Carabinieri: ha avuto una sanzione disciplinare e, questo, tanto basta per impedirne l’avanzamento al grado superiore (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 3 giugno 2019, n. 3715).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente FF

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 930 del 2008, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio , n. 34;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Generale Arma Carabinieri – Commissione di Valutazione e Avanzamento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, n. OMISSIS.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Dott. Roberto Caponigro;

Udito per la parte appellante l’avvocato Roberto Mandolesi;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appellante ha esposto che, a seguito della prima valutazione, con un nuovo Provv. del 3 maggio 2006, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Commissione di Valutazione ed Avanzamento, in relazione all’avanzamento con l’aliquota del 31 dicembre 2014, lo ha giudicato “non idoneo per aver evidenziato carenze comportamentali incorrendo in sanzione disciplinare. L’interessato non offre garanzie di ben esercitare le funzioni del grado superiore”.

Il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Bis, con la sentenza -OMISSIS-, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato per l’annullamento del detto provvedimento, così motivando:

“Ritenuto che l’impugnato provvedimento di non idoneità all’avanzamento al grado superiore, per essere il ricorrente incorso in sanzione disciplinare, si presenta immune dalle dedotte censure di eccesso di potere sotto vari aspetti e di violazione di legge;

Considerato, invero, che è incontroverso che il ricorrente ha tuttora a proprio carico una sanzione disciplinare – dal medesimo precisata in quattro giorni di consegna per omesso rispetto della linea gerarchica in occasione della proposizione di denuncia all’AG nei confronti del proprio superiore – sanzione che, per l’essenza della fattispecie (violazione delle regole sul rispetto della linea gerarchica) dalla quale ha avuto origine non può essere ritenuta manifestamente irrilevante con riferimento al comportamento atteso da un militare che riveste un determinato grado (nel caso de quo di Maresciallo);

Ritenuto, conseguentemente, che il comportamento osservato dal ricorrente è stato dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento considerato ostativo al conseguimento del grado superiore con motivazione non irrazionale, non essendo il detto comportamento coerente con le prescritte regole che informano il particolare status militare, ed altrettanto non irrazionalmente è stato ritenuto influente in senso negativo sulle garanzie di buon esercizio delle funzioni connesse al grado superiore;

Osservato che, una volta ritenuta la ostatività della sanzione predetta – per ragioni … non manifestamente irrazionali – la Commissione sopra citata ha con coerenza assegnato rilievo utile ai giudizi contenuti nella documentazione caratteristica del ricorrente;

Ritenuto che l’azione dell’Amministrazione non si presenta sicuramente irrazionale, come invece dedotto dal ricorrente, dato che tali giudizi sono dal medesimo indicati come complessivamente positivi e quindi privi di una assoluta eccellenza;

Ritenuto che, pertanto, non sussistono ragionevoli dubbi sulla legittimità degli atti impugnati, per cui del ricorso può predicarsi la infondatezza, con conseguente sua reiezione”.

L’appellante ha dedotto le seguenti censure:

– le argomentazioni del T.a.r. che originano dall’esame della documentazione caratteristica non sarebbero convincenti, in quanto il provvedimento impugnato non ne farebbe né esplicito né implicito riferimento, atteso che il giudizio negativo si è basato unicamente sull’unica sanzione disciplinare;

– le ulteriori argomentazioni della sentenza parimenti non possono essere condivise, atteso che il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare che la sanzione impugnata dal valutato era stata irrogata dal superiore gerarchico “interessato” perché da lui denunciato in sede penale;

– la ritenuta manifesta rilevanza della predetta sanzione nella valutazione in discorso sarebbe priva di congrua e razionale motivazione;

– il comportamento censurato al militare, emergente dalla avversata sanzione, avrebbe dovuto essere valutato come certamente coerente con le prescritte regole che informano il particolare status di militare, in quanto non si sarebbe certo potuto pretendere che egli comunicasse all’indagato un atto di indagine che lo riguardava personalmente;

– la sanzione disciplinare è stata annullata con decreto presidenziale di accoglimento del ricorso straordinario che, quindi, avrebbe fatto venire meno l’unico impedimento frapposto alla legittima valutazione del militare per il grado superiore.

L’amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 18 aprile 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1. La legittimità di ogni provvedimento amministrativo, in base al principio tempus regit actum, deve essere valutata al momento della sua adozione.

Ne consegue che l’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 4 di consegna – disposto con D.P.R. del 17 luglio 2007 uniformemente al parere del Consiglio di Stato, Sezione terza, n. OMISSIS reso nell’adunanza del 13 febbraio 2007, in quanto il provvedimento sanzionatorio è intervenuto prima dello spirare del termine assegnato per accedere agli atti e, quindi, per l’esercizio della difesa – non può incidere sulla legittimità dell’atto in contestazione, di data anteriore in quanto emanato il 12 maggio 2016.

L’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, inoltre, reca data posteriore alla stessa sentenza impugnata, sicché l’annullamento della sanzione non può di certo costituire vizio della sentenza.

2.2. La discrezionalità tecnica, esercitata dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento, non implica una manifestazione di volontà, vale a dire un’attività di scelta e di ponderazione tra più interessi pubblici e privati, ma è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all’accertamento di fatti.

La Commissione, nell’effettuare le valutazioni e nel giudicare se un militare è idoneo o meno all’avanzamento al grado superiore, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole.

Nella fattispecie in esame, la valutazione della Commissione che ha giudicato non idoneo all’avanzamento il militare per aver evidenziato carenze comportamentali incorrendo in sanzione disciplinare, come correttamente osservato dal primo giudice, non si presenta manifestamente illogica ed è quindi scevra dai vizi di legittimità dedotti.

3. Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio di appello, in quanto le Amministrazioni appellate non si sono costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Nulla per le spese del presente giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 3 giugno 2019.