Carabinieri: incompatibilità ambientale.

(T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento, sentenza 28 novembre 2005, 374)

Con il peculiare gravame in questione, il ricorrente, Carabiniere Scelto, avversa la determinazione del Comandante della Regione Carabinieri che ne ha disposto il trasferimento, per servizio, presso altra Stazione dei Carabinieri, quale addetto, senza alloggio di servizio.

Il provvedimento impugnato è motivato anche con richiamo ab relationem alla situazione rappresentata dal Comando Provinciale Carabinieri in una specifica nota.

Con quest’ultimo atto era stato evidenziato:

a) che uno scritto anonimo fatto pervenire ai familiari di un pregiudicato – affiliato all’associazione mafiosa “sacra corona” e in stato di carcerazione – aveva segnalato che una signora, già convivente del predetto, dal quale aveva avuto dei figli, aveva intrapreso una relazione sentimentale con il carabiniere ricorrente;

b) che, dalle indagini svolte dal Comando di Compagnia, tale circostanza era risultata confermata, essendo emerso che il ricorrente pernottava presso l’abitazione della signora e si era fatto notare in sua compagnia in pubblico anche durante note ed affollate manifestazioni di piazza, ove questa risiede;

c) il militare aveva iniziato le pratiche per ottenere la separazione dalla moglie e aveva stretto rapporti di frequentazione con corregionali della signora e del pregiudicato.

Sulla base di tali presupposti, il competente Comando Provinciale dei Carabinieri aveva segnalato al superiore Comando la sussistenza di ragioni ostative alla permanenza del ricorrente presso i reparti della provincia, evidenziando che: – dovevano ritenersi possibili atti ritorsivi nei confronti del carabiniere, attesa la pericolosità del pregiudicato in questione, appartenente a potente organizzazione mafiosa; – la vicenda era divenuta nota all’opinione pubblica locale, considerato che la signora svolge attività di commessa presso un esercizio commerciale ed è conosciuta per le sue vicissitudini familiari; – il comportamento assunto dal militare aveva provocato disdoro all’immagine dell’istituzione e avrebbe potuto condizionarlo nello svolgimento del servizio d’istituto.

Il provvedimento del Comandante regionale impugnato sottolinea che “tale situazione ha reso sconsigliabile e incompatibile la ulteriore permanenza del Carabiniere scelto nell’ambito di reparti della provincia per motivi ambientali funzionalmente correlati al servizio e strettamente connessi alla sua sicurezza ed incolumità”. Il ricorrente nell’impugnazione del suo trasferimento coattivo eccepisce il difetto di motivazione atteso che l’atto non fonderebbe su fatti concreti, ma solo su congetture e supposizioni.

Il T.A.R. di Trento respinge il ricorso siccome l’atto impugnato risulta fornito di più che congruo supporto motivazionale.

Invero, il Comando Regionale, osserva il G.A., traendo spunto da una segnalazione del competente Comando Provinciale (attinente a fatti afferenti alla vita privata del carabiniere), ha valutato incompatibile, per motivi ambientali, l’ulteriore presenza del militare in reparti della provincia, e ciò al fine di tutelare lo stesso interessato e il prestigio della pubblica amministrazione.

La giurisprudenza ha evidenziato che per il realizzarsi della fattispecie del trasferimento per incompatibilità ambientale è da ritenersi sufficiente la possibilità di nocumento, vale a dire l’attentato all’immagine e al prestigio dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Brescia, n. 377 del 12 maggio 1988 e 5 marzo 1996, n. 252).

Infatti, dato che l’interesse principale dell’atto ha come oggetto la protezione di un bene immateriale, vengono in sostanza a coincidere lesione del bene e messa in pericolo di esso (cfr. sul punto: Cons. St., sez. IV, 29 settembre 1986, n. 624 e di recente, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 566).

Le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente sono indirizzate a censurare le scelte operate dall’Amministrazione. Al riguardo rileva il T.A.R. che – laddove si tratta di tutelare la propria immagine – questa gode di ampio potere discrezionale.

Tale potere di ponderazione rimane sottratto al sindacato del giudice di legittimità, il quale non può entrare nel merito della valutazione compiuta dalla P.A., ma deve limitarsi alla constatazione che detta valutazione è stata logicamente condotta in base a fatti idonei, in astratto, a nuocere al prestigio dell’ufficio.

Nella fattispecie all’esame, la ponderazione dell’interesse pubblico è rinvenibile laddove si riconosce che la situazione determinatasi è suscettibile di configurare un pericolo per il prestigio dell’Amministrazione e che il trasferimento persegue lo scopo di tutela dello stesso interessato.

In relazione al secondo profilo, con cui si lamenta la mancata dimostrazione della sussistenza di specifiche ragioni di servizio attinenti al trasferimento presso l’altra sede operativa, va rilevato che l’Amministrazione militare non è tenuta a dare contezza delle ragioni che presiedono al trasferimento di un militare da una sede di servizio ad un’altra, atteso che tali provvedimenti sono qualificabili come ordini che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio e, come tali, sono largamente discrezionali.

Da ciò discende che rispetto ad essi non può riconoscersi una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle esigenze che giustificano il provvedimento (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 21 gennaio 1997, n. 33). Inoltre, ricorda il Collegio che il trasferimento è stato disposto per servizio e, quindi, con oneri a carico dell’Amministrazione.

La giurisprudenza ha sottolineato che le esigenze di servizio, poste a base di un provvedimento di trasferimento di un militare, non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari, e, pertanto, anche ad ipotesi di incompatibilità ambientale (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 21 gennaio 1997, n. 33).

In relazione all’altro profilo, il Collegio ha osservato che nel provvedimento impugnato non è dato rinvenire un intento punitivo o del mobbing – certamente illegittimo – nei confronti del dipendente, bensì l’adozione di un atto volto a tutelare l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione.

Rimarca sul punto il G.A. che i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale del personale militare o dipendente dalla Polizia di Stato, data la delicatezza delle funzioni da questo svolte, sono caratterizzati da una discrezionalità particolarmente ampia, superiore a quella riconosciuta all’amministrazione nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici, onde qui è sufficiente a motivare un’incompatibilità ambientale anche il riferimento a mere esigenze di tutela del prestigio dell’amministrazione rispetto a situazioni di semplice sospetto (cfr. da ultimo, sul punto: T.A.R. Lazio, sez. I, 27 settembre 2004, n. 9825 e T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 7 novembre 2003, n. 4119).

Per tutte le suddette argomentazioni il ricorso è stato respinto.

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Si legga recentemente contra, C.G.A., Sez. Giurisdiz., 19 ottobre 2005, n. 687, che ha ritenuto che: “È illegittimo il provvedimento con il quale, ai sensi dell’ art. 10 del D.P.R 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare), si dispone il trasferimento “d’autorità” di un agente della Guardia di Finanza che ha iniziato una relazione sentimentale con una ragazza il cui padre aveva recentemente riportato una condanna penale (nella specie, nell’ambito di un noto maxi-processo), senza tener conto della comparazione dei diversi interessi e delle giustificazioni rese dal militare”.