Circolazione stradale: risarcimento parentale (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9196).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso 27026-2015 proposto da:

R.M.D., R.G.P., R.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIANA, 53 (06.56566927 0642011787), presso lo studio dell’avvocato MARIA DEL GROSSO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCA MARIA MENICHELLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti – contro

UNIPOLSAI ASS.NI SPA, già MILANO ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 33, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COCCO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO UFFICIO NAZIONALE ASSICURAZIONE VEICOLI MOTORE IN CIRCOLAZ. INTERNAZIONALE, in persona del Funzionario Dott. RE.ST., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CEFALY, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

RU.GE., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6284/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con particolare riferimento al primo motivo di gravame.

Svolgimento del processo

 

1. Nel 1996, Ru.Ge. convenne in giudizio V.P., P.T. in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su T. e T.D., questi ultimi tre in qualità di eredi del defunto T.P., la Milano Assicurazioni S.p.a., la Winterthur Assicurazioni S.p.a. rappresentata ex lege dall’UCI S.c. a r.l., la Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.a. e Va.Fe., per essere risarcito dei danni patiti in occasione del sinistro stradale occorsogli mentre era trasportato sull’autovettura Opel Astra condotta dal proprietario della stessa, T.P..

Tale sinistro aveva coinvolto tre autovetture: una Fiat Uno di proprietà di Va.Fe., condotta da B.F., su cui viaggiava R.A., assicurata con la compagnia Lloyd Adriatico Assicurazioni; una Volkswagen Passat, condotta dal proprietario V.P. ed assicurata con la Milano Assicurazioni; l’Opel Astra di T.P., assicurata con la Winterthur, su cui viaggiavano, oltre al Ru. ed allo stesso T., P.T..

Nello stesso sinistro avevano perso la vita B.F., R.A. e T.P., mentre P.T. e Ru.Ge. avevano riportato lesioni.

Si costituirono in giudizio: il Venutolo – e con lui la sua compagnia assicuratrice Milano Assicurazioni – contestando la propria responsabilità nella causazione dell’incidente; l’UCI, quale rappresentante ex lege della Winterthur, la quale eccepì preliminarmente che l’attore – che dai verbali della Polizia stradale risultava essere conducente dell’Astra al momento dell’incidente – non poteva avanzare richiesta di danni nei suoi confronti in quanto la copertura assicurativa copriva unicamente i danni subiti dai trasportati, contestando poi nel merito la responsabilità del conducente della vettura assicurata; la Lloyd, che contestò la responsabilità della propria assicurata.

Rimase contumace Va.Fe..

Nelle more, P.T. in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale dei figli minori, introdusse un ulteriore giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure heraeditario per la morte del marito T.P. a seguito dell’incidente. Tale giudizio fu riunito a quello introdotto dal Ru..

Infine, nelle cause riunite intervennero M., E. e R.G.P., figli dei deceduti R.A. e B.F., chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità degli altri due conducenti, o in subordine della propria madre, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni da loro subiti a titolo di danno biologico, iure heraeditario e iure proprio, danno patrimoniale (stante il sostegno economico loro garantito dai genitori) e danno esistenziale.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 406/2005, dichiarò la responsabilità di V.P. e di T.P., per il 50% ciascuno, nella causazione del sinistro e, per l’effetto, condannò:

– il V. e la Milano Assicurazioni, gli eredi del T. e la Winterthur, rappresentata dall’UCI, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico in favore dell’attore Ru.Ge., nonchè al risarcimento del danno patrimoniale, esistenziale e morale in favore degli intervenuti R.;

– il V. e la Milano Assicurazioni, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale in favore della P., in proprio e nella qualità esercente la potestà sui figli minori.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 628 del 15 ottobre 2014, pronunciata nella contumacia della P. e del Va..

Per quel che qui ancora rileva, la Corte di Appello, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto che nulla potesse essere riconosciuto agli eredi R. a titolo di danno esistenziale, in linea con il principio di diritto enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. ss.uu. 26792/2008), ed in considerazione del fatto che il Tribunale, per la contemporanea perdita di entrambi i genitori, aveva condannato il V. e gli eredi T., nonchè le rispettive compagnie assicuratrici, al pagamento della somma di Euro 160.000 a favore di ciascuno degli intervenuti a titolo di danno morale.

Inoltre, la Corte romana ha escluso la spettanza, in favore dei medesimi eredi R., del risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante, rilevando che gli intervenuti non avevano depositato documentazione idonea a dimostrare i redditi, le disponibilità economiche ed il tenore di vita dei genitori al momento dell’incidente e quale parte di tali risorse questi ultimi avrebbero impiegato per sostenere economicamente i figli, ad esempio nel pagamento delle rate dei mutui contratti per l’acquisto di immobili di proprietà.

In particolare, secondo la Corte, dai documenti prodotti non era dato evincere se le rate di mutuo scadute prima dell’incidente fossero state pagare con denaro messo a disposizione dai coniugi R.- B..

3. Avverso tale decisione propongono ricorso in Cassazione, illustrato da memoria, sulla base di due motivi, i signori M., E. e R.G.P..

3.1. Resistono con controricorso l’Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (già Milano Assicurazioni S.p.a.) e l’UCI S.c. a r.l. Gli intimati V.P., Ru.Ge., P.T., Lloyd Adriatico S.p.a. non hanno svolto difese.

3.2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Motivi della decisione

 

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e degli artt. 2, 29 e 30 Cost.” La Corte di appello avrebbe illegittimamente escluso il risarcimento del danno c.d. esistenziale, senza specificare se si trattasse effettivamente di un’indebita duplicazione risarcitoria rispetto al danno morale.

La decisione del giudice di primo grado, al di là della terminologia utilizzata, sarebbe conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avendo argomentato la necessità di adeguare la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale in base alle tabelle del Tribunale di Roma con una ulteriore erogazione correlata alla particolare intensità dello stravolgimento esistenziale derivante dalla perdita dei genitori.

Tale disposizione, quindi, non si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui il danno non patrimoniale si configura in un’unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le diverse voci del danno esistenziale, morale e dinamico-relazionale.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha avuto più volte modo di sottolineare (in particolare Cass. 21059/2016; Cass. 901/2018), deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiamo negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori anche del c.d. danno parentale.

In tali pronunzie risulta infatti confermato che gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell’ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come danno parentale, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in “degenerazioni patologiche” integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita, ovvero lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto, poichè il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

Il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (così Cass. civ., sez. 3, 10 marzo – 9 maggio 2011, n. 10107).

Al di là di affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. precluderebbe la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, questa Corte attribuisce decisivo rilievo alla circostanza che, nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale, il giudice abbia invero tenuto conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto (cfr. Cass., 23/9/2013, n. 21716).

In tal modo rimane sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro, sotto il suindicato profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto, non essendovi in realtà differenza tra la determinazione dell’ammontare a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei vari “addendi”, e l’imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non già il “nome” assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (“biologico”, “morale”, “esistenziale”), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.

Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 6/4/2011, n. 7844).

E’ quindi necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare già assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, allo sconvolgimento dell’esistenza.

In presenza di una liquidazione del danno morale, cui si affianchi quella dell’autonoma voce di danno che contempli siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, è correttamente da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a tale titolo già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di danno esistenziale (cfr. Cass., 15/4/2010, n. 9040; Cass., 16/9/2008, n. 23275).

Laddove siffatti aspetti relazionali non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., 20/4/2016, n. 7766).

Di recente (Cass. 901/2018, cit.) questa Corte, anche alla luce delle recenti innovazioni normative, e della sentenza n. 235 della Corte costituzionale, ha affermato i seguenti principi, cui il collegio intende dar seguito, ed ai quali si atterrà il giudice del rinvio nel rideterminare la qualificazione e quantificazione del danno:

1) Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

2) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle sezioni unite della S.C. (Corte cost. 233/2003; Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:

a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peuis della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

3) Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 235/2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 C.d.A. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

4) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore, interesse costituzionalmente protetto (Corte cost. 233/2003) – il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da se”).

5) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plemmque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

6) Costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del C.d.A., lett. e).

7) In assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non è impredicabile, pur se non frequente, l’ipotesi dell’accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazioni precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Cass. ss.uu. 6572/2006).

8) La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una suggestiva simmetria legislativa, il danno emergente in guisa di vulnus “interno” arrecato al patrimonio del creditore), quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante” quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto).

La corte di merito, nell’impugnata sentenza, ha disatteso i suindicati principi laddove, dopo aver correttamente affermato l’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie per le medesime forme di danno, nel liquidare il danno morale non dà conto di aver effettivamente preso in considerazione l’incidenza della perdita del rapporto parentale sugli aspetti dinamico-relazionali della vita dei ricorrenti.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova, nonchè per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali. L’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. La nullità dell’impugnato provvedimento di revoca per difetto assoluto di motivazione”.

La sentenza si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui la prova del danno patrimoniale da lucro cessante subito dai figli, anche maggiorenni, della vittima per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore avrebbe presumibilmente destinato loro, può essere raggiunta in via presuntiva, quando, sulla base di dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione con le circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe effettivamente destinato una parte del proprio reddito alle necessità del figlio.

La Corte di Appello, infatti, avrebbe illegittimamente escluso il risarcimento senza valutare le circostanze del caso concreto.

Inoltre la Corte non avrebbe valutato le prove acquisite nel giudizio, dalle quali emergerebbe la prova dell’importante capienza reddituale dei coniugi R., della esiguità dei redditi familiari di ciascuno dei figli e degli impegni economici assunti da questi ultimi confidando nell’aiuto dei genitori, nonchè delle condizioni personali di salute di questi.

Sarebbero stati altresì allegati fatti da cui inequivocabilmente ritenere che i genitori, come in passato avevano già fornito un contributo patrimoniale al momento dell’acquisto delle case di abitazione dei figli, avrebbero, in forza della propria capienza reddituale, continuato a sostenerli economicamente.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti assolto l’onere di trascrivere, sia pur in parte qua, il contenuto dei documenti asseritamente trascurati dal giudice del merito.

5. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma che, nell’attenersi ai suindicati principi di diritto, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.


la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2018.