Carabiniere presenta denunzia contro il Comandante Provinciale, contro il Comandante del reparto operativo e contro il Comandante del Nucleo investigativo. Il Gip archivia. Disposto il trasferimento d’autorità.

(T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, sentenza 14 marzo 2016, n. 519)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2012, proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Scarpelli, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Michele Pietragalla, in Catanzaro, al corso Mazzini, n. 20;

contro

Ministero della Difesa, in persona del suo Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34;

Comando Generale dei Carabinieri di Roma;

Comando Legione Carabinieri Calabria;

per l’annullamento della determinazione del Comandante della Legione Carabinieiri Calabria del 4 ottobre 2012, n. 142/28-6 Imp -T di prot., nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale, antecedente e successivo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria ha ordinato all’appuntato scelto G.G. il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale dal Reparto operativo nucleo investigativo – 2a Sezione del Comando Provinciale di Cosenza, presso il quale era addetto, alla Stazione Carabinieri di Gizzeria Lido, in qualità di addetto.

Era accaduto che il militare, unitamente ad altri commilitoni, aveva presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza una denuncia nei confronti del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, del Comandante del Reparto operativo e del Comandante del Nucleo investigativo per fatti ritenuti di rilievo penale.

All’esito delle indagini, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione del procedimento.

Quindi, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria aveva adottato il provvedimento oggetto di impugnativa, a motivazione del quale viene addotto che i fatti in questione, noti presso il pubblico e presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri ubicati nella provincia di Cosenza, hanno leso irrimediabilmente la fiducia riposta dagli ufficiali coinvolti nei confronti del maresciallo capo G.G..

2. – Il militare ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento, domandandone l’annullamento.

A sostegno del proprio ricorso, ha dedotto:

a) violazione di legge;

b) eccesso di potere per contraddittorietà tra il provvedimento impugnato ed i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in relazione al caso di specie;

c) ingiustizia manifesta;

d) disparità di trattamento.

In particolare, mancherebbe la situazione di conflittualità del ricorrente con l’ambiente di lavoro e con i diretti superiori, tale da pregiudicare ogni sua proficua utilizzazione, nella sede di assegnazione, con conseguente funzionalità dell’ufficio. Ed infatti, già molto tempo prima dell’adozione del provvedimento di trasferimento i superiori del ricorrente erano a conoscenza della circostanza che egli avesse presentato contro di loro una denuncia: ciò, tuttavia, non aveva compromesso l’attività lavorativa.

L’iter procedimentale seguito, caratterizzato dall’intervento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241, sarebbe non conforme al paradigma procedimentale previsto per il trasferimento per incompatibilità ambientale, riconducibile al genus degli ordini militari che non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento; ciò testimonierebbe l’inesistenza dell’urgenza di provvedere a rimuovere una incompatibilità ambientale.

Vi sarebbe disparità di trattamento per violazione del principio di imparzialità, in quanto nessun provvedimento sarebbe stato assunto dal Comando Legione Carabinieri Calabria a seguito del rinvio a giudizio di 11 militari, appartenenti al Comando Provinciale di Cosenza, di cui alcuni avrebbero formulato richiesta di patteggiamento ed altri avrebbero avuto accesso al rito ordinario.

3. – Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere all’avversa azione.

4. – La domanda di tutela cautelare proposta dal ricorrente è stata rigettata con ordinanza del 20 dicembre 2012, n. 650.

Il ricorso è stato quindi discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 9 marzo 2016.

5. – In materia di trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare vi è un’articolata e consolidata giurisprudenza.

I trasferimenti di cui si tratta appartengono alla più ampia categoria dei provvedimenti di trasferimento d’autorità.

Essi sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva (Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 103; Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 566; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4586; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10 luglio 2015, n. 1164).

Il trasferimento per incompatibilità prescinde da ogni responsabilità soggettiva dell’interessato, non avendo finalità sanzionatoria, e dunque può essere disposto, ricorrendone i presupposti oggettivi, anche nei confronti del militare il cui stato di servizio risulti del tutto positivo o che comunque non abbia mai dato adito a rilievi di sorta.

Inoltre, il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente, sia esso civile o militare, è legittimamente adottato dall’amministrazione di appartenenza anche quando il bene giuridico da esso tutelato, ossia il corretto funzionamento dell’ufficio ed il suo prestigio, sia soltanto messo in pericolo, non essendo anche necessario che esso debba essere già danneggiato (Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 566)

All’amministrazione compete una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede; sicché non rileva tanto, come già sottolineato, la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull’andamento complessivo dell’ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio (T.A.R. Lazio – Latina, 11 aprile 2014, n. 308).

In sostanza, la situazione che legittima il provvedimento deve essere, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (T.A.R. Puglia – Bari, Serz. III, 9 aprile 2015, n. 568).

A fronte della necessità di provvedere al trasferimento per salvaguardare l’interesse dell’amministrazione, anche il legittimo interesse del dipendente all’assistenza del familiare disabile a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell’ art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, recede (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073, peraltro pronunziata con riferimento ad un dipendente civile dello Stato).

Le peculiarità del trasferimento del militare per incompatibilità ambientale implicano che non sia necessaria una particolare motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4586); essa, tuttavia, non trascolora nell’irrilevanza, ma deve, tra l’altro, individuare con precisione ed esattezza la tipologia del potere esercitato e, quindi, gli interessi pubblici in funzione dei quali il provvedimento è stato adottato; ciò del resto in linea con l’ovvia necessità che l’amministrazione della difesa, nella gestione del personale, osservi principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 30 agosto 2011, n. 1215).

6. – I fatti portati alla cognizione di questo giudice, se letti alla luce delle coordinate testé riportate, inducono a concludere per la legittimità dell’operato dell’amministrazione intimata.

Le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a disporre il trasferimento del ricorrente sono ben chiarite dal provvedimento impugnato: la denuncia presentata dal ricorrente, unitamente ad altri sei commilitoni, nei confronti dei propri superiori gerarchici, rivelatasi infondata sin dalle fasi delle indagini preliminari, ha incrinato il rapporto di fiducia di quest’ultimi verso il proprio sottoposto.

Come sottolineato dal Consiglio di Stato (che, con ordinanza della Sezione V, del 7 maggio 2014, n. 1853, ha sospeso la sentenza di accoglimento dell’analogo ricorso proposto da R.R., pronunziata da questo Tribunale in data 17 dicembre 2013, n. 1163), la professionalità dimostrata dal ricorrente, sia prima che dopo il disposto trasferimento non toglie al comportamento sopra descritto la capacità di incrinare o falsare il sereno svolgimento del rapporto gerarchico e con esso il buon andamento dell’ufficio.

Allo stesso modo, il tempo trascorso tra la conoscenza, da parte dei superiori del ricorrente, della denunzia contro di loro presentata e l’adozione del provvedimento di trasferimento non esclude il pericolo di turbamento del buon andamento dell’ufficio.

Infine, la dedotta circostanza che, in altre vicende, l’amministrazione non abbia assunto provvedimenti del medesimo tenore non è adeguata a convincere il Collegio che nel caso di specie la condotta dell’amministrazione sia illegittima.

7. – In conclusione, il ricorso deve trovare rigetto, potendosi tuttavia compensare le spese e le competenze di lite per la particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente;

Depositata in cancelleria il 14 marzo 2016.