Carabinieri comandati a perlustrare partecipano ad un pic-nic. Prosciolti in primo grado. La Cassazione: vanno condannati (processo da rifare).

…, si omette …

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 16 giugno 2015 il Tribunale Militare di Roma proscioglieva per speciale tenuità del fatto gli imputati G. P.o e V. S. dal reato di violata consegna aggravata in concorso, artt. 110 cod. pen., 120, commi 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p., loro contestato perché, rispettivamente appuntato scelto e carabiniere scelto in servizio presso la stazione Carabinieri di F., in data 9 aprile 2011, essendo stati comandati del servizio di perlustrazione automontato con turno dalle ore 9.00 alle ore 15.00, violavano le consegne, interrompendo il servizio per partecipare tra le ore 12.00 e le ore 14.00 circa ad un pic-nic, tenutosi in località A., con le circostanze aggravanti contestate al P. dell’essere rivestito del grado e preposto al servizio.

1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che, sebbene la condotta illecita fosse stata dimostrata tramite l’escussione dei soggetti partecipanti all’evento conviviale, la condotta fosse di minima offensività per la tipologia di condotta, il luogo circoscritto dell’azione, la mancanza di eventi pregiudizievoli cagionati dall’interruzione del servizio, la non abitualità del comportamento poiché i due imputati non avevano precedenti nemmeno disciplinari.

2. Proposto appello da parte del Procuratore Generale militare ed in via incidentale anche da parte delle difese degli imputati, le quali avevano insistito per l’assoluzione con formula liberatoria per l’insussistenza del fatto di reato, la Corte militare di appello, accogliendo il gravame dell’accusa e riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la responsabilità di entrambi gli imputati e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti per il P., li condannava alle pene rispettivamente di mesi tre di reclusione militare il P. e di mesi due di reclusione militare lo S., con i doppi benefici di legge.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto, con separati ricorsi gli imputati.

3.1 Il P. ha personalmente lamentato:

a) violazione di norme processuali in riferimento al disposto dell’art. 593 cod. proc. pen.; la propria difesa aveva eccepito con l’appello incidentale che la sentenza di proscioglimento per speciale tenuità del fatto non è appellabile da parte della pubblica accusa, la quale può esperire tale impugnazione soltanto avverso le sentenze di condanna, oppure a quelle di proscioglimento nella sola ipotesi di cui all’art. 603 cod. proc. pen., comma 2.

Su tale questione pregiudiziale la Corte di merito non ha reso alcuna motivazione.

b) Violazione dell’art. 131 bis cod. pen., comma 1, per avere la Corte territoriale escluso la speciale tenuità del fatto per l’avvenuta interruzione del servizio per un arco temporale di circa due ore con la contestuale sospensione delle attività di servizio cui erano preposti i militari.

Le emergenze processuali non autorizzano però tale conclusione poiché i testi escussi non avevano reso informazioni certe e convergenti sugli orari i 7 arrivo e partenza della pattuglia, la stessa aveva acquisito in quella circostanza documenti utili a condurre all’apertura di un procedimento penale a carico del sindaco e del responsabile dell’ufficio comunale di F. senza avere violato le direttive contenute nell’ordine di servizio.

La produzione documentale e l’annotazione nell’ordine di servizio delle cause della sosta e delle operazioni compiute dimostra la frattura logica e quindi la netta contraddittorietà delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale al fine di giustificare l’accoglimento dell’appello interposto dalla Procura Generale; né ha considerato che in tema di doveri di servizio le disposizioni impartite rivestono il carattere di indicazioni generali, che lasciano a chi le deve osservare libertà di scelta circa le attività da compiere.

c) Violazione dell’art. 131 bis cod. pen., comma 2, per avere la Corte di appello ritenuto che le motivazioni della sosta costituissero una ragione futile, che usualmente viene ravvisata nelle fattispecie di reato di maggiore gravità ed allarme sociale. d) Violazione dell’ art. 120, comma 1 e 1 e dell’art. 47 n. 2). c.p.m.p..

