Codice della strada: dal 18 agosto 2015, entra in vigore la Legge 29 luglio 2015, n. 115: ecco le novità.

Legge europea 2014 n. 115, del 29 luglio 2015, in vigore dal 18 agosto 2015 che dispone la modifica degli articoli 115, 116, 118-bis e 170

LEGGE

29 luglio 2015, n. 115

(G.U. n. 178 del 3.8.2015)

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Legge europea 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,

DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

 

omissis

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 11

Disposizioni concernenti la patente di guida.

Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: “di 25 gradi verso l’alto” sono sostituite dalle seguenti: “di 30 gradi verso l’alto”;
  3. b) all’allegato IV, paragrafo 2:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: “di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria B”;

2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

“2-bis. Equivalenze

2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività”.

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

all’articolo 115:

 

1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

 

“b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1″;

2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;

3) il comma 4 è abrogato;

  1. b) all’articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: “la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg” sono soppresse;
  2. c) all’articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo”;

  1. d) all’articolo 170:

 

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni”;

2) al comma 7, le parole: “da conducente minorenne” sono sostituite dalle seguenti: “da conducente minore di sedici anni”.

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 115

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1)        Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

 

  1. a) anni quattordici per guidare:

 

  1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

(veicoli che si possono condurre: ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna;  – veicoli a tre ruote (L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata; –  quadricicli leggeri (categoria L6e) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg,  la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata.

  1. b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2)   veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, (purché non trasportino altre persone oltre al conducente, abrogato);

(veicoli che si possono condurre:  motocicli cat. L3e e L4e, di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; –  tricicli cat.  L5e, di potenza non superiore  a 15 kw. Macchine agricole o loro complessi che non superano i limiti di dimensione e di massa del motoveicoli: larghezza 1,60 – lunghezza m. 4 – altezza 2,50 – massa c. p. c. 2,5 t. – velocità 40 Km/h.);

Con patente categoria A1 conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre tricicli e quadricicli non leggeri senza limitazione di cilindrata o potenza. (eliminare dalla nota la parte finale “senza però trasportare passeggeri sino al compimento del 18.mo anno di età”)

3)   veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, (purché non trasportino altre persone oltre al conducente, abrogato),; ( quadricicli non leggeri  cat L7e,  con potenza del motore non superiore a 15 KW)

  1. c) anni diciotto per guidare:

  (1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e  B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;  abrogato)

 

1)   veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

(motocicli  di potenza non superiore a 35KW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 KW/Kg.).

Con patente categoria A limitata  conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre tricicli Cat. L5e e quadricicli Cat. L7e senza limitazione di cilindrata o potenza.

2)   veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

(Autoveicoli   non superiori a 3.500 Kg. anche trainanti un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio non leggero  a condizione di non superare la massa complessiva di Kg. 4.250)

3)   veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

(autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 Kg. ma non superiori a 7.500 Kg.).

  1. d) anni venti per guidare:

1)  veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A  a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni; (motocicli cat. L3e e L4e, di potenza  superiore a 35KW e con rapporto potenza/peso superiore a 0,2 KW/Kg. –  tricicli cat. L5e, di potenza non superiore  a 15 kw ). Il passaggio dalla categoria A2 alla A   avviene a seguito di superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

Con patente categoria A conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre tricicli e quadricicli non leggeri senza limitazione di cilindrata o potenza.

  1. e) anni ventuno per guidare:

 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; (Tricicli cat. L5e, di potenza superiore a 15 KW.; motocicli cat. L3e e L4e quando il conducente  è in possesso della patente categoria A2 da almeno 2 a )

  2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

(autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 Kg. senza alcun  limite ).

  3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

(autoveicoli per trasporto di non più di 16 persone  oltre al conducente e lunghezza massima non superiore a 8 metri).

  4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB (noleggio con conducente – taxi) nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;

  1. f) anni ventiquattro per guidare:

1)   veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

(Con accesso diretto si possono condurre:  motocicli Cat. L3e e L4e, di cilindrata superiore a 50cmc. e con velocità superiore a 45 Km/h; Tricicli di potenza superiore a 15 KW. nel rispetto del compimento di anni 21)    La patente di categoria A può essere conseguita anche a venti anni, quando il conducente è in possesso della patente categoria A2 da almeno 2 anni,  previo superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

2)   veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (Autoveicoli per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente)

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1 è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122 .

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5  del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8 , primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

Le modalità operative relative alla guida accompagnata sono riportate in calce all’articolo.

