Canone RAI, le Entrate spiegano come si fanno i calcoli.

La circolare n. 29/E diffusa martedì 22 giugno 2016 specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l’importo del canone.

A pochi giorni dallo scadere della data fatidica, 1° luglio, a decorrere dalla quale l’abbonamento televisivo verrà fatturato nella bolletta elettrica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e esempi di calcolo per la determinazione del canone tramite la circolare n. 29/E (sotto allegata).

Nuovo sistema di riscossione.

Come noto, nella prima fattura dell’energia elettrica successiva al 1° luglio 2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

Proprio per tale ragione, per la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione, sono considerate utenze addebitabili solo quelle che risultano residenziali e attive in data 1° luglio 2016.

Ai fini dell’individuazione di tali utenze si seguono le regole dettate dall’art. 3 Regolamento MISE – MEF n. 94 del 13 maggio 2016, tenendo conto, specifica l’Agenzia nella circolare, della coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza, come desumibile direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura) e dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati).

Tipologia “clienti residenti” e “altri clienti domestici”.

Le informazioni derivanti dalla tipologia “clienti residenti” prevalgono su quelle relative agli “altri clienti domestici”: se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno in una tipologia e l’altro (o gli altri) nell’altra, si legge nella circolare, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente dalla data di attivazione.

Se, invece, la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale2 (RCU) più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.

Importi del canone dovuto e casi particolari.

La circolare, inoltre illustra, gli importi del canone dovuto per il 2016 e i casi particolari per il primo anno di addebito, specificando per ciascuno le regole da seguire.

Così, ad esempio, viene chiarito che al contribuente con una fornitura residente attiva dal 1° gennaio 2016, disattivata prima del 1° luglio 2016, e con una nuova fornitura residente attivata successivamente al 1° luglio 2016 ed entro il 30 settembre 2016, verrà applicato l’intero canone del 2016 sulla nuova fornitura residente nelle rate emesse entro il 30 ottobre 2016.

Circolare Agenzia delle Entrate Rai