La configurabilità del reato implica la dimostrazione del fatto che l’agente abbia operato in contrasto con le direttive generali o particolari impartite dall’autorità responsabile per lo svolgimento del particolare compito assegnato; se però non vengano disciplinate compiutamente le modalità attuative del servizio, né le attività sostitutive da espletare nell’ipotesi in cui sia impossibile dar corso alle attività originariamente previste, il soggetto incaricato non può essere ritenuto penalmente responsabile per aver tenuto una condotta che non risulta quindi essere vietata dalle consegne stesse.

Nel caso in esame gli imputati avevano effettuato una brevissima sosta lungo il loro itinerario ed invece di operare il controllo degli eventuali punti di interesse, si erano trattenuti poiché attirati dai partecipanti al pic-nic al solo fine di acquisire notizie circa un illecito penale consumato nella loro circoscrizione di competenza, sicchè non avevano violato alcuna direttiva specifica ed avevano posto in essere un’attività di servizio, alternativa alla mera perlustrazione del territorio, chiaramente legittima e pertinente ai loro compiti.

3.1 Lo S. per il tramite del difensore, avv.to Gianluca Tucci, ha dedotto:

a) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di appello risulta essere manifestamente illogica e contraddittoria nella motivazione per avere ritenuto irrilevante ed ininfluente il documento dell’I 1/1/2013 a firma del Comandante della Stazione di F., il Mar. A.s. UPS T. D’A., che dichiarava “compiutamente svolto il proprio servizio come da Ordine di Servizio nr. 10/04 ed in ogni sua fascia oraria”, ritenendo le relative indicazioni “del tutto inconferenti”, “ultronee e palesemente contrastanti con le valutazioni di scala gerarchica”, nonostante il grado del comandante D’A., apicale della categoria ispettori, che lo rendeva idoneo a rilasciare dichiarazioni relative all’attività svolta dai suoi sottoposti e legittimato a esercitare un controllo anche “a posteriori” sul loro operato, per cui le osservazioni della Corte Militare sono incomprensibili, tanto più che la stessa ha ignorato la deposizione del comandante di compagnia capitano A. C., il quale aveva confermato che la località di Fiumata rientra nella giurisdizione del comando di F. e nel percorso indicato nell’ordine di servizio nr. 10/04 e che i due imputati avevano effettuato in quella località anche un’attività di vigilanza e controllo di un “obiettivo sensibile” per via delle pompe di sollevamento.

La sentenza appare illogica e contraddittoria anche per non avere tenuto conto che nell’ordine di servizio predetto era stato prescritto di prendere contatti con la gente del luogo lungo il tragitto, cosa che era stata fatta con la sosta nella località A. ove era assembrato un gruppo di persone, intente ad un pic-nic pre- elettorale e dove, per la presenza di un obiettivo sensibile, costituito dalle pompe di sollevamento dell’impianto dell’acquedotto comunale, era stata svolta attività d’istituto mediante acquisizione di informazioni e documenti in ordine all’operato dell’allora sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico di F., che avevano dato luogo all’apertura di un procedimento penale a loro carico per gravi fatti di reato, attività che aveva richiesto un certo impegno ed un lasso di tempo superiore a qualche minuto, come preteso dalla Corte militare, per la necessità di stimolare le notizie raccolte dai presenti nell’ambito di un incontro colloquiale non istantaneo.

La sentenza impugnata risulta essere viziata per avere ritenuto irrilevanti ed ininfluenti, in quanto mero espediente per giustificare la sosta protratta, gli atti del procedimento penale n. RGNR, la copia fotostatica di un articolo di giornale “La provincia” e di un opuscolo allegati all’ordine di servizio n. 10/04, sebbene dall’acquisizione dei volantini e dell’articolo di giornale fosse stata tratta la notizia di reato per la quale era stato aperto il predetto procedimento penale.

b) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle prove testimoniali acquisite, dalle quali si era tratta la prova della permanenza degli imputati per un tempo prolungato per partecipare all’incontro conviviale, non già per prendere contatto con la gente e svolgere attività investigativa, ma non si è considerato che non tutti i testi avevano ricordato la data precisa della riunione pre-elettorale, essi non avevano saputo precisare con esattezza l’orario di arrivo e di partenza dei due militari, né la protrazione della loro permanenza sul luogo, avevano descritto il loro comportamento come finalizzato ad una sosta ed al consumo di qualche alimento ed il teste F.G.i aveva descritto l’annotazione di appunti e l’acquisizione di opuscoli da parte del capo servizio, il tutto con comportamento corretto ed appropriato per dei carabinieri in servizio.

