Avvocato arrestato illecitamente. Lesioni. Intimidazioni.

Si recò in una stazione di polizia, in cui si rese conto della presenza di atti non notificati al cliente: quando chiese spiegazioni fu aggredito, sequestrato da un poliziotto per estorcergli la firma di una dichiarazione con la data di 6 mesi prima in cui certificava di conoscere il documento contestato ed altri.

Il poliziotto fu condannato per lesioni personali, ingiurie e sequestro di persona, mentre l’avvocato fu assolto da quelle di calunnia e di oltraggio a pubblico ufficiale.

L’art. 10 del Codice etico della polizia (Raccomandazione 10/01 del CDM del COE) sancisce che: «la polizia deve rispettare il ruolo degli avvocati della difesa nel processo penale e, se del caso, contribuire ad assicurare un effettivo diritto di accesso all’assistenza legale, in particolare nel caso di persone private della loro libertà».

Per la CEDU «questo implica tra l’altro che la polizia non interferisca indebitamente nel loro lavoro o li sottoponga a qualsiasi forma di intimidazione o fastidio.

Inoltre non deve associare i difensori con i loro clienti.

L’assistenza della polizia per quanto riguarda il diritto degli autori di reati dell’aiuto del Consiglio è particolarmente necessaria quando il destinatario è privato della sua libertà dalla stessa».

Lo Stato aveva, poi, il dovere di sentire le parti, i medici che hanno soccorso il legale ed effettuare un’indagine atta ad individuare i colpevoli, anziché a limitarsi a dire che le accuse dell’avvocato non erano credibili.

Spetta alla polizia provare le accuse mosse contro il legale e di non aver usato metodi inumani e torture, ma non ha rispettato questo onere (Bouyid c. Belgio [GC] e Morice c. Francia [GC] nelle rassegne del 1/10 e 24/4/15). È quindi violato l’art.3 sotto il profilo sostanziale e procedurale.

Non si ravvisa una deroga all’art.5 solo perché la privazione della libertà è durata poco: 10 minuti. Indennizzato con €.11.700.