Circolazione stradale: nessuno sconto anche per chi supera di 0,1 Km/h il limite di velocità (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 15 febbraio 2018, n. 3781).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

…, omissis …

ORDINANZA

sul ricorso 22187-2016 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –

contro

Comune di Piove di Sacco;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1195/2016 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Dott.ssa Elisa Picaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Ritenuto che (OMISSIS) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova, depositata in data 23 febbraio 2016, che ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova n. 1558 del 2014, e nei confronti del Comune di Piove di Sacco;

che il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione della sig.ra Fiorin al verbale di accertamento della violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada, rilevata dalla Polizia Municipale di Piove di Sacco a mezzo di apparecchio rilevatore della velocità;

che il Tribunale ha respinto il gravame osservando che la velocità rilevata (pari km/h 85,1) era superiore di oltre 10 km/h al limite di velocità di 70 km/h, pur dopo l’applicazione del margine di tolleranza minima di 5 km/h previsto dall’art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992;

che lo sforamento di 10,1 km/h rientrava nella previsione dell’art. 142, comma 8, cod. strada (superamento del limite da 10 a 40 km/h), la cui violazione era stata correttamente contestata, mentre l’entità dello scostannento poteva rilevare ai fini della determinazione della sanzione;

che la parte intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

che il ricorso è infondato;

che la ricorrente denuncia con il primo motivo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice d’appello non avrebbe compreso il senso della censura con cui l’appellante contestava che il valore 0,1 dopo il valore 80 km/h non poteva essere considerato scientificamente e tecnicamente affidabile, e che pertanto la velocità del veicolo, ai fini della Ric. 2016 n. 22187 sez. M2 – ud. 30-11-2017 sanzionabilità della condotta di guida, era di 80 km/h, e quindi rientrava nella diversa fattispecie prevista dall’art. 142, comma 7, cod. strada;

che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ancora sull’assunto che il Tribunale non avrebbe compreso il senso della censura riguardante il margine di tolleranza, nonché degli artt. 142, commi 7 e 8, cod. strada, e lamenta che il Tribunale non ha disapplicato l’art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992 «nella parte in cui non consente adeguatamente una tolleranza in favore del contravventore», in contrasto con i principi di colpevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento;

che non sussiste la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale ha affrontato la questione riguardante la misura della velocità contestata, evidenziando che alla velocità rilevata, pari a 85,1 km/h, era stato applicato il margine di tolleranza di 5 km – previsto a favore del trasgressore dall’art. 345 d.P.R. n. 485 del 1992, nel quale è assorbita integralmente la tolleranza strumentale – e che tale margine risultava nella specie superiore al 5% della velocità rilevata;

che, di conseguenza, non sussiste la violazione del 142, commi 7 e 8, cod. strada;

che con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 7, comma, 10, d.lgs. n. 150 del 2011;

che in assunto della ricorrente il Tribunale non avrebbe compreso il senso del richiamo all’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché non aveva tenuto conto dell’attestazione dell’accademico matematico Prof. Pascolini, prodotta in giudizio, secondo cui l’ultima cifra della misurazione della velocità, cioè lo 0,1 km/h dopo la cifra 80 non potrebbe essere considerata certa, e quindi non potrebbe costituire il discrimine Ric. 2016 n. 22187 sez. M2 – ud. 30-11-2017 tra la fattispecie sanzionatoria più grave, prevista dall’art. 142, comma 8, cod. strada e quella meno grave, prevista dal comma 7 della stessa disposizione;

che il dato evidenziato inciderebbe sia sulla colpevolezza della violazione, per la scusabilità dello sforamento dello 0,1, sia sulla proporzionalità della sanzione e sul legittimo affidamento del trasgressore, mentre gli argomenti utilizzati dal Tribunale – proporzionalità riservata al legislatore – sarebbero distonici con il principio di flessibilità della proporzionalità, affermato in ambito europeo, tanto più in materia coperta dal diritto dell’Unione;

che le doglianze sono infondate;

che non sussiste la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e l’omesso esame della produzione documentale avrebbe dovuto essere censurato con il vizio di motivazione, secondo il paradigma configurato dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/704/2014, n. 8053);

che neppure sussiste la denunciata violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, né del principio di proporzionalità;

che, come evidenziato dal Tribunale, nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell’art. 142 la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate, e la struttura della norma, con la indicazione «non oltre […] km/h», assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione;

che, pertanto, l’intervento giudiziale sollecitato dalla ricorrente – applicazione del comma 7 anziché del comma 8 dell’art. 142 – si risolve nella individuazione da parte del giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l’altro, cioè Ric. 2016 n. 22187 sez. M2 – ud. 30-11-2017 nella riscrittura della norma sanzionatoria, ciò che appare in contrasto con il principio di legalità;

che la ricorrente segnala l’erroneità dell’affermazione del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che l’amministrazione aveva applicato la sanzione nel minimo, mentre era stato il Giudice di pace a ritenere che sussistevano estremi per ridurre la sanzione;

che il rilievo, neppure strutturato come vera e propria doglianza, è privo di conseguenze,giacché la ricorrente non ha interesse a dolersi dell’entità della sanzione, rideterminata al minimo dal giudice di primo grado;

che con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e si contesta l’ingiustizia della condanna alle spese, evidenziando elementi di carattere soggettivo ed oggettivo che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare le spese;

che il motivo è inammissibile poiché il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, della facoltà di compensare in tutto o in parte le spese di lite integra un potere discrezionale, e pertanto non è sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613);

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese del presente giudizio, nel quale la parte intimata non ha svolto difese;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a Ric. 2016 n. 22187 sez. M2 – ud. 30-11-2017 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2018.