Inoltre, la Corte militare ha svalutato l’apporto informativo del G., sebbene si trattasse di un appartenente all’Arma dei Carabinieri e di un candidato, per ritenere attendibile L.S., il quale era animato da rancore verso il P.o che aveva denunciato per presunti illeciti, procedimento poi archiviato.

c) Inosservanza e erronea applicazione dell’art. 120 c.p.m.p., anche alla luce della sentenza n. 263/2000 della Corte Costituzionale; nel caso specifico, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, difetta sia il dato formale della “violata consegna”, sia quello sostanziale dell'”effettiva compromissione del servizio” per essersi i ricorrenti recati in zona compresa nella giurisdizione del comando di F. ove era situato un obiettivo sensibile.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 dell’11/07/2000, chiamata sulla legittimità costituzionale della norma che incrimina la violata consegna, ha affermato come il giudice militare, chiamato ad accertare la sussistenza di tale fattispecie, deve verificare, sia la violazione della stessa, sia l’effettivo pregiudizio per l’effettuazione del servizio, nell’ottica dell’accertamento dell’offensività in concreto della condotta.

d) Inosservanza e erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.. Il giudizio di esclusione della particolare tenuità del fatto è stato basato sul “non marginale discostamento dalle prescrizioni di consegna, avendo la condotta degli imputati comportato una significativa sospensione dell’attività di controllo del territorio, sul pregiudizio arrecato al controllo prescritto sul territorio per l’omessa effettuazione di due posti di blocco e sull’intensità del dolo per avere gli imputati anteposto ai doveri di servizio un interesse personale, non certo meritevole di tutela, quale il desiderio di partecipare a un pic-nic, costituente un motivo futile, rilevante anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell’art. 61 nr. 1 cod. pen..

Al contrario, anche a voler ritenere responsabili i due imputati del reato loro ascritto, avrebbe dovuto essere confermato il loro proscioglimento, dal momento che sussistono i requisiti prescritti dall’art. 131 bis cod. pen. per: la non abitualità del comportamento; le modalità della condotta, commessa in contesto “paesano” in periodo pre-elettorale senza che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse censurabile; l’attività svolta di acquisizione di documentazione e di una notizia di reato; la mancata deviazione dal tragitto prescritto; l’assenza di qualsiasi profilo di danno o pericolo per l’ordine pubblico, poiché a F.o tutto si era svolto in modo calmo e tranquillo.

La realtà dei fatti esclude l’intensità del dolo evidenziata dalla Corte militare anche per la circoscrizione del luogo e l’assenza di eventi di danno e di pericolo ad essa conseguenti e al di fuori di qualsiasi abitualità di condotta da parte dei due imputati.

e) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte militare escluso che il ricorrente abbia svolto un ruolo marginale e subordinato alle determinazioni del P., in quanto lo stesso aveva parimenti preso parte all’incontro conviviale senza avere preso le distanze dal suo superiore, né essersi dissociato con una segnalazione ai superiori.

Al contrario, dalle testimonianze escusse è emerso che egli era rimasto in disparte in attesa del capo pattuglia per il tempo necessario a che questi avesse completato la pratica dell’acquisizione della notizia di reato, indossando la divisa e mantenendo un atteggiamento consono al servizio.

Né vi erano ragioni per una segnalazione ai superiori, poiché entrambi erano impegnati in attività d’istituto, come riconosciuto anche dallo stesso comandante della stazione, mentre l’indagine a loro carico era partita da una segnalazione del Sellari effettuata per inimicizia personale col Petillo.

f) Mancanza assunzione di una prova decisiva, avendone la parte fatto richiesta nella lista testi, reiterata nell’atto di appello incidentale per esaminare i testi T. d’A., V. O. e V. Gi, il primo sulle indagini condotte a seguito delle prime informazioni acquisite dagli imputati, i restanti sulla presenza casuale degli stessi al pic nic preelettorale e sulla breve permanenza a colloquio col collega G..

