Catanese condannato per la detenzione di un proiettile calibro 9 parabellum con ogiva blindata e la laccatura originale sull’innesco e di un fucile ad avancarica del 19esimo secolo. La Cassazione annulla la condanna.

(Corte di Cassazione penale, Sez. I, Sentenza 16.11.2015, n. 45540)

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1071/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 07/04/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 7 aprile 2014, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa dal giudice per l’udienza preliminare della stessa sede che, previo riconoscimento del fatto di lieve entità, ritenuta la continuazione tra i reati, aveva condannato D.P.S. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 100 di multa, confisca e distruzione delle armi e delle munizioni, per a) il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 per avere illegalmente detenuto un proiettile calibro 9 Parabellum con ogiva blindata e la laccatura originale sull’innesco, b) la contravvenzione di cui agli artt. 81 e 697 c.p. per aver detenuto un fucile ad avancarica del 19 secolo, funzionante, e munizionamento vario.

2. Avverso la sentenza aveva proposto appello il condannato instando principalmente per la qualificazione del reato di cui al capo A) come violazione dell’art. 697 c.p. e l’applicazione delle attenuanti generiche e, comunque, la riduzione della pena perchè eccessiva.

Nel respingere il gravame, il giudicante, che richiamava la giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, n. 36.418 del 2002, Vito), ribadiva la spiccata potenzialità offensiva del proiettile calibro nove Parabellum perchè idoneo all’utilizzo in armi da guerra.

Confermava il trattamento sanzionatorio in relazione sia al diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi processuali valutabili positivamente, sia al quantum di pena, contenuta in concreto in misura minima.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione D.P. a mezzo del difensore di fiducia, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare, censura essere mancato il giudizio sulla potenziale offensività della cartuccia, che avrebbe dovuto essere qualificata come munizioni per arma comune da sparo, e che la Corte non aveva specificato i criteri in merito alla quantificazione della pena irrogata ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti.
Motivi della decisione

1. Essendo pacifica la detenzione delle munizioni, deve ribadirsi il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 6875 del 2015; la n. 46085; la n. 52170 e la n. 52526 del 2014) secondo cui le munizioni calibro 9 parabellum, potendo essere utilizzate per armi classificate come comuni da sparo dal Banco Nazionale di Prova, devono essere anch’esse classificate come munizioni comuni da sparo, anche se il proiettile è del tipo camiciato.

2. Come già precisato, in particolare, nell’ultima delle decisioni richiamate, l’orientamento tradizionale di questa Corte, da ultimo ribadito da Sez. 1 n. 16630 del 14/03/2013, Rv. 255842, e da Sez. 1 n. 12737 del 20/03/2012, Rv. 252560, secondo cui, anche dopo la modifica apportata alla L. n. 110 del 1975, art. 2 dal D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5, comma 1, lett. a), la pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum, e le relative cartucce, sono da considerarsi arma e munizioni da guerra, sul duplice presupposto della spiccata potenzialità offensiva e della destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, deve essere rimeditato alla stregua delle considerazioni e degli argomenti che seguono.

Il criterio della spiccata potenzialità offensiva, che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra (e delle munizioni destinate al loro caricamento) contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 1, commi 1 e 3, come requisito tipico e individualizzante dell’appartenenza del modello di pistola in oggetto alla categoria delle armi da guerra (o tipo guerra), è contraddetto e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9 x 21, liberamente commerciabile come tale (nell’ovvia osservanza della normativa di pubblica sicurezza) sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressochè identiche (se non addirittura superiori) a quelle del modello 9 x 19, rispetto al quale l’unica differenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce cal. 9×21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9 x 19 parabellum (che costituisce, in generale, una delle cartucce per pistola più diffuse e utilizzate al mondo, anche al di fuori dell’impiego militare e da parte delle forze di polizia, perchè unisce una traiettoria piatta a un moderato contraccolpo e a un discreto potere d’arresto, oltre ad avere un costo economico contenuto). L’esclusione dell’intrinseca potenzialità offensiva, tipica del munizionamento per armi da guerra (o tipo guerra, secondo la definizione contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 2), della cartuccia cal. 9 x 19 parabellum è confermata dall’esistenza e dalla commerciabilità sul mercato italiano di munizioni per arma comune da sparo dotate di una superiore capacità di offesa alla persona (come il calibro 357 magnum 9 x 33 mm R), liberamente detenibili da soggetti privati nel rispetto della normativa di pubblica sicurezza, nonchè – soprattutto – dalla circostanza che armi lunghe da fuoco camerate per cartucce del medesimo calibro 9 x 19 parabellum, come la carabina Thureon Defense di fabbricazione USA, hanno recentemente ottenuto dal Banco nazionale di prova di (OMISSIS) la certificazione di armi comuni da sparo importabili e commerciabili in Italia.

La conclusione, che ne consegue, per cui la qualificazione in termini di arma da guerra della pistola semiautomatica camerata per l’utilizzo di munizionamento cal. 9 x 19 parabellum non può discendere da un – inesistente – carattere intrinseco della stessa come arma destinata, in forza di una naturale potenzialità offensiva, all’impiego bellico, trova riscontro, sul piano normativo- sistematico, nel fatto che la relativa disciplina è contenuta non già nella L. n. 110 del 1975, art. 1 (che definisce, come si è visto, le armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da guerra), ma nel successivo art. 2, che definisce le armi e le munizioni comuni da sparo, prevedendo – al comma 2 – il divieto di fabbricazione, di introduzione nel territorio dello Stato e di vendita del relativo modello di armi corte da fuoco “salvo che siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione”, così presupponendo che, in mancanza di tale divieto, le armi stesse sarebbero altrimenti commerciabili nello Stato secondo la disciplina delle armi comuni da sparo (posto che, se si trattasse di armi da guerra rientranti nella definizione dell’art. 1, l’importazione in Italia e la vendita ai soggetti privati sarebbe di per sè inibita dalla relativa qualità, senza la necessità di stabilire un apposito divieto al riguardo).

