Circolazione Stradale – Artt. 12 e 193 del Codice della Strada – Incidente stradale – Valutazione dei contenuti del rapporto di incidente stradale dell’organo di polizia – L’atto pubblico, tra cui anche il rapporto di incidente stradale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.Le altre circostanze accertate nel corso dell’indagine apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, costituisce materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (Corte di Cassazione Civile – Sezione III, Sentenza 3.01.2014, n. 38).

Ritenuto in fatto

1. – G. M. B. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, C. S. e l'(OMISSIS) Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 27 marzo 1998, allorquando l’autovettura condotta dal C. veniva a collisione con il ciclomotore condotto da essa attrice a causa di una imprudente manovra di sorpasso in curva effettuata dallo stesso C..

L’adito Tribunale dichiarava la responsabilità dello stesso C. nella verificazione del sinistro nella misura percentuale di un terzo (ascrivendo i restanti due terzi a colpa della G.) e condannando di conseguenza i convenuti al risarcimento del danno.

2. – Sull’impugnazione principale proposta da G. M. B. e su quella incidentale proposta sia dal C., che dalla (OMISSIS) Assicurazioni S.p.A., la Corte di appello di Genova, con sentenza resa pubblica il 26 marzo 2007, riformava parzialmente la decisione di primo grado e – per quanto specificamente interessa in questa sede ascriveva la responsabilità del sinistro a C. S. nella misura percentuale di due terzi e lo condannava, in solido con la (OMISSIS) Assicurazioni S.p.A., al pagamento della somma risarcitoria di Euro 41.188,06, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore della G..

2.1. – La Corte territoriale, nel rivalutare le risultanze probatorie acquisite in primo grado (testimonianze, interpello del C., verbale della polizia municipale intervenuta in loco), evidenziava, anzitutto, che i protagonisti del sinistro, tra loro amici, erano diretti presso la medesima destinazione e cioè l’abitazione della trasportata dal ciclomotore della G., in via (OMISSIS).

Essi, pertanto, erano a conoscenza del teatro del sinistro, nel senso che, percorrendo la via (OMISSIS), sapevano entrambi di dover, ad un certo punto, svoltare a destra per imboccare la via (OMISSIS).

Giunti, pertanto, ad una distanza tra i 50/100 metri da detta svolta a destra, il C., alla guida dell’autovettura, sorpassava il ciclomotore, il quale, però, continuava la sua corsa per via (OMISSIS) “colpendo l’auto, che con la sua parte anteriore era ormai nella via (OMISSIS), nella parte posteriore destra”.

Tale – osservava ancora la Corte di appello – era la dinamica del sinistro, da reputarsi “pacifica”, in base alla quale doveva essere sottolineata “l’estrema imprudenza” del C. “nel superare il ciclomotore poco prima di dover effettuare svolta a destra”; dunque, una manovra “che imponeva al veicolo seguente un rallentamento ove doverosamente segnalata” e che, invece, era stata effettuata senza verificare, “come era suo preciso dovere, il comportamento del conducente del ciclomotore nella prosecuzione dell’azione”.

Soggiungeva, pertanto, il giudice del gravame che la condotta del C. era in violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 3 e art. 154 C.d.S., comma 1, lett. a) e comma 3, lett. a), oltre che imprudente, e concorreva con quella della G. (anch’essa colposamente determinativa del sinistro per aver continuato a procedere diritta, senza svoltare a destra) in misura prevalente, e nella percentuale dei due terzi, giacchè connotata da un maggior grado di colpa, posto che il conducente dell’autovettura, “cagionò, con l’improvvido sorpasso, la situazione di pericolo, e non controllò, dopo aver determinato la situazione, il comportamento della G. nella prosecuzione del percorso”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) Assicurazioni S.p.A. sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati G. M. B. e C. S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errata “valutazione del verbale redatto dalla Polizia Municipale di (OMISSIS) in ordine al dettato ex art. 2700 c.c.”.

La Corte territoriale avrebbe, infatti, “confutato la validità del verbale redatto dalla Polizia Municipale di (OMISSIS) sulla base di considerazioni personali, in ordine ad una ricostruzione del sinistro che disattende quanto specificato dalle Forze dell’ordine”.

Dal verbale anzidetto si evincerebbe, infatti, che il sinistro, lungi dal potersi ricondurre alla “fattispecie … contestata dalla Corte d’appello … al sig. C. in ordine a presunte violazioni di cui all’art. 148, comma 3 in relazione all’art. 154”, si è invece verificato a seguito di tamponamento della G. in danno del C.e siffatta dinamica, “avente valore di piena prova ex art. 2700 c.c.”, non potrebbe essere disattesa se non in forza di querela di falso, “mai proposta da alcuno”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 148, comma 3 in relazione all’art. 154, lett. a) e comma 3, lett. a)”.

Posta la dinamica del sinistro come sopra accertata, la Corte territoriale avrebbe errato ad applicare le norme anzidette in luogo dell’art. 149 del codice della strada, vertendosi in una fattispecie di mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte della tamponante G..

3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.”.

La Corte territoriale avrebbe violato l’art. 2054 cod. civ., posto che, nel caso di specie, si trattava di un tamponamento “accertato con prova inoppugnabile ex art. 2700 c.c.”, la cui colpa, alla stregua dell’art. 149 C.d.S., andava ascritta esclusivamente alla G., conducente del ciclomotore tamponante.

4. – I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati, sono infondati.

E’ erronea la premessa da cui muove la ricorrente con il primo mezzo – e dalla quale fa poi discendere, in stretta consequenzialità, anche i restanti profili di censura – e cioè che la Corte territoriale abbia malamente applicato l’art. 2700 cod. civ., illegittimamente disconoscendo la forza probatoria del verbale redatto dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro, dal quale emergerebbe che la dinamica del sinistro è quella del tamponamento della G. in danno del C..

E’, difatti, principio consolidato (tra le tante, Cass., 9 settembre 2008, n. 22662; Cass., 19 aprile 2010, n. 9251; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) quello per cui l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

Dunque, il giudice di appello non ha fatto mal governo della norma dettata dall’art. 2700 cod. civ., giacchè, per ricostruire la dinamica del sinistro (nei termini di cui si è dato conto al punto 2.1. del “Ritenuto in fatto”), ha delibato, secondo il suo prudente apprezzamento, le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, l’interrogatorio formale del convenuto, le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro – siccome acquisite dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti In loco oltre che gli ulteriori dati “tecnici” riportati nel verbale, correttamente assumendoli nella loro oggettività come fatti suscettibili di valutazione, non essendo quindi tenuto alla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti, frutto di una valutazione discrezionale propria di quest’ultimi e certamente non assistita da alcuna fede privilegiata.

Con ciò cadono anche le censure svolte con gli ulteriori motivi, posto che esse – muovendo, come detto, dalla anzidetta erronea premessa – impingono in una ricostruzione della fattispecie che viene operata secondo l’apprezzamento della stessa parte ricorrente, cosi da surrogarsi (inammissibilmente) al potere di accertamento del fatto riservato al giudice del merito, che, nella specie, è stato correttamente esercitato in armonia con il principio, consolidato, secondo cui, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le altre, Cass., 5 dicembre 2011, n. 26004).

5. – Il ricorso va, dunque, rigettato e, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati, nulla è da disporsi quanto alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.