I giudici di entrambi i gradi hanno disatteso la richiesta, così violando il diritto dell’imputato di ottenere l’ammissione delle prove a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico.

Considerato in diritto

I ricorsi sono fondati e meritano dunque accoglimento.

1. Va in primo luogo respinta l’eccezione preliminare sollevata dal ricorrente P. per denunciare l’inammissibilità dell’appello del p.m. in quanto proposto avverso sentenza che per la parte pubblica non è appellabile, trattandosi di pronuncia di proscioglimento, mentre la disposizione generale di cui all’art. 593 cod. proc. pen., comma 2, consentirebbe alla pubblica accusa di appellare soltanto le sentenze di condanna e l’esperimento dello stesso gravame sarebbe consentito per contrastare quelle di proscioglimento nella sola ipotesi di cui all’art. 603 cod. proc. pen., comma 2, quando la nuova prova di cui si è chiesta l’ammissione non decisiva.

1.1 Risponde al vero che la Corte di merito non ha reso alcuna motivazione al riguardo, ma tale omissione non esplica alcun effetto invalidante sulla sentenza impugnata, in quanto l’eccezione non presenta alcuna possibilità di essere accolta: la disposizione richiamata dal ricorrente è stata invalidata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma primo, L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 cod.proc.pen., escludeva che il P.M. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonchè della disposizione transitoria dell’art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006, così riconoscendo che il pubblico ministero ha diritto di appellare la sentenza di proscioglimento di primo grado senza condizioni e limitazioni di sorta.

Né, in difetto di una disposizione espressa, sussistono altri ostacoli normativi per ritenere preclusa al p.m. la facoltà di impugnare la sentenza che abbia prosciolto l’imputato per l’applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto.

1.2 Si ricorda che, qualora venga censurata con l’impugnazione la corretta interpretazione ed applicazione della norma di legge, si pretende dal giudice di merito, perchè il provvedimento possa superare validamente il sindacato di legittimità, che la questione di diritto controversa sia stata decisa correttamente, mentre non rileva la motivazione adottata dal giudice e ciò in quanto, come affermato dalla Corte di cassazione, al riguardo non è denunciabile il vizio di motivazione, poiché se la questione è fondata ed è stata disattesa nel provvedimento impugnato sussiste il diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se è infondata, come nel caso specifico, la carenza giustificativa non ha alcuna incidenza sulla legittimità della decisione (sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, Pg in proc. De Gennaro, rv. 263326; sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, Monai, rv. 264273; sez. 2, n. 3706 del 21/1/2009, imp., pc in proc. Haggah, rv. 242634, sez. 2, n. 19696 del 20/5/2010, Maugeri ed altri, rv. 247123).

2. Quanto al merito delle impugnazioni, ad avviso del Collegio, la motivazione della sentenza impugnata che ha riformato in peius la precedente pronuncia applicativa della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto è affetta da manifesta illogicità e da carenze argomentative, che ne impongono l’annullamento con rinvio.

2.1 Entrambe le sentenze di merito hanno esposto una conforme ricostruzione in punto di fatto della condotta tenuta dagli imputati e rilevato che gli stessi, in quanto componenti della pattuglia automontata in servizio di perlustrazione il giorno 9 aprile 2011 dalle ore 9.00 alle ore 15.00, destinatari dell’ordine di servizio n. 10/4, secondo il quale essi avrebbero dovuto effettuare il controllo di specifici obiettivi e due soste, una dalle ore 12.00 alle ore 12.30 in via A., l’altra dalle ore 14.00 alle ore 14.30 in via IV N., non si sarebbero attenuti agli ordini loro impartiti per essersi recati in località A., esservisi trattenuti per prendere parte ad un pic nic preelettorale ed avere omesso di svolgere i controlli loro imposti anche in riferimento al profilo strettamente temporale.

Tale rievocazione dell’accaduto è stata dedotta dalla considerazione dell’ordine di servizio e dei comportamenti divergenti, tenuti dagli imputati, come riferiti dai numerosi testi escussi, i quali ne avevano descritto la presenza alla riunione conviviale per un lasso di tempo non definito con assoluta precisione, ma comunque protratto certamente per oltre mezz’ora e sufficiente per consumare qualche alimento ed intrattenersi con i presenti, tale da non essere compatibile con l’effettuazione delle soste nei due luoghi indicati e negli orari stabiliti.