Il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare (con le debite autorizzazioni) il modello di pistola calibro 9 parabellum è dunque funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi di polizia, e prescinde da una presunta qualità e natura intrinseca di arma da guerra dovuta ad una (inesistente) maggiore potenzialità offensiva delle cartucce 9 x 19 parabellum, il cui impiego sarebbe altrimenti – indifferentemente – proibito anche per le armi lunghe da fuoco: la relativa disciplina assolve così la funzione, non già di tutelare la sicurezza pubblica inibendo la disponibilità ai soggetti privati di un’arma (e di un munizionamento) dotati della spiccata pericolosita e azione lesiva tipiche delle armi da guerra (che la pistola calibro 9 parabellum si è visto non possedere), ma di consentire – o per converso di escludere – l’immediata riferibilità, in termini di tendenziale certezza, all’azione delle forze armate o di polizia, in caso di sparo o conflitto a fuoco, dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui calibro corrisponda (o viceversa non corrisponda) allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi armati dello Stato (posto che la similare cartuccia cal. 9 x 21 IMI, proprio a causa della maggiore lunghezza del bossolo, è impossibile da camerare sulle pistole munite di una camera di scoppio lunga solo 19 mm).

La destinazione, per quanto esclusiva, all’armamento delle forze armate e dei corpi armati dello Stato (italiano) non può pertanto assumere, nel caso della pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini della sua classificazione e qualificazione giuridica come arma da guerra, che – a seguito dell’abrogazione della L. n. 110 del 1975, art. 7 per effetto della novella di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 14, con conseguente soppressione con decorrenza dal 10 gennaio 2012 del catalogo ivi previsto – non è più possibile ricavare, per esclusione, neppure dalla mancata iscrizione nei catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Un’importanza fondamentale rivestono, invece, agli effetti della risoluzione della questione di diritto inerente alla corretta qualificazione che deve attualmente riconoscersi alla pistola in oggetto, la sopravvenienza della norma di cui alla L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 23, comma 12 sexiesdecies, (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95), che, a seguito della abolizione del catalogo previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 7, ha attribuito al Banco nazionale di prova di cui all’art. 11, comma 2 della medesima legge la competenza a verificare, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonchè le conseguenti determinazioni che sono state adottate dal suddetto Banco nazionale di prova in attuazione dei nuovi compiti assegnati dalla legge nella procedura per la classificazione e il riconoscimento delle armi comuni da sparo.

In particolare, per quanto qui interessa, deve essere richiamata la Deliberazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del Banco nazionale di prova di (OMISSIS), adottata all’esito della riunione dei consiglio di amministrazione del 1 marzo 2013 e approvata dai Ministero dello sviluppo economico in data 19 aprile 2013, che, con specifico riguardo alle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9 x 19 parabellum, dopo aver dato atto che la normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5 ne consente “la fabbricazione e l’esportazione secondo la normativa delle armi comuni”, ma “tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati”, ha precisato che “per evitare equivoci” (come testualmente recita la risoluzione) le armi stesse non saranno inserite nell’elenco delle armi classificate, ma che sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore il Banco dichiarerà che si tratta di “arma comune non commercializzabile in Italia”.

Alla stregua di tale ultima determinazione proveniente dall’ente istituzionalmente deputato a verificare la qualità di arma comune da sparo delle armi da fuoco prodotte o importate in Italia, non è dunque più possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum, il cui inserimento nell’elenco delle armi commercializzabili in Italia ai soggetti privati è inibito soltanto dal divieto normativo – contenuto nella L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 2 – che ne riserva la destinazione d’uso alle forze armate e ai corpi armati dello Stato, e non dalla natura e qualità intrinseca del modello di pistola in oggetto, che è e resta quella di un’arma comune da sparo; e tale conclusione, coerente e consequenziale a tutte le considerazioni che precedono, è condivisa e recepita da questa Corte.

Deve dunque di conseguenza essere affermata la natura di munizioni per arma comune da sparo della cartuccia cal. 9 detenuta dall’imputato, in quanto priva delle caratteristiche di micidialità e di forza dirompente che costituiscono il discrimine per poterle qualificare come munizionamento da guerra (vedi Sez. 1 n. 9068 del 3/02/2011, Rv. 249874), anche perchè, come opportunamente evidenziato in dottrina, in sede di commento alla sentenza n. 52170 del 2014, “la camiciatura non fa diventare da guerra un proiettile”, come si evince dalla circostanza che in alcuni Stati (la Svizzera) essa è resa obbligatoria proprio per le munizioni comuni.

Ciò comporta che la detenzione da parte del D.P. della cartuccia di cui al capo a) deve essere riqualificata nella violazione dell’art. 697 c.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.

4. Fondato è ugualmente il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Le attenuanti generiche sono state negate anche in relazione alla condanna inflitta per la detenzione della munizione da guerra, di tal che l’intervenuta riqualificazione del reato imporrebbe un nuovo giudizio sulla meritevolezza del beneficio. Nel frattempo, anche per la contravvenzione di cui al capo b) è maturata la prescrizione, per cui ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1 il reato è estinto.

P.Q.M.

Qualificato il reato di cui al capo A) come violazione dell’art. 697 c.p., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2015