  1. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (la limitazione riguarda solamente conducenti muniti di patente rilasciata in Italia)
  2. a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
  3. b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-bis.  abrogato

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, (guidare veicoli sup. a 20 t. del comma 2 lettere a) o guidare autobus lettera b) dopo anni 68 si applica la sanzione prevista dall’articolo 116 comma 15-bis euro 1.000,00 ; medesima sanzione si applica se il conducente di cui alla lettera a) circola dopo 65 anni senza attestato annuale o in caso di conducenti di cui alla lettera b) dopo 60 senza attestato annuale)  chiunque  guida veicoli o conduce animali  e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma       da 85,00 a € 338,00. (pagamento entro 5 gg. € 59,50). Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4) (taxi noleggio con conducente KA – KB),  , ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  € 155,00 a  € 624,00. (pagamento entro 5 gg. € 108,50).

(4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  € 38,00 a € 155,00 euro. pagamento entro 5 gg. € 26,60, abrogato).

  1. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41,00 a € 169,00 (pagamento entro 5 gg. € 28,70). se si tratta di veicolo  o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €  100,00 (pagamento entro 5 gg. € 17,50),   se si tratta di animali.
  2. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 116

Modificato dal D. Lgs. 18.4.2011 n. 59

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

  1. 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118bis.
  2. 2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  3. 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
  1. a) AM: (conseguimento anni 14 ) per modalità di conseguimento della patente e relative sanzioni vedere art. 122.

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

  1. b) A1: (conseguimento anni 16).

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2)   tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

Macchine agricole o loro complessi che non superano i limiti di dimensione e di massa del motoveicoli: larghezza 1,60 – lunghezza m. 4 – altezza 2,50 – massa c. p. c. 2,5 t. – velocità 40 Km/h.);

Le patenti di categoria A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente in A. Le patenti di categoria A1 rilasciate dal 1° ottobre, non potranno più trasformarsi in A (circolare n. 45/99 Min. Trasporti del 13 settembre 99). Per tale motivo le patenti A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 devono essere lette come A.

  1. c) A2: (conseguimento anni 18).

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

  1. d) A: (conseguimento anni 24 con accesso diretto; in deroga a tale limite di età i veicoli della categoria A possono essere condotti con patente categoria A2 conseguita da almeno 2 anni previo superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) ( per la loro conduzione bisogna aver compiuto anni 21);

  1. e) B1: (conseguimento anni 16)

quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a),(non leggeri) numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

  1. f) B: (conseguimento anni 18)

 autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

(Non è più previsto che la massa complessiva del rimorchio non debba superare la tara della motrice; sarà quindi opportuno verificare negli abbinamenti dei rimorchi  la massa rimorchiabile di cui all’articolo 63  .

Esempi:

massa complessiva Kg. 3.500 + rimorchio leggero Kg. 750, patente “B”

motrice che traina un rimorchio superiore  a  Kg. 750:

1) se il complesso non supera 3.500 Kg.,  patente  “B”;

2) se il complesso supera 3.500 Kg. ma non 4.250 Kg.;  patente “B” ma è necessaria  una prova di capacità e comportamento e sulla patente sarà indicato il codice comunitario 96 che abilita alla conduzione di tale complesso .

(la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1).

  1. g) BE: (conseguimento anni 18)

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; (in caso di massa superiore serve C1E)

  1. h) C1: (conseguimento anni 18)

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

(Per condurre a 18 anni  autocarri  adibiti al trasporto di cose, le  norme del codice devono essere coordinate con quelle previste dal D. Legislativo 286 e precisamente dall’articolo 18 di cui se ne riporta uno stalcio:

 Articolo 18 comma 2  d. legislativo 286/85, come modificato dal decreto correttivo 16/01/2013 n. 2 ,Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore-

  1. Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
  2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, codice  95, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, codice 107,  e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, codice 107 e del superamento del relativo esame. 
  1. i) C1E: (conseguimento anni 18)

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 Kg.

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg.

  1. l) C: (conseguimento anni 21)

 autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

  1. m) CE:

complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 65 anni di età non è più consentita la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a p. c. superiore a 20 t. Il limite può essere elevato sino a 68 anni  previo visita medica annuale. La circolazione senza l’attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68  si incorre nella sanzione di cui all’articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

  1. n) D1: (conseguimento anni 21)

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni  previo visita medica annuale. La circolazione senza l’attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68  si incorre nella sanzione di cui all’articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

(Per condurre a 21 anni  autobus  adibiti al trasporto pubblico di persone le norme del codice devono essere coordinate con quelle previste dal D. Legislativo 286 e precisamente dall’articolo 18 di cui se ne riporta uno stalcio:

