Carabinieri: diritto alla corresponsione dell’indennità di missione svolta all’estero.

(TAR del Lazio, sezione Prima bis, sentenza 2 marzo 2016, n. 3780)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10045 del 2015, proposto da: Bruno Enrico Ajelli, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carta, Giorgio Carta, con domicilio eletto presso Studio Legale Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza della sentenza 2300/2015 emessa sul ricorso 4577/2012 dalla sezione I bis del TAR Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente quale militare dell’Arma dei Carabinieri ha preso parte alla missione internazionale di Polizia Civile European Rule of Law Mission in Kossovo (c.d.EULEX).

Contro la decurtazione operata dall’intimata Amministrazione dall’indennità di missione delle somme riconosciute direttamente dall’Unione Europea a titolo giornaliero(daily allowance) ha quindi proposto ricorso, accolto da questo Tribunale con sentenza n. 2300/2015.

In particolare, nella sentenza è stato disposto che l’Amministrazione si rideterminasse riconoscendogli il diritto alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della suddetta missione, senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea (indennità da riconoscersi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo).

L’Amministrazione non ha ottemperato e pertanto il ricorrente ha presentato per l’esecuzione l’odierno mezzo di gravame.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 2.3.2016.

Ciò premesso, il Collegio rileva che la sentenza di cui trattasi, nonostante la dichiarata intenzione dell’Amministrazione, alla data odierna non risulta eseguita, né, seppure appellata, risulta sospesa nella sua efficacia.

Ritiene pertanto la richiesta ottemperanza fondata.

Per l’effetto, ordina all’intimata Amministrazione di adottare tutte le determinazioni giuridiche ed economiche necessarie per la corresponsione degli emolumenti indicati nella sentenza di questo Tribunale n. 2300/2015 (comprensivi del calcolo e della corresponsione degli accessori di legge), fatta salva l’eventuale ripetizione degli stessi in caso di diverso esito del giudizio di appello.

Appare congruo a tale fine un termine per provvedere di giorni 90 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Per l’effetto, ordina all’intimata Amministrazione di adottare tutte le determinazioni giuridiche ed economiche (queste ultime comprensive del calcolo e della corresponsione degli accessori di legge) per la corresponsione degli emolumenti indicati nella sentenza di questo Tribunale n. 2300/2015.

Fissa a tale fine il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016