Aviere del terzo stormo condannato per disobbedienza aggravata. Si rifiutava di ubbidire all’ordine di presentersi all’infermeria principale per essere sottoposto a visita circa l’idoneità al servizio militare incondizionato.

(Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza 6 agosto 2016, n. 34470)

…, omissis …

sentenza

sul ricorso proposto da: C.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 64/2014 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 24/09/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI Luigi Maria, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Udito il difensore Avv. TOTARONO Carlo per l’accoglimento del ricorso o in subordine per l’annullamento della sentenza per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.p..

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa il 24 settembre 2014 la Corte militare di Appello confermava la sentenza del 19 novembre 2013, emessa dal Tribunale militare di Verona, che aveva condannato alla pena di mese uno e giorni quindici di reclusione militare l’imputato C. G., in quanto ritenuto responsabile dei reati di disobbedienza aggravata di cui ai capi b) e c), tra loro unificati per continuazione ed ascrittigli perché, aviere scelto in servizio presso il terzo stormo Aeronautica militare di Villafranca, rifiutava o ometteva di ubbidire all’ordine attinente al servizio di presentarsi all’infermeria principale di Villafranca per essere sottoposto a visita circa l’idoneità al servizio militare incondizionato.

A fondamento della decisione la Corte militare rilevava che l’ordine era stato impartito verbalmente all’imputato dal suo superiore ten. col. D.M., era legittimo, seppur non del tutto regolare dal punto di vista amministrativo, anche perchè non comportante la richiesta del compimento di attività illegale per il sottoposto, mentre alcun rilievo poteva assumere che questi in quel periodo fosse stato esentato dai servizi operativi e gravosi, essendo comunque in servizio e non interferendo negativamente la visita prescritta con le sue condizioni di salute.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi:

a) inosservanza ed erronea applicazione della legge ed insussistenza del reato per mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato; mancanza di motivazione o manifesta illogicità della stessa circa tali elementi. Il giudizio di responsabilità era stato confermato, nonostante fosse stato dimostrato che il ricorrente in data 18 aprile aveva ricevuto un primo certificato di esonero per la durata di trenta giorni, cui ne era seguito un secondo per ulteriori quindici giorni e fosse altresì stato provato che gli era stato già impartito l’ordine di presentarsi a visita medica per la data del 4 giugno 2012.

Pertanto, la mancanza di un ordine scritto che evidenziasse le sue finalità rendeva equivoca la richiesta rivoltagli, tale da disorientare il destinatario anche perché, come riferito da tutti i testi escussi, prevista e visita andavano effettuate a conclusione del periodo di esonero, circostanza confermata anche nella formulazione dell’accusa, che menziona la mancata ottemperanza ad un ordine impartito al termine del periodo di esonero; per contro, i colloqui intercorsi con il col. D.M. non contenevano ordini formali, come confermato dall’assenza di una convocazione scritta, ed in ogni caso erano in contrasto con i precedenti ed inconciliabili ordini emessi dal col. D.B..

Risultano dunque erroneamente applicate le norme di cui all’art. 173 c.p.m.p. e del D.P.R. n. 545 del 1986, art. 23, nella parte in cui dispongono che gli ordini emanati in conformità e nei casi previsti dalla legge, devono essere formulati con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio ed esitazione in chi li riceve; nel caso sussisteva, invece, incertezza sulle finalità della visita medica apparentemente volta a conseguire l’idoneità a svolgere operazioni fuori dai confini nazionali, ma in realtà a dimostrare la sua permanente inidoneità per problemi psichici in un momento nel quale era già esentato dal servizio.

Nè emergeva la motivazione dell’ordine che lo giustificasse e sul punto la Corte militare d’appello ha omesso di prendere in esame la doglianza circa la mancata inerenza al servizio dell’ordine stesso;

b) Assenza dell’elemento soggettivo per mancata percepibilità della legittimità dell’ordine.

La sentenza impugnata ha ricostruito il dolo secondo la formula per cui l’imputato non poteva non sapere che l’ordine era legittimo, ma lo aveva decontestualizzato rispetto all’ordine precedente ed al convincimento del ricorrente di un mancato coordinamento col precedente e di un’iniziativa strumentale a tutt’altra finalità, quindi illegittimo ed assunto in violazione dei diritti costituzionalmente garantiti del destinatario.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va dunque respinto, per le ragioni che seguono.

1. Il ricorrente propone censure che sono state già portate a conoscenza della Corte militare di Appello e sono state disattese con motivazione chiara, analitica ed immune da profili di illogicità.

1.1 Il primo e principale motivo di ricorso ripropone le tematiche sulla pretesa illegittimità degli ordini di recarsi nell’infermeria del reparto, impartiti al ricorrente nelle data dei 24 e 25 maggio 2012, e della rilevanza penale della loro inottemperanza.