Articolo 18 comma 2  d. legislativo 286/85, come modificato dal decreto correttivo 16/01/2013 n. 2 ,Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore-

  1. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, codice 107 e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, codice 107 e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, codice  95 e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, codice  107 e del superamento del relativo esame.
  1. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
  2. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
  3. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
  1. o) D1E: (conseguimento anni 21)

 complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

 Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni  previo visita medica annuale. La circolazione senza l’attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68  si incorre nella sanzione di cui all’articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

  1. p) D: (conseguimento anni 24)

 autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni  previo visita medica annuale. La circolazione senza l’attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68  si incorre nella sanzione di cui all’articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

(Per condurre a 24 anni  autobus  adibiti al trasporto pubblico di persone il conducente deve essere in possesso della CQC. conseguita almeno da corso accelerato, codice 107. Non necessita CQC per trasporto passeggeri in conto proprio salvo che il conducente sia stato assunto con la qualifica di autista).

(La patente di categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 ricomprende la categoria C. Le patenti D rilasciate dal 1° ottobre 2004 non comprendono più la categoria C. La patente di categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è in possesso della patente categoria D).

  1. q) DE: (conseguimento anni 24)

 complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

 Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni  previo visita medica annuale. La circolazione senza l’attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68  si incorre nella sanzione di cui all’articolo 116 comma 15-bis con sanzione da euro 1.000 entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

  1. 4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio (la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg, abrogato ). Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.
  2. 5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.
  3. 6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
  4. 7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  5. 8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
  6. 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.
  7. 10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.
  8. 11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

La carta di qualificazione del conducente introdotta dal D.Legislativo  21/11/05 n. 286 art.14 è in vigore a partire dal 10 settembre 2008 per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e il 10 settembre 2009 per coloro che trasportano cose. I certificati di abilitazione professionale di tipo KD non saranno più rilasciati dal 10/09/08 mentre i certificati di tipo KC dal 10/09/09. Le patenti di categoria KD conseguite dal 10 settembre 2008, non saranno più convertibili in CQC, pertanto i conducenti dovranno frequentare un corso di formazione iniziale, con esami finali.

  1. 12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. (CFP) Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
  2. 13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
  3. 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12 ( KA – KB – CQC – CFP , se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 € a 1.559, (pagamento entro 5 gg. € 272,30)
  4. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257,00 euro a 9.032,00 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

Si applica l’art. 116 comma 15 nei seguenti casi: (trattasi di illecito penale)

 

  1. a) quando il titolare di patente AM guida veicoli per cui serve una patente di categoria diversa.

 

  1. b) quando la patente è stata revocata a seguito di sanzioni accessorie o per mancanza dei requisiti.

 

  1. c) quando con patente di categoria A1 – A2 – A si conducono veicoli per cui è richiesta la patente categoria B1,  B o superiore.

 

  1. d) quando con patente di categoria B1 o B si conducono veicoli per cui serve la categoria BE.

 

  1. e) quando con patente categoria B1 – B – BE quando è richiesta la patente categoria C1 – C1E – C – CE – D1 – D1E – D – DE.

 

  1. f) quando con patente di categoria C1 o C. si conducono veicoli per cui serve la categoria C1E o

 

  1. g) quando con patente categoria C1 – C1E – C – CE si conducono veicoli per cui serve la patente categoria D1 – D1E – D – DE.

 

  1. h) quando con patente di categoria D1 o D si conducono veicoli per cui serve la categoria D1E o DE.

 

  1. i) quando con patente categoria D1 o D1E – D o DE si conducono veicoli per cui serve la patente di categoria C1  o C1E – C o CE ( le patenti di categoria D rilasciate dal 1° ottobre 2004 infatti non comprendono più la patente  C  se il suo titolare non ne era già prima in possesso.)

 

       15-bis. Il titolare di patente di guida A1 (1) che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero il titolare di patente di guida di categoria B1(1), C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente  la patente di categoria B, C o D è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  1.000,00 a 4.000,00. (riduzione del 30% non consentita)Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) in presenza di conducente minorenne le violazioni dovranno essere contestate  a colui che è tenuto alla sua sorveglianza. Giova precisare che al minore non può essere ritirata o sospesa la patente giusto il disposto dell’articolo 219bis che rimanda all’articolo 128 per la revisione della patente. In caso di guida di veicoli da parte di conducenti privi dell’età prescritta per la  loro conduzione, nei loro confronti oltre alla sanzione di cui sopra, si applica anche l’articolo 115 comma 3.

Non si applica  l’articolo 116 comma 15 ma la sanzione amministrativa di cui all’articolo 116 comma 15-bis, nei seguenti casi:

  1. a) quando con patente categoria A1 si conducono veicoli della categoria A2.

