Banca: fideiussione (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 giugno 2016, n. 12152).

In premessa:

il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che puo’ riguardare anche un fare infungibile (qual e’ l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identita’ tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo e’ quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorieta’, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Ne deriva che, mentre il fideiussore e’ un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l’assenza dell’accessorieta’ della garanzia, derivante dall’esclusione della facolta’ del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’articolo 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonche’ dalla proponibilita’ di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo, la’ dove l’accessorieta’ della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’articolo 1952 c.c., comma 2, all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore.

Se l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per se’ a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorieta’ che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale

In presenza di elementi quali quelli in precedenza indicati che conducano comunque ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non e’ elemento decisivo in senso contrario.

L’accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia e’, in ogni caso, questione riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 14 giugno 2016, n. 12152

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22147/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona dei legali rappresentanti e procuratori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMAGNESE, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2370/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2012, R.G.N. 3714/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 28 giugno 2012, rigettava l’impugnazione proposta dalle (OMISSIS) S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Voghera, con la quale, tra l’altro, era stato dichiarato “il diritto del Comune di Romagnese di ottenere il pagamento delle fideiussioni rilasciate da (OMISSIS) a garanzia dell’adempimento dei contratti stipulati da (OMISSIS) con il Comune”, in relazione ad un appalto, affidato alla stessa (OMISSIS) dall’anzidetta Amministrazione comunale, per lavori di costruzione di un’opera pubblica (casa albergo per anziani).

1.1. – A tal riguardo, la Corte territoriale riteneva che, nonostante le due polizze rilasciate dalla societa’ di assicurazioni non contenessero la formula “a semplice richiesta” o altra equivalente, in base all’articolo 5 delle condizioni generali di assicurazione si evinceva trattarsi di due contratti di garanzia autonoma.

Detto articolo 5, infatti, prevedeva che: “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sara’ effettuato dalla Societa’ entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ente Appaltante”, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di (OMISSIS); ed altresi’ stabiliva che: “il pagamento avverra’ dopo un semplice avviso alla Ditta obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potra’ eccepire alla societa’ in merito al pagamento stesso”.

Sicche’, il giudice d’appello osservava che la “previsione di un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del Comune per il pagamento delle (OMISSIS), quindi senza la possibilita’ di alcuna eccezione che la compagnia avrebbe potuto opporre al committente e, nel contempo, la previsione della sufficienza di un semplice avviso di (OMISSIS) a (OMISSIS) prima del pagamento, senza necessita’ di un preventivo consenso da parte di quest’ultima e con l’esclusione della possibilita’ del garantito di eccepire alcunche’ al garante”, erano circostanze “indicative, al di la’ dell’uso di formule di “stile”, quale “a semplice richiesta” e simili, del carattere autonomo della garanzia, suscettibile di essere fatta valere dal creditore con una richiesta che, se tempestiva, doveva essere soddisfatta dal garante dell’appaltatore, indipendentemente dalle sorti del rapporto fra quest’ultimo ed il committente”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre le (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Romagnese.

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimato Fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1364 c.c., in riferimento agli articoli 1936, 1945 e 1322 c.c., “in relazione all’interpretazione dei contratti/polizze fideiussorie e soprattutto dell’articolo 5 delle condizioni generali di entrambe le polizze fideiussorie”.

La Corte territoriale avrebbe mal governato i criteri di ermeneutica contrattuale nel giungere a ritenere che le polizze fideiussorie stipulate in favore del Comune di Romagnese “non fossero fideiussioni in senso proprio, bensi’ contratti di garanzia autonoma” e cio’ sulla base di una erronea lettura dell’articolo 5 delle condizioni generali di polizza, il quale non conteneva la formula “a semplice richiesta o altra equivalente”.

Peraltro, anche al di la’ della mancanza di detta formula, il giudice d’appello avrebbe erroneamente interpretato le polizze, non considerando che dal testo contrattuale emergeva che (OMISSIS) era “Fideiussore” e che l’anzidetto articolo 5 non conteneva “alcun elemento” che consentisse “di inferire – dalla presenza di un termine di pagamento – l’impossibilita’ da parte di (OMISSIS) di sollevare eccezioni”.

Inoltre, la natura di contratto autonomo di garanzia non poteva desumersi dalla circostanza della “sufficienza del semplice avviso (senza necessita’ di previo consenso) prima del pagamento”, ne’ dal fatto che “la ditta obbligata nulla potra’ eccepire alla compagnia in merito a tale pagamento”. Il primo elemento, infatti, e’ “tipico della fideiussione”, mentre dal secondo elemento non e’ dato comprendere in che modo esso “possa incidere sulla qualifica dei contratti come autonomi di garanzia e possa fare ritenere che in tali contratti non vi sia l’accessorieta’ tipica della fideiussione”.