La sentenza impugnata, con giudizio fattuale aderente alle risultanze probatorie, ha ritenuto che, sebbene gli ordini rimasti ineseguiti fossero stati impartiti in un momento nel quale il C. si era trovato ancora esentato dall’obbligo di prestazione dei servizi armati e gravosi, gli stessi non erano intervenuti in un periodo di sospensione dal servizio, quanto piuttosto di assegnazione a mansioni meno impegnative, ma pur sempre istituzionali.

In altri termini il superiore gli aveva intimato la sottoposizione a visita presso l’infermeria quando il rapporto di servizio era ancora in corso di svolgimento, secondo quanto del resto preannunciato col provvedimento di parziale esenzione del 18 maggio 2012, che aveva previsto la successiva comunicazione della data nella quale egli avrebbe dovuto essere sottoposto ad ulteriore valutazione circa l’idoneità alla prestazione del servizio.

1.2 La Corte militare non ha nemmeno ignorato le deduzioni difensive circa la irregolarità amministrativa degli ordini rivolti al C., presupposto della contestata disobbedienza, ma ha fondatamente riscontrato che il vincolo di dipendenza gerarchica che lega il sottordinato al superiore gli aveva imposto l’ottemperanza, il che nel caso di specie è tanto più vero in quanto non era stato imposto il compimento di attività illecita, nè criminosa, nè lesiva della persona sotto ogni profilo considerato.

Del pari non merita censura l’osservazione sull’irrilevanza dell’indicazione nell’imputazione della consumazione della disobbedienza nei periodo di esenzione, particolare che non ha compromesso la chiara intelligibilità dell’accusa, descritta in tutti gli elementi fattuali del caso.

1.3 Ripropone la difesa la tesi dell’assenza negli ordini di forma scritta, motivo della loro irregolarità e di indotta confusione sul loro contenuto, anche perché contrastanti con quelli impartitogli per iscritto da altro ufficiale con la già avvenuta fissazione della prevista e della visita nelle date del 3 e 4 giugno 2012.

Al riguardo la sentenza ha rimarcato l’irrilevanza giuridica di siffatte obiezioni, dai momento che le precedenti istruzioni erano state superate dai nuovi ordini provenienti dal col D.M., superiore in grado e competente, emanati con chiarezza e dopo il tentativo di convincere bonariamente il loro destinatario ad ottemperare, -secondo quanto riferito dai testi escussi al dibattimento in assenza di alcuna prova contraria-, cosa che egli si era rifiutato di fare anche a costo di dover subire un intervento delle forze di polizia.

Nè ha fondamento la contestazione sull’attinenza al servizio degli ordini stessi: le visite prescritte erano funzionali a riscontrare l’idoneità psico-fisica dell’imputato alla prestazione dell’attività militare anche con riferimento al ridotto impegno lavorativo che gli era richiesto in quel periodo di parziale esenzione, di cui era stato perfettamente consapevole.

Va ricordato che la disposizione di cui all’art. 173 c.p.m.p., che sanziona il reato di disobbedienza, è volta a garantire il corretto funzionamento dell’apparato militare a mezzo dell’osservanza dell’ordine impartito dal superiore gerarchico, per cui il diritto- dovere del militare di non ottemperarvi è limitato al caso, esplicitamente indicato dalla L. 11 luglio 1978, n. 382, art. 4, comma 4, in cui tale comando “sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato”, ipotesi che palesemente non ricorre nella fattispecie in esame (Cass. sez. 1^, n. 3339 del 13/12/2011, Fusco, rv. 251837; sez. 1^, n. 14760 del 18/03/2003, Poggetti, rv. 224023).

Inoltre, si è affermato da parte di questa Corte, con orientamento perfettamente adattabile al caso e che va ribadito, che “L’interpretazione della disciplina normativa imperniata sulle disposizioni dell’art. 173 c.p.m.p. e D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 25 non consente di sostenere che l’asserita incompatibilità dell’ordine, attinente al servizio ed intimato da un superiore, con l’ordine precedentemente ricevuto da altro superiore, possa esimere il militare dalla sua esecuzione, sull’assunto che essa costituirebbe reato di “violata consegna”.

La legittimità dell’ordine impartito nell’interesse del servizio non consente al subordinato di eludere in alcun modo l’efficacia vincolante dell’ordine medesimo – anche se al suo apprezzamento può apparire non opportuno – ed il dovere di obbedienza sanzionato dall’art. 173 c.p.m.p..

Infatti l’ipotesi di conflitto d’ordini, è regolata dal D.P.R. n. 545 del 1986, art. 25, comma 1, lett. e) secondo cui il militare è tenuto ad obbedire al nuovo ordine e ad informare appena possibile il superiore che aveva impartito l’ordine precedente” (Cass. sez. 1^, n. 2217 del 19/01/1996, Fazio, rv. 204045).

