicca qui

Fonti, oltre alla legge:

– Decreto ministeriale del 15/8/2007
– Circolare ministeriale del 20/8/2007
– Direttiva Ministero dell’interno 14/8/2009 (300/A/10307/09/144/5/20/3) e suo allegato
– Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6/10/2009 (prot.0085965)
– Circolare Ministero dell’interno del 15/3/2010 (300/A/3870/10/144/13)

CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?

Come gia’ visto, norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di piu’ affrancato l’apparecchio autovelox -soprattutto quello omologato per uso automatico- dal generico obbligo di fermo e dalla necessita’ di presidio da parte delle pattuglie di polizia.

Vediamo il quadro. Prima di tutto e’ lo stesso codice della strada, all’art. 201 comma 1 bis, ad elencare tra i casi per i quali la contestazione immediata non e’ “necessaria” :

– lettera e) del comma 1 bis: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita’ che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiche’ il veicolo oggetto del rilievo e’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (in pratica gli apparecchi usati manualmente, come i telelaser);

– lettera f) del comma 1 bis: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art.4 del Dl 121/2002, convertito nella legge 168/2002 (in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonche’ su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto).

Il concetto e’ ulteriormente ribadito anche dal Dl 121/2002, allo stesso art.4.

L’art.201 comma 1ter stabilisce anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e’ necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione.

Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.

Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza puo’ infatti bastare la citazione della legge (art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale -dove deve in qualche modo giustificarsi l’impossibilita’ – possono essere inserite frasi che si riferiscono all’impossibilita’ di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell’illecito e’ successiva al passaggio dello stesso. In questi casi potrebbe bastare la citazione dell’art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.

Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo’ anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l’uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all’obbligo di fermo (ai sensi dell’art.4 del Dl 121/2002).

In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell’eventuale mancato fermo.

Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non e’ ovviamente necessario sviluppare foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell’avvenuto illecito.

Il fermo del veicolo, inoltre, puo’ avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l’infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell’apparecchiatura. Sul verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l’accertamento

(si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.15774 del 3/7/09).

FOTO, FILMATI e PRIVACY

Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale. Se il soggetto multato vuole puo’ visionarli.

Queste “prove” , qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo- devono essere conservate dagli organi di polizia stradale secondo le disposizioni in materia di privacy, per un periodo di tempo coincidente almeno con la definizione dell’accertamento (pagamento della multa o conclusione dell’eventuale ricorso o della procedura di riscossione). Le disposizioni della tutela della privacy valgono, ovviamente, anche qualora le funzioni di sviluppo e stampa vengano affidate a ditte private.

Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono fare riprese frontali del veicolo. Esse sono consentite solo se la rilevazione e’ effettuata con dispositivi laser e vi e’ la contestazione immediata.

PANNELLI LUMINOSI SEGNALATORI DI VELOCITA’

L’ultima riforma del codice della strada ha introdotto tra i segnali stradali i pannelli luminosi che rilevano la velocita’ del veicolo in tempo reale, al momento del transito.

Viene chiarito (dal Ministero dell’Interno con la circolare del 12/8/2010 gia’ citata) che questi pannelli NON possono essere utilizzati come strumento per l’accertamento delle violazioni ma hanno unicamente scopo indicativo.

SEMAFORI “INTELLIGENTI”: novita’ in arrivo?

Attualmente i semafori cosiddetti “intelligenti”, che si attivano al superamento del limite di velocita’ dei veicoli in transito, con sanzioni per chi li produce o li utilizza, sono illegali, come piu’ volte ribadito dal Ministero dei trasporti e dalla Corte di Cassazione (vedi pareri Ministero trasporti 66135 dell’11/8/08, 110094 del 3/12/07, 84083 del 19/9/07, 56296 del 12/6/07 e sentenza Cassazione 26359/2007).

Le cose, pero’, potrebbero cambiare a breve. L’ultima riforma del codice della strada (legge 120/2010 art.60) ha annunciato l’emanazione di un decreto ministeriale che introdurra’ nuovi semafori, dotati di dispositivi in grado di visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, di dispositivi che possano essere utilizzati per regolare la velocita’ e di impianti attivati dal rilevamento di velocita’ dei veicoli in arrivo. Il decreto dovrebbe arrivare entro Ottobre 2010, con entrata in funzione dei nuovi semafori dopo i successivi sei mesi.

Il tutto e’ al momento ancora in aria, quindi. Seguiremo le evoluzioni.

Nota: Discorso a parte per gli apparecchi omologati -con apposito decreto- per rilevare sia i passaggi col rosso che gli eccessi di velocita’ (vedi i Velocar e il Traffistar). Per essi -del tutto legali- e’ sufficiente che vi sia un utilizzo disgiunto delle due funzionalita’.

DUE PAROLE SULLE “TRUFFE AUTOVELOX”

Le recenti cronache hanno evidenziato diversi e diffusi casi di truffe (o ipotetiche tali) perpetrate con apparecchi autovelox.

In alcuni casi si e’ trattato di indagini penali e sequestri dovuti a presunte irregolarita’ negli appalti tra ditte fornitrici degli apparecchi e enti comunali. In altri gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, erano installati dove non potevano, erano usati in maniera irregolare oppure erano nascosti e non segnalati.

I casi sono quindi diversi e vanno valutati in modo specifico, ovviamente, magari con l’aiuto di comitati o associazioni locali.

Come regola generale, se l’apparecchio che ci ha multato rientra tra quelli “indagati” e’ possibile far ricorso al giudice di pace se non si e’ ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare (60gg dalla notifica).

In caso contrario la cosa diventa difficile perché il verbale non e’ più impugnabile per legge.

Occorrerebbe quindi attendere la conclusione delle indagini e magari costituirsi parte civile nel processo penale, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno.

Cio’ tenendo nel frattempo sott’occhio le varie iniziative locali, comprese quelle dell’amministrazione comunale.

LINK UTILI

– Testo della direttiva  clicca qui  e dell’allegato operativo clicca qui

Schede collegate

– MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA: clicca qui
– MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO: clicca qui
– MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: COSA FARE (pagamento o ricorso): clicca qui

Fonte