Carabiniere, in situazioni di emergenza si rende irreperibile. Legittima la sanzione disciplinare.

(T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, sentenza 7 marzo 2013, n. 177)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2012, proposto da:

Pa. Ga., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Formica e Pietro Siciliano, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Pi. Al. Di.;

per l’annullamento del decreto prot. n° 635/12-2009-T in data 14 novembre 2011, con cui è stato disposto il trasferimento del ricorrente per servizio; dell’atto di avvio del procedimento prot. n° 52/25-2-2011 in data 3 ottobre 2011, comunicato il 4 ottobre 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 e udita l’Avvocatura dello Stato, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il decreto prot. n° 635/12-2009-T in data 14 novembre 2011, con cui il ricorrente è stato trasferito per servizio, nonché l’atto di avvio del procedimento, prot. n° 52/25-2-2011 in data 3 ottobre 2011, comunicato il 4 ottobre 2011.

L’impugnativa propone le seguenti doglianze:

violazione degli artt. 7 e 8 della legge n° 241/1990, violazione degli artt. 1028, 1029, 1031 e 1032 del d.P.R. 15 marzo 2010 n° 90, eccesso di potere, violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale;

violazione dell’art. 3 della legge n° 241/1990, motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria, irragionevolezza, travisamento, insussistenza dei presupposti, essendo stato disposto l’impugnato trasferimento in luogo dell’irrogazione della sanzione disciplinare;

violazione dell’art. 1 e dell’art. 26 del d.lgs. n° 196/2003, violazione dell’art. 3 della legge n° 241/1990, motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria, difetto di istruttoria, travisamento, insussistenza dei presupposti ed eccesso di potere sotto vari profili;

violazione dell’art. 1465 del codice dell’ordinamento militare, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, demansionamento, sviamento di potere.

È stato, altresì, domandato il risarcimento del danno all’immagine, asseritamente cagionato dalla condotta amministrativa.

Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione intimata, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che, con memoria difensiva e documenti, depositati in data 23 aprile 2012, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 137/2012 del 24 febbraio 2012, è stata accolta l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2012, udita l’Avvocatura dello Stato, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Diritto

Il ricorso dev’essere accolto, considerata la fondatezza della doglianza con la quale si lamenta che le rilevate mancanze, ascritte all’odierno ricorrente nel provvedimento impugnato, avrebbero dovuto essergli contestate in sede disciplinare.

Il provvedimento impugnato n° 635/12-2009-T in data 14 novembre 2011 è motivato come segue:

“Considerato che l’Ispettore, dall’inizio del corrente anno, in più occasioni, ove occorreva la necessità di una più qualificata presenza, principalmente in orario notturno, ha palesato scarsa disponibilità nei confronti del reparto, ponendosi costantemente in una situazione di irreperibilità”.

L’atto di avvio del procedimento prot. n° 52/25-2-2011 in data 3 ottobre 2011, impugnato unitamente al provvedimento finale, è motivato sulla medesima considerazione, come si evince dai passaggi argomentativi di seguito evidenziati: “tale necessità scaturisce dal fatto che il Maresciallo Ga. dall’inizio del corrente anno a tutt’oggi, in diverse occasioni, principalmente in orario notturno, ha palesato scarsa disponibilità nei confronti del reparto, ponendosi costantemente in una situazione di irreperibilità.

Infatti, al di fuori del normale orario di servizio, lo stesso, chiamato telefonicamente dalla locale centrale operativa, dal proprio superiore diretto o personalmente dagli equipaggi della dipendente Aliquota Radiomobile in occasione di circostanze rilevanti ove ricorre la necessità di una più qualificata presenza (arresti, denunce in s.l., oltraggi ai militari in servizio, incidenti mortali, ecc.) ha reso vano ogni tentativo di rintraccio”.

Ciò premesso, dev’essere, anzitutto, rilevata l’inammissibilità, in mancanza di rituale proposizione di querela di falso, delle deduzioni impugnatorie con le quali si contestano elementi fattuali affermati nei provvedimenti impugnati.

Nel merito, dev’essere osservato che, come risulta dalla documentazione agli atti del giudizio, il ricorrente ricopriva, all’epoca dei fatti, l’incarico di Comandante dell’Aliquota Radiomobile del NORM del Comando Compagnia dei Carabinieri di Camerino.

Il Nucleo Radiomobile è un organo del Comando Compagnia dei Carabinieri con compiti di pronto intervento e controllo del territorio, in funzione della prevenzione e contrasto alla criminalità.

Il Comandante del Nucleo Radiomobile ha compiti di direzione, coordinamento e controllo dei relativi servizi, ai quali concorre. Alle funzioni di direzione, coordinamento e controllo pertengono precisi obblighi rivolti a porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire, evitare e reprimere ogni possibile aggressione alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico.

La reperibilità è parte integrante degli obblighi di servizio del Comandante del Nucleo Radiomobile del Comando Compagnia dei Carabinieri.

Ed infatti, non può ritenersi che il Comandante di una struttura istituzionalmente preposta alla gestione dell’emergenza sia facultizzato a rendersi non tempestivamente reperibile.