Inoltre, va parimenti ribadito che il delitto di cui all’art. 173 citato resta integrato quando la ribellione si manifesti nei riguardi di un ordine promanante da una chiara manifestazione di volontà del superiore, attinente a ragioni di servizio, a prescindere dalla forma rivestita, essendo sufficiente che non sia lasciato al destinatario alcun margine di libertà circa il comportamento da tenere (Cass. sez. 1^, n. 3007 del 23/12/1987, Indice, rv. 177825).

2. Non ha alcun pregio nemmeno il secondo motivo di gravame: risulta dalla sentenza impugnata che al C. era stata rappresentata durante i colloqui col superiore la necessità di sottoporsi a visita e che l’ordine era stato perentoriamente impartito per il suo insistito rifiuto di adeguarvisi, motivato dalla propria personale opinione di versare in normali condizioni di salute e della superfluità di qualsiasi altro accertamento.

Nella valutazione dei giudici di merito, da tale condotta si è logicamente dedotta la dimostrazione della precisa rappresentazione nel C. del contenuto di quanto impostogli, peraltro di agevole ed immediata comprensione, e della consapevole volontà di non obbedire, nonostante l’inutile iniziale tentativo del superiore di ottenerne la spontanea collaborazione.

Risulta dunque rispettata la norma incriminatrice nell’interpretazione offertane da questa Corte, secondo la quale è sufficiente per integrare il reato di disobbedienza militare (art. 173 c.p.m.p.) “il dolo generico, costituito dalla volontà di rifiutare di obbedire ad un ordine che appaia oggettivamente attinente al servizio, nella piena consapevolezza della ribellione funzionale e dell’attinenza al servizio dell’ordine impartito dal superiore” (Cass. sez. 1^, n. 28232 del 13/06/2014, Ciccone, rv. 261412); pertanto, secondo i principi generali dell’ordinamento penale, non assumono rilevanza per ravvisare l’illiceità del comportamento disobbediente i motivi della riottosità del subordinato (sez. 1^, n. 3339 del 13/12/2011, Fusco, rv. 251838; sez. 1^, n. 735 del 02/12/1997, P.M. in proc.Sartori, rv. 209447).

La sentenza impugnata ha offerta corretta applicazione dei superiori principi e non merita dunque alcuna censura.

3. In sede di discussione la difesa del ricorrente ha invocato l’applicazione del disposto dell’art. 131 bis c.p.. Tale disposizione disciplina la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto; il testo normativo che ha introdotto tale istituto, il D.Lgs. n. 28 del 2015, non prevede una regolamentazione transitoria, ma la natura sostanziale dell’istituto ed i suoi effetti favorevoli per il reo inducono a ravvisarne l’applicabilità anche con effetto retroattivo a fattispecie concrete di reato commesse prima dell’entrata in vigore della norma che lo riguarda, secondo la previsione generale dell’art. 2 c.p., comma 4.

Inoltre, a norma dell’art. 609 c.p.p., comma 2, poichè l’introduzione nell’ordinamento della causa di non punibilità è avvenuta in momento successivo alla celebrazione del giudizio di appello, il che ne ha precluso materialmente ogni possibilità di deduzione, deve ritenersi che la stessa sia applicabile, nella sussistenza dei relativi presupposti, anche in sede di legittimità.

3.1 Al riguardo, non può prescindersi dalla considerazione del circoscritto perimetro dei poteri cognitivi, propri del giudizio di cassazione, nel quale non sono consentiti accertamenti di fatto;

pertanto, il concreto riconoscimento della non punibilità per speciale tenuità del fatto postula la verifica dell’astratta applicabilità dell’istituto alla stregua dei parametri normativi di riferimento e, in caso di esito positivo, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perchè proceda alla relativa declaratoria sulla scorta dell’apprezzamento in concreto dell’effettiva gravita della fattispecie. In tal senso risulta essersi pronunciata questa Corte,alte cui affermazioni di principio si ritiene di dover dare continuità per la loro piena condivisione (sez. 3^, nr. 15449 del 15/4/2015, Mazzarotto, rv. 263308; sez. 3^, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, rv. 263693).

Va soltanto aggiunto però che la mera formulazione della richiesta non comporta l’annullamento della sentenza impugnata quale esito ineluttabile, potendo la stessa essere respinta ove non ricorrano le condizioni per l’applicabilità dell’istituto.

3.2 Esclusa dunque l’astratta incompatibilità dell’istituto col giudizio di cassazione, nel caso di specie la considerazione in questa sede conducibile induce ad escludere che nei gradi di merito i fatti siano emersi come di speciale tenuità, dal momento che sono risultati plurimi. Tanto è sufficiente per escludere i presupposti di applicabilità della causa di non punibilità.

In definitiva, la sentenza impugnata non merita censure e l’impugnazione va respinta con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015.