Capitano dell’Aeronautica condannato per guida in stato di ebbrezza, subisce procedimento disciplinare. Dichiara che usava un prodotto omeopatico che poteva alterare la rilevazione del tasso alcolemico del sangue.

(T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, sentenza 9 agosto 2016, n. 770)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2011, proposto da:

Al. Ma., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Francia e Gianfranco Ceoletta, con domicilio eletto presso la prima in Bologna, piazza Minghetti 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;

per l’annullamento del decreto ministeriale nr. 0307/III-7/2011 del 06 luglio 2011, emanato dal Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare e notificato in data 26.07.2011 con cui è stata comminata la sanzione disciplinare di stato di mesi 2 di sospensione disciplinare dal servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Gianfranco Ceoletta e Diana Cairo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Il ricorrente, capitano dell’Aereonautica Militare, impugnava il provvedimento con cui gli era stata irrogata una sanzione disciplinare di stato a seguito di un decreto penale per guida in stato di ebbrezza.

L’episodio all’origine della sanzione era accaduto il 27.2.2010 quando il ricorrente aveva perso il controllo dell’auto urtando contro il guardrail; a seguito del controllo del tasso di alcool nel sangue effettuato dalla pattuglia della Polizia Stradale sopraggiunta, veniva riscontrato un livello superiore ai limiti di legge.

Veniva, così, disposto il ritiro della patente nonostante il ricorrente facesse presente che da qualche giorno stava facendo uso di un prodotto omeopatico che poteva aver influenzato il taso alcolemico nel sangue.

Il ricorrente comunicava al proprio comando l’accaduto e faceva ricorso al giudice di pace avverso la sospensione della patente, mentre sul piano penale decideva di non opporre il decreto penale di condanna viste le condizioni favorevoli legate alla sospensione condizionale della pena, all’estinzione della pena dopo due anni in mancanza di nuove violazioni e dell’inefficacia del giudicato nel giudizio amministrativo.

Anche relativamente a tale scelta il Ma. dava formale comunicazione all’Amministrazione militare.

A seguito di ciò il Comandante di Squadra Aerea, nel trasmettere il decreto penale di condanna alla Direzione Generale del Personale militare del Ministero della Difesa, faceva presente che non riteneva di applicare sanzioni di stato ma che avrebbe inviato gli atti al comandante di Corpo per una sanzione disciplinare di corpo.

La Direzione Generale non concordava con tale decisione e procedeva ad inchiesta formale all’esito della quale emanava il provvedimento oggetto di impugnazione.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1392 D.lgs. 66/2010 poiché il procedimento disciplinare era stato instaurato dopo i novanta giorni dalla conoscenza integrale del decreto di condanna e deve essere concluso entro 270 giorni.

Il secondo motivo eccepisce l’eccesso di potere per contraddittorietà tra le risultanze istruttorie ed il provvedimento finale, oltre che per illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità; ad avviso del ricorrente non si è tenuto conto nell’irrogazione della sanzione, non solo degli ottimi precedenti del militare e della corretta condotta nella vicenda sul piano delle comunicazioni ai superiori, ma del grado sommario di accertamento della responsabilità che è insito in un decreto penale.

Ma soprattutto l’elemento che rende sproporzionata la sanzione è il giudizio espresso dall’Ufficiale Medico che aveva affermato l’impossibilità di stabilire quale fosse stata la causa dell’elevato tasso di alcool riscontrato tra l’uso eccessivo di sostanze alcoliche o l’assunzione del medicinale prescritto.

Il terzo motivo contesta la competenza del Ministero di aprire un inchiesta formale quando la vicenda era stata già valutata dal Comandante di squadra aerea competente ai sensi dell’art. 1378 ad aprire l’inchiesta formale.

Se il Ministero non condivideva la scelta del Comandante di rimettere a livelli do Comandante di Corpo l’esercizio della potestà disciplinare, doveva invitarlo ad aprire un’inchiesta formale e non farlo direttamente; il Ministro o i suoi delegati hanno tale facoltà solo quando su una vicenda non vi siano state iniziative da parte di altri Comandi competenti gerarchicamente.

