Carabinieri: ufficiale di brigata impugna il quadro di avanzamento a generale di divisione: respinto.

(TAR per il Lazio, sezione Prima Bis, sentenza 12 aprile 2016, n. 4306)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8202 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Raffaele Vacca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonelli, Matteo Michele Angio’, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar, 22;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Eduardo Centore, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Acconcia, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Milizie, 76; Antonio Ricciardi, Vincenzo Coppola, Franco Mottola;

per l’annullamento

dell’esito del giudizio di avanzamento a generale di divisione dell’Arma dei Carabinieri per il 2010, di cui al provvedimento del Ministero della Difesa prot. n. MD/GMIL-II 5 1 0233790/8 del 3.5.2010, notificato il 27.07.2010, con il quale è stato comunicato al ricorrente l’idoneità e contestualmente l’esclusione per la sua posizione in graduatoria dal novero dei promossi;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di Eduardo Centore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2016 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri, impugna il quadro di avanzamento a generale di divisione per l’anno 2010.

Nello stesso giudizio di avanzamento pur essendo stato dichiarato idoneo si è collocato all’8° posto in graduatoria in una posizione non utile alla promozione.

Nel ricorso ha quindi prospettato i seguenti motivi di gravame:

violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23 e 26 della legge n. 1137/1955, del DM n. 571/1993, del d. lgs. n. 490/1997 (così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 216/2000) – eccesso di potere in senso relativo per cattivo esercizio del potere (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/98), sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – scavalcamento e rilevante sconvolgimento.

In sostanza, la Commissione Superiore di Avanzamento non avrebbe adeguatamente considerato il suo curriculum anche in relazione alle modalità di valutazione del contro interessato generale Centore. Inoltre, con la sua valutazione avrebbe determinato un ingiustificato scavalcamento da parte dello stesso contro interessato (quest’ultimo promosso generale di divisione, ma nel precedente quadro del 2004 posizionato dietro il ricorrente).

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 1° ottobre 2010.

Il generale Centore si è costituito in giudizio il 18 gennaio 2011.

Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti il 9 novembre 2011 dopo avere visionato il verbale della Commissione Superiore di Avanzamento e la documentazione caratteristica sua e del contro interessato generale Centore, documentazione depositata agli atti del giudizio a seguito dell’ordinanza presidenziale istruttoria n. 100/2010.

Nei motivi aggiunti ha sviluppato le censure già proposte nel ricorso principale e ulteriori profili di disparità nel giudizio rispetto al contro interessato generale Centore.

Il ricorrente ha depositato ulteriori memorie, per ultimo il 22 dicembre 2015.

Anche il Ministero della Difesa ha depositato ulteriori memorie, per ultimo il 10 febbraio 2016.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2 marzo 2016.

2. Il ricorrente impugna, anche con motivi aggiunti, il quadro di avanzamento a generale di divisione dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2010, prospettando una serie di censure, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto (inadeguata valutazione del suo curriculum e scavalcamento subito rispetto ad un precedente quadro di avanzamento), sia sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo (disparità di trattamento nella valutazione con riferimento al contro interessato generale Centore).

Il Collegio, tuttavia, ritiene il ricorso e i relativi motivi aggiunti infondati per le seguenti considerazioni.

A sostegno della tesi dell’inadeguata valutazione del proprio curriculum professionale il ricorrente lamenta sostanzialmente una violazione delle norme regolatrici della materia in cui sarebbe incorsa la Commissione Superiore di Avanzamento.

Dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, anche a seguito dell’ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 100/2010, non si rileva però alcuna incongruenza nell’operato della Commissione, la quale correttamente ha proceduto nella valutazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1137/1955.

La stessa infatti ha attribuito un punteggio di insieme per ciascun candidato, tenendo conto degli elementi relativi alle qualità fisiche, morali e di carattere – intellettuali e culturali – professionali – di attitudine ad assumere incarichi del grado superiore.

