Cassazione: se il reportage giornalistico è “piccante”, i volti ripresi vanno oscurati. In caso contrario l’emittente televisiva è tenuta a risarcire il danno non patrimoniale alla reputazione.

Per poter trasmettere un reportage giornalistico pruriginoso, l’emittente televisiva deve necessariamente oscurare il volto dei soggetti ripresi. Altrimenti è tenuta a risarcire i danni.

Per la Corte di Cassazione, secondo quanto espresso con la sentenza numero 17211, depositata il 27 agosto 2015, l’oscuramento è necessario per questioni di reputazione e riservatezza e, oltretutto, non compromette di certo la libera espressione del pensiero dell’autore del programma.

Nel caso di specie, il servizio andato in onda riguardava il turismo sessuale femminile in Giamaica e aveva mostrato, corredandolo di sonoro compromettente, il volto non oscurato di una donna che non aveva prestato il proprio consenso ad essere ripresa: anche se non intervistata, la “turista” era chiaramente riconoscibile.

La S.C., riportandosi alle osservazioni fatte in merito dalla Corte d’appello, ha confermato che, nel caso di specie, è stato intaccato il rapporto di proporzionalità necessaria tra l’interesse pubblico a trasmettere un servizio di tal genere e la divulgazione dell’immagine della donna, che peraltro non era neanche un personaggio pubblico e la cui identità non era funzionale nell’economia del servizio.

Così l’emittente è stata condannata a risarcire il danno non patrimoniale alla reputazione, materializzatosi in considerazione del fatto che il servizio era stato trasmesso da un canale con largo pubblico su tutto il territorio nazionale.