2.2 Ebbene, in ordine al così riassunto ragionamento valutativo, corredato da argomentazioni compiute, logiche ed aderenti ai dati probatori, i ricorsi muovono contestazioni sulla considerazione erronea delle testimonianze escusse e sull’omessa valutazione di elementi non dirimenti, quali l’effettuazione di attività d’istituto nel corso della sosta in A. per avere in quell’occasione essi raccolto elementi conoscitivi in ordine alla consumazione di reati per i quali sarebbe poi stato intentato un procedimento penale, avere preso contatti con la gente del posto, come loro prescritto, e non avere deviato dal percorso individuato nell’ordine di servizio, anche per la presenza in loco di un obiettivo sensibile da sorvegliare.

Si tratta di rilievi dotati di indubbia rilevanza ed in parte riscontrati dalla documentazione prodotta, comunque in grado di illuminare anche sulla effettiva gravità del fatto, ma insufficienti a smentire sul piano oggettivo il giudizio di sussistenza della fattispecie criminosa contestata in riferimento alla mancata effettuazione delle due soste negli orari specifici prescritti, coincidenti, almeno in parte, con la permanenza in A..

Della correttezza dell’accertamento fattuale operato dai giudici di merito si trae conferma anche dalla linea difensiva, esposta nel ricorso del P., per la quale la sosta lungo l’itinerario delineato nell’ordine di servizio aveva costituito una “attività di servizio alternativa” alla perlustrazione del territorio, altrettanto legittima e di loro competenza, il che equivale a sostenere la legittima scelta da parte dei soggetti comandati di non condurre il controllo degli obiettivi di interesse, loro indicati dai superiori, per potersi dedicare ad altri compiti, pur d’istituto, ritenuti di maggiore rilievo.

E’ evidente allora che siffatta interpretazione confligge con la struttura del delitto contestato e della “ratio” sottesa alla sua incriminazione. Come già affermato da questa Corte e qui ribadito, secondo il disposto dell’art. 26, comma 1, del regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio” (Cass. sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007, Demanuele, rv. 237351), sicchè, per la configurabilità del reato di violata consegna, sanzionato dall’art. 120 c.p.m.p., è sufficiente la trasgressione alle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige la osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto (Cass., sez. 1, n. 23316 del 15/05/2015, Cherubini, rv. 263820; sez. 1, n. 5030 del 17/12/2008, dep. 05/02/2009, Cadice, rv. 243371; sez. 1, n. 19760 del 01/04/2008, Manunza, rv. 240281; sez. 1, nr. 1751 del 29/10/1986, Minacapilli, rv. 175125).

Da tali condivisi principi discende che non hanno fondamento le obiezioni difensive, dirette a dimostrare la sostanziale inoffensività della condotta contestata ai ricorrenti: la tutela da assicurare all’ordine pubblico nelle forme e nei modi stabiliti con la consegna esigevano la puntuale osservanza dei doveri connessi, secondo quanto già rilevato anche dall’autorità giudiziaria militare, cui spetta accertare i presupposti che identificano in concreto la consegna e rendono l’inadempimento del militare pregiudizievole per il bene protetto, costituito dall’efficienza ed adeguatezza del servizio.

Né indicazioni di segno diverso possono trarsi dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 263 del 2000, la quale ha escluso l’incostituzionalità dell’art. 120 c.p.m.p., rilevando che “il termine consegna, che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche eterogenei, nell’ambito dell’ordinamento militare è da sempre stato inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo preciso e per nulla indeterminato” e che l’incriminazione della violata consegna è diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare, tant’è che il reato può essere commesso soltanto da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna, che non lascia spazi di discrezionalità al destinatario.

