Carabinieri: richiesta diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle Vittime del Dovere: il TAR respinge.

(TAR per il Lazio, sezione I ter, sentenza 24 marzo 2016, n. 3689)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8373 del 2010, proposto da:

Riccardo Monti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Saltalamacchia, con domicilio eletto presso Beatrice De Siervo in Roma, Via Panama, 52;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2011, proposto da:

Riccardo Monti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Saltalamacchia, con domicilio eletto presso Beatrice De Siervo in Roma, Via Panama, 52;

contro

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento quanto al ricorso n. 8373 del 2010:

del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 559/C/3/E/8/CC/3 del 13.04.2010, notificato il 04.06.2010, a firma del Capo della Polizia, con il quale è stata respinta la richiesta diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle Vittime del Dovere, in relazione al fatto di servizio del 29 settembre 2009 e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

quanto al ricorso n. 1512 del 2011:

del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 559/C/3/E/8/CC/3 del 28.10.2010, notificato il 22.11.2010, a firma del Capo della Polizia, con il quale è stata respinta la richiesta diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle Vittime del Dovere, in relazione al fatto di servizio del 26 giugno 2008 e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con due distinti ricorsi l’istante ha convenuto in giudizio Ministero dell’Interno per l’annullamento dei provvedimenti sfavorevoli, in epigrafe, e per la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle vittime del dovere.

Con il primo ricorso signor Monti ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 13 aprile 2010 con il quale è stata respinta la richiesta diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa in favore delle vittime del dovere, in relazione al fatto di servizio del 29 settembre 2009; impugna altresì il decreto del Ministero dell’Interno del 5 maggio 2010 con cui è stata respinta analoga richiesta in relazione al fatto di servizio del 30 novembre 2007.

Con il secondo ricorso l’istante ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2010 con il quale è stata respinta un’ulteriore ed analoga richiesta in relazione al fatto di servizio del 26 giugno 2008.

In adesione ad apposita istanza presentata dal ricorrente i due ricorsi vengono riuniti in quanto connessi soggettivamente ed oggettivamente.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno in entrambi i ricorsi chiedendo il rigetto siccome infondati.

Con successive memorie le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

All’odierna udienza pubblica le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso n. 8373/2010 il ricorrente impugna i provvedimenti negativi adottati dal Ministero dell’Interno che respingono le istanze volte ad ottenere la speciale elargizione dovuta alle vittime del dovere in occasione di incidenti occorsi per fatti di servizio rispettivamente in data 29 settembre 2009 e 30 novembre 2007.

Il ricorrente premette in fatto:

-di essere maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il comando provinciale di Catania-reparto operativo nucleo investigativo e di aver subito menomazioni alla propria integrità psico-fisica per le quali ha avanzato istanze per l’accertamento dei benefici di cui al d.p.r. 7 luglio 2006 n. 243;

-di aver ricevuto i decreti impugnati che hanno respinto tutte e due le istanze;

-di averli impugnati con il presente gravame in quanto illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare il ricorrente lamenta l’illegittimità dei verbali di accertamento sanitario della terza commissione per la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici ex lege n. 243/2006, posti a base dei rispettivi provvedimenti di diniego.

La commissione infatti si determinava, per gli eventi che qui interessano, attestando una invalidità per le infermità riportate pari allo 0%, compiendo una valutazione parziale e incompleta sulla base della sola documentazione cartacea, senza provvedere all’accertamento sulla persona fisica del ricorrente.

Gli accertamenti sarebbero, inoltre, illegittimi in quanto la commissione non avrebbe dato la possibilità al ricorrente di partecipare al procedimento.

Il Ministero resistente contesta le censure proposte siccome infondate, depositando la pertinente documentazione.

Il collegio esaminata la documentazione depositata in atti, ritiene che il ricorso sia infondato e debba, pertanto, essere respinto.

Risulta, invero, evidente che per tutti gli episodi occorsi al ricorrente, pur se dipendenti da causa di servizio, non ricorrano i presupposti per la concessione della speciale elargizione dovuta alle vittime del dovere.