Il corretto espletamento delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo del Nucleo Radiomobile richiede al Comandante di essere costantemente informato delle attività in corso, delle situazioni emergenziali da fronteggiare e di essere senza soluzione di continuità in contatto con la struttura diretta, dovere che può ritenersi adempiuto laddove sia assicurata quanto meno la reperibilità telefonica.

In mancanza, appare arduo ritenere che possano essere state compiutamente e appropriatamente impartite le necessarie direttive dal vertice della struttura ai sottoposti per la gestione dell’emergenza.

Nel caso di cui si controverte, è stato prodotto in giudizio uno “stralcio del registro degli interventi al 112 custodito agli atti della Compagnia di Camerino”, recante, tra le altre, le seguenti annotazioni di servizio:

– “08 12 10”, “Motivo dell’intervento”: “118 richiedeva intervento in quanto (…) vi era un uomo nudo che sanguinava”. “Portati sul posto trovavano la persona segnalata che era scappata dall’ospedale di Camerino ove stava ricoverato presso il reparto di chirurgia. Veniva rinvenuta autovettura Fiat (…) che era stata asportata nel parcheggio del nosocomio e restituita al legittimo proprietario. Avvisato il M/llo Fiorelli, il M/llo Ga. chiamato più volte al cellulare e alla linea telecom non veniva rintracciato”.

– “24 01 11”, “Provvedimenti adottati”: “È stata inviata la pattuglia a fianco indicata. Ivi giunti riferivano che il R. ha minacciato verbalmente la B. … È stato informato del tutto M.A. Ve., è stato più volte chiamato il M.C. Ga., senza avere risposta”.

– “01 08 11”, “Provvedimenti adottati”: “Inviata Pattuglia Norm per rilievi planimetrici. Alle 18.20 il M/llo Ga. riferiva a questa CO di non poter intervenire per un impegno personale improvviso. Inviata Pattuglia di Fiuminata”.

– “08 04 11”, “Provvedimenti adottati”: “L’autoradio rintracciava la detta autovettura (…) ed individuavano all’interno della vettura il portafogli con i documenti rubati chiamato M/llo Ga., che non risponde alle proprie utenze telefoniche. Avvisato M/llo Fi., Ca.”.

– “22 03 11”, “Motivo dell’intervento”: “la signora riferiva che si era svegliata casualmente e” “aveva notato tre persone vestite con jeans e tuta scura e borse a tracolla che camminavano nel giardino del vicino e si era insospettita”. “Provvedimenti adottati”: “Sul posto pattuglia Matelica M.llo Ca. che giunti sul posto notavano una auto Audi A4 (…) fatta subito SDI risultava oggetto di furto 16.03.11 in Castelplanio (AN) non notavano persone svegliavano il dott. U. e da ispezione sulla abitazione risultava una finestra bucata, nella via U. La Malfa 6 convergevano immediatamente anche autoradio norm (…) Avvisato M.llo Muscatello, M.llo Ga. chiamato cell. Serv. Nessuna risposta”.

– “12 11 10”, “Motivo dell’intervento”: “112 – AUTO SOSPETTA (…)”, “Provvedimenti adottati”: “è stata inviata in zona pattuglia R.M. alla ricerca auto segnalata, unitamente si trovavano sul posto le pattuglie di Pioraco e del N.O. È stato più volte chiamato il M.C. Ga., senza avere nessuna risposta. Appunto diramato a centrali operative limitrofe di: Fabriano – Gubbio”.

Dagli elementi presenti agli atti del giudizio, e dalla documentazione acquisita dall’amministrazione in sede di istruttoria procedimentale, prodotta al fascicolo processuale dall’Avvocatura dello Stato, ritiene il Collegio che le mancanze emerse nel corso dell’espletamento dell’incarico di Comandante del Nucleo Radiomobile fossero sufficientemente determinate e, come tali, avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione di addebiti nell’ambito di un legale procedimento disciplinare.

Per tale ragione è fondata la doglianza di eccesso di potere dedotta con l’atto introduttivo del giudizio, atteso che l’istituto apprestato dall’ordinamento giuridico per sanzionare violazioni ai doveri d’ufficio e agli obblighi di servizio del dipendente pubblico, nella specie appartenente all’Arma dei Carabinieri, è la responsabilità disciplinare e non il trasferimento per servizio.

Venendo all’esame della domanda di riparazione del danno all’immagine, dev’essere osservato che, nell’ambito del rapporto amministrativo, sia alla pubblica amministrazione che all’interessato fanno capo doveri di buona fede e correttezza comportamentale, fondati sui principi sanciti dall’art. 2 della Costituzione.

Riguardando le implicazioni del dovere di correttezza a spettro pieno, è pacifico che gli obblighi di protezione, come, più in generale, gli obblighi di buona fede si pongano quali regole di condotta per tutte le parti, pubbliche e private, coinvolte nella vicenda amministrativa.

Nel caso di cui si controverte, la condotta dell’odierno ricorrente, ricostruita secondo le risultanze processuali, non sembra essersi pienamente attenuta al canone di correttezza.

Per tale ragione, la considerazione del complessivo comportamento delle parti, ai sensi dell’art. 30, terzo comma, del codice del processo amministrativo, nel caso concreto, impone la compensazione delle reciproche pretese.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto.

Le spese del giudizio possono essere compensate per ragioni equitative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF