Casa-roulotte: sì all’ordinanza di demolizione se non si prova l’esigenza temporanea.

(TAR, Veneto-Venezia, sez. II, sentenza 21 gennaio 2016, n. 57)

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2016, proposto da:

X. Y., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Zambon e Alessandro Sartore Caleca, con domicilio eletto presso l’avv. Ezio Conte in Venezia-Mestre, Via Allegri, 22;

contro

Comune di K. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Diego Signor, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, Via Torino, 125;

per l’annullamento

dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 93, prot. n. 14801 del 21/10/2015 emesso dal Servizio 4° Area Tecnica; dell’ordinanza di rimessa in pristino e di demolizione di opere abusive n. 106, prot. n. 16040 del 12/11/2015 del Servizio 4° Area Tecnica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di K.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Osservato che:

L’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, alla lettera e) definisce gli interventi di nuova costruzione come “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere precedenti (ovvero, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia)”, riportando un elenco di interventi che, in ogni caso, non possono mai esulare da tale categoria;

Per quanto qui rileva, tra tali interventi, alla lettera e.5), l’anzidetta norma prevede “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”;

In altri termini, il legislatore identifica le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo;

Nel caso di specie, le opere realizzate dal ricorrente in assenza di titolo edilizio integrano quelle di cui alla predetta lettera e. 5, in quanto, come accertato dal Comune nel corso dei sopralluoghi del 6 ottobre 2015 e del 6 novembre 2015, le quattro roulotte e l’autocarro trovati sul lotto di proprietà del ricorrente: a) vengono utilizzati stabilmente come abitazione per la famiglia dei signori X., avendo questi stessi dichiarato agli agenti di non avere alternative di alloggio e di avere i figli che frequentano la scuola a K.; b) sono collegati ad un sistema di approvvigionamento dell’acqua, attraverso un pozzo di prelevamento dell’acqua dal sottosuolo, e ad un sistema di smaltimento delle acque che vengono convogliate in un box di raccolta delle acque; c) sono allacciati alla rete di distribuzione dell’energia elettrica; d) insistono su terreno di proprietà dei medesimi ricorrenti;

La ‘precarietà’ dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo (Cons. St. 4116/2015);

Dalle suddette circostanze emerge la riconducibilità delle opere realizzate dal ricorrente alla categoria della nuova costruzione e la loro soggezione al regime del permesso di costruire; in ogni caso si tratterebbe d’interventi non ammessi in zona agricola; di qui la legittimità delle ordinanze di demolizione adottate dal Comune di K.;

La modifica dell’estensione dell’area da acquisire è dovuta allo spostamento delle roulotte che la ricorrente ha effettuato tra il sopralluogo del 6 ottobre e quello del 6 novembre;

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;

condanna il ricorrente a pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, otre oneri accessori;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente FF