Ciò dunque non esclude che i membri della Commissione nella valutazione dei singoli curricula, pur rilevando una prevalenza di un candidato in un talune qualità, possano attribuire ad altro candidato un più ampio punteggio in altri gruppi di qualità.

In altre parole, è del tutto legittima l’attribuzione di punteggio finale all’esito di un giudizio complessivo sulle capacità degli ufficiali scrutinati e soprattutto che possa accadere che i voti siano ricompresi in un ristretto range in ragione del fatto che lo scrutinio riguarda ufficiali superiori di grande esperienza tendenzialmente omogenei sotto il profilo professionale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV sezione, n. 1901/2009).

Sotto questo profilo non può pertanto condividersi neppure il rilievo di parte ricorrente in ordine al fatto che i componenti della Commissione non hanno accordato a nessun candidato un punteggio superiore di quello indicato dal Comandante Generale, con ciò evidenziando un ulteriore sintomo del prospettato eccesso di potere.

Come detto, l’esame collegiale e la tendenziale omogeneità dei profili professionali degli ufficiali scrutinati, tutti alti ufficiali dell’Arma, rende irrilevante la complessiva uniformità nei punteggi attribuiti.

Quanto al curriculum del ricorrente, lo stesso risulta dal verbale correttamente esaminato con riferimento all’intero libretto personale dell’interessato e all’arco della sua intera carriera.

D’altra parte, seppure la documentazione caratteristica deve essere oggetto di approfondita valutazione, non esiste un obbligo di corrispondenza tra le aggettivazioni riportate nella stessa e i punti di merito poi attribuiti dalla Commissione di Avanzamento, in ragione del ricordato carattere complessivo del giudizio.

Né sembra fondata l’ulteriore doglianza sulla sinteticità del giudizio espresso nelle schede di valutazione dai componenti della Commissione, avendo le stesse una funzione schematica e uniforme dei dati relativi a ciascun candidato.

Alla luce delle su esposte considerazioni non sussiste dunque una contraddittorietà tra i profili della carriera del ricorrente e la valutazione riportata, non risultando macroscopici elementi desunti dal libretto personale e dallo stato di servizio tali da evidenziare l’assoluta inadeguatezza del punteggio attribuito.

Con un diverso profilo di censura, sempre dedotto nell’ambito del lamentato eccesso di potere, il ricorrente prospetta anche uno scavalcamento subito nel quadro di cui è causa dal generale Centore, in relazione ad una precedente procedura di avanzamento a generale di brigata per l’anno 2004.

Tale “scavalcamento” tuttavia non sussiste.

Il principio affermato da questo Giudice (cfr. ex multis, sentenza TAR Lazio, I bis, n. 12040/2015) è che per la verifica dell’eventuale illegittimo scavalcamento deve aversi riguardo non solo alla posizione nelle graduatoria precedente ma anche del periodo trascorso nel grado di generale di brigata.

Trattandosi infatti di uno scrutino per merito assoluto è del tutto fisiologico che possano risultare punteggi non esattamente coincidenti tra un quadro ed un altro, stante l’autonomia di ciascuna valutazione.

L’indagine va quindi fatta non sul dato della cristallizzazione di graduatorie precedenti, ma sugli elementi che giustificano una diversa valutazione.

Entrando nel merito occorre rilevare che nel periodo successivo alla nomina a generale di brigata, così come può desumersi dalla documentazione depositata, tutti gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria del quadro hanno svolto rilevanti incarichi operativi che sono stati di conseguenza apprezzati dalla Commissione di avanzamento.

In particolare, il ricorrente lamenta, con riferimento al contro interessato Centore, una sua posizione migliore nel quadro 2004. Ma se si mettono a confronto le esperienze dei due ufficiali si può rilevare che il generale Centore ha svolto nel periodo in esame funzioni più rilevanti, ad esempio quelle di Comandante Regione Calabria (area sensibile), sempre riportando le più alte espressioni elogiative (peraltro, le differenze di numerosità dei giudizi eccellenti di quest’ultimo nella qualifica rispetto al ricorrente è dato solo dal minor numero di schede valutative di cui è stato destinatario).