Inoltre, si è affermato che la norma penale scrutinata risponde al requisito della offensività in astratto, mentre compete all’autorità giudiziaria verificare, sia i presupposti che connotano la consegna, sia l’effettiva e concreta lesione dei beni giuridici protetti, ossia la funzionalità e l’efficienza di servizi. Nel caso in esame tale verifica è stata condotta e la sentenza ne dà atto con motivazione che non è illogica, né giuridicamente scorretta e supera dunque il vaglio conducibile in sede di legittimità.

3. Sono, invece, fondati i motivi che contestano il giudizio di non lieve entità del fatto formulato dalla Corte militare di appello.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha affidato il più severo pronunciamento al rilievo del non marginale discostamento dalle prescrizioni della consegna con conseguente pregiudizio all’attività d’istituto, dell’intensità del dolo per avere agito gli imputati per un interesse personale non meritevole di tutela e del motivo futile dell’azione, legato all’intento di prendere parte a riunione conviviale.

3.1. Ritiene il Collegio che siffatta considerazione della fattispecie sia manifestamente illogica e non del tutto aderente agli elementi qualificanti l’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen..

Occorre a questo punto precisare che tale disposizione ha introdotto un nuovo istituto di diritto sostanziale, la causa di esclusione della punibilità della speciale tenuità del fatto di reato, per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma: in primo luogo il rispetto del limite di pena detentiva stabilito per il reato, che, secondo il primo comma dell’articolo in esame, non deve superare nel massimo i cinque anni, quando sia comminata da sola o congiuntamente alla pena pecuniaria senza tener conto delle circostanze, salvo quelle ad effetto speciale oppure che comportino una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Inoltre, sono richieste quali ulteriori condizioni la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta illecita, a fronte della cui individuazione, nonostante la commissione del reato, perfetto in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, ma di tale minima offensività, sia per la sanzione in astratto irrogabile, sia per le sue modalità concrete di commissione, sia per l’unicità della violazione, lo Stato rinuncia a punirne il responsabile.

Il riconoscimento delle condizioni applicative dell’istituto, introdotto per deflazionare il ricorso al processo e garantire proporzione tra pena e fatto illecito nella sua manifestazione concreta, è frutto di un giudizio complesso che postula l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, passaggi obbligati del giudizio sul fatto, conducibile nella fase di merito del procedimento. Pertanto, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266590) “l’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza.

E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente”, in modo che la considerazione del caso non potrà esaurirsi nella valutazione dell’entità del danno o del pericolo, da sola insufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto.

3.2 Raffrontate le argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza in esame emerge che l’apprezzamento delle modalità di violazione della consegna, seppur in parte avvalorate dai dati probatori, non tiene conto del fatto, acquisito processualmente, che la località Acquasanta rientrava nel percorso stabilito dall’ordine di servizio, era sede di un obiettivo sensibile e vi si era condotta, da parte degli imputati, attività agli stessi comandata quale il prendere contatti con persone del luogo. Inoltre, le difese hanno potuto documentare che le notizie apprese mediante tali interlocuzioni ed i documenti acquisiti, di cui avevano dato notizia ai superiori mediante apposita annotazione in tempi non sospetti, erano stati d’impulso all’avvio di un procedimento penale per reati ambientali, il che smentisce la finalità futile della sosta, che si è preteso di ricondurre, in contrasto con le predette emergenze, ad un mero interesse ludico o conviviale; né è giustificata razionalmente e probatoriamente l’argomentazione che considera un mero espediente la raccolta di tali informazioni e che bolla di inattendibilità la deposizione del G. perché non perfettamente coincidente col racconto di altri testi, che però, per quanto già detto, non avevano fornito informazioni precise sui tempi di permanenza della pattuglia nel luogo del pic nic.

Parimenti, risulta non congruamente motivato anche il giudizio sulla gravità dell’inosservanza degli ordini impartiti, cui effettivamente non erano derivati pregiudizi di alcun genere all’ordine ed alla sicurezza pubblica, eventi che, per quanto estranei alla configurazione normativa del reato, assumono rilievo per individuare il giusto disvalore del fatto.

Difetta poi nella sentenza qualsiasi considerazione sull’assenza di abitualità nella violazione contestata, già segnalata dal Tribunale.

Per tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello militare che dovrà riesaminare la posizione degli imputati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello la quale dovrà attenersi ai principi ut supra.