Basta avere la qualifica quale incaricato del ritiro della posta, che l’atto s’intende notificato (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 1 dicembre 2017, n. 28902).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

…, omissis …

Ritenuto in fatto

Ra. Va. ha agito in giudizio nei confronti del Condominio di via (omissis…), chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa di infiltrazioni di umidità.

Nella contumacia del Condominio convenuto, il giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda.

Su appello del Condominio, che asseriva di aver conosciuto della pendenza del giudizio solamente al momento della notifica della sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, ha ritenuto nulla la notifica effettuata al portiere del Condominio, identificato con le generalità e quale “addetto alla ricezione”.

Ha altresì rilevato che il portiere non risultava incaricato della ricezione della corrispondenza, difettando nella specie la prova di un’apposita delega (come prevista dal relativo CCNL).

Ha quindi disposto la restituzione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.

Contro tale decisione la Va. ha proposto ricorso per tre motivi.

Il Condominio non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ha relazionato proponendo la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Considerato in diritto

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Con il secondo motivo si deduce nuovamente la violazione degli art. 148 e 160 cod. proc. civ., ma questa volta in relazione all’art. 19, lett. m), del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 21 aprile 2008.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Anzitutto, deducendosi la violazione di norme che comportano nullità processuali, entrambi i motivi vanno riqualificati e ascritti al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Ciò posto, va rilevato che la decisione impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012, Rv. 624322; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014, Rv. 630202).

Consegue che il giudice d’appello ha errato nel ritenere la nullità della notificazione effettuata a mani del portiere del Condominio, ritenendo che per poterlo validamente ritenere quale “addetto alla ricezione” fosse necessaria la prova di un’apposita delega.

I primi due motivi di ricorso sono, dunque, fondati e, in relazione agli stessi, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, che procederà all’esame nel merito dell’impugnativa proposta dal Condominio.

La cassazione della sentenza impugnata determina l’assorbimento del terzo motivo, relativo alle spese del giudizio d’appello.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.