Inoltre, il generale Cantore è stato in comando 307 mesi di cui 158 in area sensibile (il ricorrente 303 mesi di cui 92 in area sensibile).

Vi sono stati dunque elementi nuovi che hanno consentito alla Commissione di assegnare un punteggio più favorevole allo stesso ufficiale.

Per questo il dedotto illegittimo scavalcamento non sussiste.

Anche sotto il profilo del prospettato eccesso di potere in senso relativo, la Commissione di avanzamento non sembra essere incorsa in giudizi non omogenei.

In particolare, in relazione agli ufficiali contro interessati posizionati utilmente in graduatoria, non può ritenersi sussistente una disparità di punteggio tale da rendere in concreto censurabile una differenza di apprezzamento tra i diversi titoli ed incarichi svolti.

Si tratta infatti di differenze di punteggio seppur minime ma tali da determinare il posizionamento del ricorrente all’8° posto e del contro interessato Centore al 4° posto.

Come normalmente avviene nei quadri per la promozione ad ufficiale superiore, la differenza di punteggio tra gli scrutinati, anche quando è minima, è difficilmente valutabile ai fini della sussistenza dell’eccepito eccesso di potere in senso relativo.

Più in generale, va rilevato che la promozione a scelta non è comunque caratterizzata dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi.

Pertanto, l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ognuno degli interessati nella graduatoria sulla base del punteggio attribuito.

La Commissione in sostanza opera un giudizio globale sulla base delle singole voci di valutazione sicché non è possibile scindere i singoli elementi, come prospetta il ricorrente, per conferirvi individualmente un rilievo decisivo nel giudizio unitario.

Nel contesto sopra delineato, il sindacato del giudice è dunque circoscritto all’eventuale riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da comportare il vizio della funzione sia in senso assoluto che relativo.

Ma in ordine al dedotto vizio della funzione in senso relativo, è opportuno ricordare che per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. II, n. 1000/2010) il sindacato sulla valutazione degli avanzamenti in senso comparativo, cioè in relazione agli altri ufficiali scrutinati, è ammissibile solo laddove sia utile a far emergere una valutazione abnorme e differente di un medesimo titolo posseduto.

Il ricorrente si sofferma su tale comparazione con riferimento al generale Centore senza tuttavia dimostrare l’esistenza di tale abnorme e differente valutazione. Né può colmare questa mancanza l’operato raffronto tra titoli e qualità tendente a dimostrare discrasie tra i vari elementi del giudizio, tenuto conto che le stesse se non dimostrano, come detto, un’abnormità del giudizio, non possono venire in rilievo nella necessaria visione di insieme (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4347/2012) e nell’ampio profilo discrezionale che caratterizza la valutazione.

D’altra parte, l’intera normativa che regola la modalità di valutazione degli ufficiali non prevede la comparazione tra gli scrutinandi, ma richiede la valutazione in assoluto di ciascuno attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina la posizione in graduatoria. Ne consegue che la mancanza di uno o più titoli può essere compensata da altra documentazione ritenuta equivalente o superiore a giudizio della Commissione secondo l’ampia discrezionalità riconosciuta alla stessa dall’ordinamento di settore (a maggior ragione nella promozione ad un grado apicale).

3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso e i relativi motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente FF

Nicola D’Angelo, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

Depositata Il 12/04/2016

IL SEGRETARIO

1 thought on “Carabinieri: ufficiale di brigata impugna il quadro di avanzamento a generale di divisione: respinto.”

  1. It’s actually very complicated in this loaded with activity life to listen news on TV, therefore I only use the web for that reason, and take
    the latest news.

Comments are closed.