Per quanto concerne gli eventi verificatisi rispettivamente il 30 novembre 2007 ed il 29 settembre 2009, ancorché l’amministrazione, previo accertamento sanitario demandato alla competente commissione, abbia riconosciuto il nesso causale dell’incidente occorso nello svolgimento delle funzioni di istituto, ha, tuttavia, negato la concessione dei benefici richiesti, sulla base di un riconoscimento dell’invalidità pari allo 0%.

Non sono fondate le censure contenute nel primo ricorso volte ad accertare l’illegittimità dell’operato della Commissione Medica Ospedaliera, poiché trattasi di un accertamento sanitario espressione di una discrezionalità tecnica, insindacabile in questa sede, se non per palesi illogicità, non riscontrabili nel caso di specie.

Sulla base, infatti, dei verbali della Commissione Medica Ospedaliera che non riconoscevano alcun punto di invalidità per le menomazioni subite, l’amministrazione non poteva che emettere, essendo un atto dovuto, i provvedimenti negativi impugnati.

Giova evidenziare, inoltre, che l’amministrazione ha accolto altre analoghe istanze presentate dal maresciallo Monti, per episodi diversi, concedendo la speciale elargizione in ragione di euro 2000,00 per ogni punto di invalidità riscontrata.

Passando all’esame del secondo ricorso, il Collegio ne ritiene parimenti l’infondatezza.

Nella vicenda oggetto di gravame, il signor Monti chiedeva i benefici dovuti alle vittime del dovere, per una menomazione fisica subita a seguito di un inseguimento a piedi di un presunto spacciatore; in tale circostanza il sottufficiale riportava un “trauma contusivo discorsivo al ginocchio, alla gamba sinistra e al terzo prossimale, con interessamento delle inserzioni prossimale dei muscoli gemelli”, come da diagnosi ospedaliera, a seguito del relativo accertamento.

La Commissione Medica Ospedaliera interessata dall’amministrazione in ordine a quest’ultimo episodio, comunicava la valutazione della invalidità pari a 2,50%.

Il Ministero, tuttavia, adottava un provvedimento di diniego della speciale elargizione richiesta dal ricorrente sulla base di una valutazione di carattere giuridico dell’episodio alla luce dei presupposti richiesti dalla legge n. 266/2005.

Per costante giurisprudenza, la speciale elargizione per le vittime del dovere può essere invocata, laddove si tratti di dipendenti pubblici in attività di Polizia, allorché il rischio affrontato dal soggetto vada oltre quello ordinario connesso all’attività ordinaria di istituto.

In particolare il Consiglio di Stato ha dettagliato lo status di vittima del dovere per cui è possibile riconoscere il relativo status, quando l’evento non è imputabile alla ordinaria potenzialità di pericolo del servizio di istituto, bensì all’eccezionale pericolosità espressa dalle specifiche circostanze in cui l’agente è esposto dall’adempimento del dovere.

La circostanza, quindi, che l’incidente occorso al maresciallo Monti sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio, conferma solo la connessione tra la lesione riportata e l’attività istituzionale cui era preposto. Tale riconoscimento è presupposto necessario per la concessione di altre provvidenze, quali ad esempio l’equo indennizzo o il trattamento pensionistico, ma da solo non è sufficiente a far riconoscere la qualifica di vittima del dovere.

È evidente che il riconoscimento della causa di servizio non equivale al riconoscimento automatico dello status di vittima del dovere, essendo tale status connesso a dei rischi evidentemente specifici e superiori all’ordinario rischio proprio delle funzioni di istituto.

Nel caso di specie il ricorrente si è infortunato accidentalmente mentre inseguiva a piedi uno sconosciuto, probabilmente, come ammesso dallo stesso ricorrente nella sua istanza, a causa di una probabile sconnessione del terreno.

Conclusivamente il provvedimento di diniego, debitamente motivato in ordine alla non configurabilità dello status di vittima del dovere, appare legittimo ed esente dai vizi prospettati.

Il Collegio, pertanto, respinge i ricorsi in epigrafe siccome infondati.

In ragione della delicatezza delle vicende in esame, sussistono motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese di giudizio in entrambi i ricorsi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente