Cade a causa di una fioriera: niente risarcimento. L’evento si verifica in un condominio, ma esso è addebitabile, secondo i Giudici, alla condotta tenuta dalla vittima. Tenere in braccio un bambino non è una giustificazione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 settembre 2017, n. 20779)

…, si omette …

Fatti del processo

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 30.7.2015, ha confermato il rigetto della domanda proposta da Pa. Ma. Es. nei confronti del condominio Casa Mia e della Fondiaria Sai Assicurazioni, volta ad ottenere ex art.2051 c.c. il risarcimento dei danni riportati a causa di una caduta su una fioriera con un bambino in braccio.

Gli intimati non si difendono.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilità formulata dal relatore.

Ragioni della decisione

1. La sentenza di secondo grado ha affermato, riportandosi per relazione anche alla motivazione della sentenza di primo grado che ha condiviso, che la causa esclusiva dell’infortunio è riconducibile alla condotta della Pa., la quale non ha percepito la presenza della fioriera , ben visibile per le sue dimensioni e nota alla donna abituale frequentatrice di quel condominio, distratta dal bambino che aveva in braccio.

2. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art.2051 c.c. in ordine alla ritenuta idoneità della condotta della Pa. ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico-giuridica che li lega e sono inammissibili La ricorrente solo formalmente denunzia vizio di violazione di legge, ma in realtà richiede una nuova valutazione dell’accertamento in fatto operato della Corte di appello.

4. Viene censurata la decisione assunta perché non è stata considerata la posizione delle fioriera al centro del passaggio pedonale, confermata dai testimoni, le circostanze temporali ed il fatto che la Pa. aveva in braccio un bambino.

5. La Corte di appello ha omesso di considerare le prove offerte dalla ricorrente ,il buio e la pioggia, lo stato dei luoghi come risultante dalle fotografie prodotte.

5.1. Si ricorda che il vizio di motivazione oggi denunciabile in sede di legittimità, in virtù dell’applicazione al procedimento del nuovo art.360 n.5 c.p.c in considerazione della data di ‘pubblicazione della sentenza, ha limiti ben precisi che la ricorrente non ha rispettato.

6. A fronte di motivazione adeguata ,non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell’impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile rivalutazione di merito.

7. Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

7.1. Nulla spese stante l’assenza degli intimati.

P.Q.M. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13.