In definitiva, dalle polizze, in cui era esplicito il richiamo all’articolo 1944 c.c., non emergeva “la volonta’ di derogare alla disciplina sulla fideiussione e, in particolare, al disposto dell’articolo 1945 c.c.”, la’ dove, peraltro, lo stesso orientamento seguito dal giudice di appello, e inaugurato dalla sentenza n. 3947 del 2010 delle Sezioni Unite, era da ritenersi “errato e meriti quindi di essere abbandonato”.

2. – Con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione in ordine alla “verifica dell’esistenza o meno nelle due polizze fideiussorie per cui e’ causa di un impegno di (OMISSIS) al pagamento cosiddetto a prima richiesta in deroga al disposto dell’articolo 1945 c.c.”.

La Corte d’appello avrebbe motivato in modo insufficiente e contraddittorio nella parte in cui ha trascurato che, in assenza della formula “a prima richiesta” o di altra analoga, la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia e’ possibile unicamente ove dal testo negoziale “emerga senza dubbio (e sulla base di elementi univoci ed in equivoci) la sussistenza di quella completa autonomia dal rapporto fondamentale che caratterizza il contratto autonomo (appunto) di garanzia”; elementi “univoci ed inequivoci che non emergono di certo dall’articolo 5 delle condizioni di assicurazione (unica disposizione su cui la Corte ha fondato la propria decisione).

3. – Entrambi i motivi – da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione – non possono trovare accoglimento.

3.1. – Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire dall’arresto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3947 del 18 febbraio 2010 (orientamento dal quale il Collegio non intende discostarsi, non essendo state esibite contrarie ragioni decisive), “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che puo’ riguardare anche un fare infungibile (qual e’ l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identita’ tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo e’ quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorieta’, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Ne deriva che, mentre il fideiussore e’ un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.

Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l’assenza dell’accessorieta’ della garanzia, derivante dall’esclusione della facolta’ del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’articolo 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonche’ dalla proponibilita’ di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo (tra le altre, Cass., 31 luglio 2015, n. 16213), la’ dove l’accessorieta’ della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’articolo 1952 c.c., comma 2, all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., 17 giugno 2013, n. 15108).

Peraltro, se l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per se’ a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorieta’ che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (cosi’ Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947),

tuttavia, in presenza di elementi quali quelli in precedenza indicati che conducano comunque ad una qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma, l’assenza di formule come quella anzidetta non e’ elemento decisivo in senso contrario.

L’accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia e’, in ogni caso, questione riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione (tra le tante, Cass., 15 febbraio 2011, n. 3678).

3.2. – Nella specie, il giudice di appello, nel giungere a qualificare le polizze per cui e’ causa come contratti autonomi di garanzia (cfr. sintesi al par. 1.1. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia), ha evidenziato l’assenza di formule del tipo “a semplice a richiesta” o analoghe nelle polizze stipulate in favore del Comune di Romagnese, assumendone, pero’, l’irrilevanza a fronte del tenore della clausola contrattuale (di cui all’articolo 5 delle condizioni generali di polizza) che, per un verso, stabiliva un termine massimo (30 giorni) per il garante nel provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, senza beneficio di escussione del debitore principale – e, dunque, un termine significativamente ristretto perche’ il garante potesse effettivamente opporre al committente le eccezioni dell’appaltatore, nonche’, per altro verso, ma in stretta correlazione, l’impossibilita’ del debitore principale – che avrebbe dovuto soltanto ricevere un mero avviso prima del pagamento e senza dover prestare il proprio consenso – “di eccepire alcunche’ al garante”.

Cio’ nel contesto – armonico rispetto al quadro funzionale del negozio di cd. Garantievertrag, sopra rammentato – di un rapporto tra creditore e debitore principale scaturente da un contratto di appalto di opere pubbliche, la’ dove l’escussione delle polizze e’ dipesa dalla rescissione del contratto di appalto (per abbandono dei lavori da parte dell’appaltatore: cfr. p. 8 sentenza impugnata), venendone, dunque, valorizzata la funzione indennitaria del mancato adempimento della obbligazione infungibile del debitore.

Dunque, la Corte territoriale non ha fatto mal governo delle regole di esegesi negoziale, interpretando le polizze fideiussorie a partire dal testo contrattuale, ma ricercando, tramite esso, la comune intenzione dei contraenti, senza quindi arrestarsi al significato letterale ed avendo di mira la disciplina di riferimento – quella della fideiussione rispetto alla quale, in linea con i principi di diritto in precedenza rammentati, ha reputato che le polizze anzidette derogassero. Tale esito e’ esibito in forza di una motivazione sufficiente e plausibile nel suo sviluppo, che, dunque, non e’ scalfita dalle censure di parte ricorrente, che, per il resto, propongono esse stesse, ma in modo inammissibile (perche’ vengono a surrogarsi nell’attivita’ ermeneutica spettante al giudice del merito), una interpretazione del regolamento contrattuale in senso favorevole alla stessa compagnia di assicurazioni.

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la societa’ ricorrente condannata, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo in conformita’ ai parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla e’ da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimata curatela fallimentare che non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

In ragione del rigetto del ricorso occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.