Il quarto motivo lamenta il fatto che le memorie difensive del ricorrente non siano state tenute in alcun conto in spregio del disposto dell’art. 10 L. 241/1990.

Il quinto motivo censura la cattiva applicazione del principio di parità di trattamento poiché la sanzione è stata inflitta per ossequio ad una direttiva ministeriale che ritiene opportuno punire sempre con sanzioni di stato i casi di guida in stato di ebbrezza.

Il sesto motivo denuncia una non corrispondenza tra la contestazione iniziale e la motivazione conclusiva della sanzione irrogata.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Appare assorbente l’esame del secondo e quinto motivo di ricorso perché attinenti al merito delle valutazioni operate per giungere all’irrogazione della sanzione contestata.

Dagli atti prodotti dalle parti emerge che il giudizio sul ricorrente quale ufficiale dell’Aereonautica Militare era molto positivo: il suo Comandante di Corpo lo ha definito di eccellenti qualità morali e di carattere e dotato di spiccato attaccamento al lavoro. La condotta successiva all’incidente automobilistico nei confronti dell’Amministrazione è stata impeccabile avendo fornito sempre puntuale pronta notizia di ogni evento verificatosi.

È emerso che l’incidente è stato causato dall’usura dei pneumatici e non dalla perdita di controllo del mezzo per diminuite capacità psicofisiche ed è risultato vero l’uso di prodotto omeopatico suggerito dal medico curante che può influenzare l’esame del tasso di alcool del sangue.

A questo proposito l’Ufficiale medico incaricato della c.t.u. in ambito disciplinare ha concluso che “senza l’assunzione della soluzione ai propoli il risultato del test dell’aria espirata misurata con l’etilometro avrebbe potuto essere di un valore verosimilmente inferiore 0,8 g/litro “. Inoltre ha affermato che per conoscere l’effettivo stato di ebbrezza è necessario svolgere un’analisi del sangue per verificare la percentuale di alcool in esso disciolto.

L’ufficiale inquirente aveva concluso la sua relazione esprimendo un parere contrario all’inflizione di una sanzione di stato.

Ciò nonostante la Direzione Generale ha concluso per l’irrogazione di una sanzione di stato per tener fede ad una scelta di fondo, definita di policy nell’appunto del 20.6.2011 ( doc. 20 ricorrente ), e che consisterebbe nel punire sempre con la sanzione di stato ogni episodio di guida in stato di ebbrezza cui sia seguito un provvedimento penale di condanna.

Tale scelta non può essere condivisa poiché la potestà punitiva deve essere esercitata tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto e della personalità dell’incolpato; le esigenze di una linearità di condotta da parte dell’Amministrazione si deve perseguire applicando la medesima sanzione nel caso di condotte equivalenti.

Vi è stato un cattivo uso della discrezionalità amministrativa che è connessa con l’uso della potestà disciplinare, tenuto conto oltretutto che il militare ha scelto di non opporre il decreto penale di condanna per ragioni economiche, fidando sul fatto che il giudicato penale non ha effetti automatici nel giudizio amministrativo.

In virtù della natura sommaria della condanna sulla base di un decreto penale l’Amministrazione aveva la possibilità di recuperare la valutazione di ogni aspetto della vicenda senza essere vincolata dall’esito penale della stessa.

Al contrario tutti gli aspetti favorevoli al ricorrenti emersi anche nel corso dell’istruttoria ed in precedenza richiamati, non sono stati tenuti in alcuna considerazione per la preoccupazione di irrogare una sanzione uguale a quella emessa in tutti i precedenti casi di condanna per guida in stato di ebbrezza.

A fronte di queste considerazioni si può prescindere dal valutare gli aspetti formali del rispetto delle norme procedurali contenute negli altri motivi di ricorso poiché comunque il provvedimento deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. e con restituzione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente.

Depositato in cancelleria il 9 agosto 2016.