Azione di reintegrazione nel possesso e manutenzione.

(Corte di Cassazione Civile, sez. 2, sentenza 27 settembre 2016, n. 19018)

In tema di azione di spoglio, il termine annuale ha natura sostanziale e l’azione di reintegrazione (o di manutenzione) deve essere esperita entro l’anno, decorrente dallo spoglio o dalla molestia, spettando al ricorrente la prova della tempestività dell’azione, regola dell’onere della prova che deve essere adattata ai particolari aspetti della presente fattispecie, per cui quando lo spoglio sia stato clandestino, l’onere dell’attore in possessoria non si esaurisce nella dimostrazione della clandestinità dell’atto violatore del possesso, ma deve riguardare anche la data della scoperta di esso da parte dello spogliato (in tale senso Cass. n. 1036 del 1995, nonché la stessa pronuncia invocata da parte ricorrente: Casa. n. 20228 del 2009).