 

  1. b) quando con patente categoria A1 o A2 si conducono veicoli della categoria A.

 

  1. c) quando con patente di categoria B – C1 o C – D1 o D  si conducono veicoli per cui serve la patente di categoria A.

( la patente di categoria B, indispensabile per conseguire le patenti superiori, se  conseguita dal 1° gennaio 1986 al 26 aprile 1988 consente la guida di motocicli di qualsiasi cilindrata, solo in Italia; quindi in tal caso la sanzione di cui sopra non si applica in quanto le patenti di categoria B rilasciate in tale periodo ricomprendono anche la A. Quella conseguita dal 26 aprile in poi consente la guida solo di motocicli con potenza non superiore a 11 KW. e cilindrata non superiore a 125 cmc.. In quest’ultima ipotesi se si superano i limiti sopra riportati e per la cui guida serve la patente di categoria A2 o A scatta la sanzione di cui all’articolo 116 comma 15-bis)

 

  1. d) quando con patente categoria B1 si conducono veicoli per cui serve la

 

  1. e) quando con patente di categoria C1 si conducono veicoli per cui serve la C.

 

  1. f) quando con patente di categoria D1 si conducono veicoli per cui serve la D.
  2. 16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a €  1.600, (pagamento entro 5 gg. € 280,00)
  3. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. (1)
  4.  18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) L’agente accertatore provvede al fermo provvisorio del veicolo per trenta giorni secondo le disposizioni dell’articolo 214, giusto il disposto dell’articolo 224-ter affidando il veicolo per la custodia al proprietario o a persona munita di patente, in mancanza, il veicolo verrà affidato alla depositeria di cui all’articolo 214 bis (custode acquirente).                     

DECRETO LEGISLATIVO  6 settembre 2011, n. 159 (S.O.G.U. n. 226 del 28.9.2011)

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 73 

Violazioni al codice della strada

  1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

MODALITA’ OPERATIVE ART. 116

Art. 116 comma 15

conducente privo di patente perché mai conseguita o revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti.

trattasi di reato, pagamento in misura ridotta non consentito.

Sanzione accessoria

FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER MESI TRE. Il fermo non si applica se il conducente è persona diversa dal proprietario e risulta altresì evidente che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Applicazione del fermo amministrativo in presenza di conducente proprietario:

Nel caso in cui il conducente è anche il proprietario, L’Agente accertatore procede al ritiro del documento di circolazione e  dispone il  fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni, come previsto dall’Art. 214 c.1 e come disposto dall’articolo 224 ter  c.3, con affidamento in custodia al proprietario, o persona idonea se presente o prontamente reperibile che ne assume gli obblighi di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Questa modalità riguarda esclusivamente autoveicoli; macchine agricole e operatrici.

IN CASO DI MOTOVEICOLI E QUINDI: CICLOMOTORI , MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI leggeri e non leggeri, NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE SIA ANCHE PROPRIETARIO, E SOLO IN QUESTO CASO, TROVA APPLICAZIONE   L’ARTICOLO 213 COMMA 2  SEXIES CHE PREVEDE LA CONFISCA IN QUANTO UTILIZZATI PER COMMETTERE UN REATO.

Giova precisare che l’articolo 213 comma 6 del codice della strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata  se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione  non appartiene al trasgressore,  o a persona che ha concorso nella commissione dell’illecito.

Sequestro del motoveicolo finalizzato  alla confisca art. 213 c. 2 sexies  da applicarsi solamente nel caso in cui il conducente è anche  proprietario del mezzo o persona che ha concorso nella commissione dell’illecito.

L’Agente accertatore in caso di ciclomotori (categoria L1e – L2e – L6e ) o motocicli ( categoria L3e – L4e )   procede  al ritiro del documento di circolazione e  dispone il sequestro  mediante  trasporto del veicolo in depositeria  (sives) per 30 giorni, come previsto dall’Art. 213 c.2-quinquies. Successivamente il proprietario può chiederne l’affidamento in custodia.

In caso di tricicli (cat L5e) e quadricicli (cat. L7e) il veicolo dovrà essere affidato a persona prontamente reperibile  che lo custodirà sotto sequestro,  in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio senza possibilità d’uso, o,  in ultima ipotesi, momentaneamente presso la depositeria.

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,delle Comunicazioni

e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/5631/11/101/3/3/9                                                                                    Roma, 24 giugno 2011

OGGETTO:

Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Ulteriori chiarimenti.

Confisca amministrativa dei ciclomotori e dei motoveicoli adoperati per commettere reati.

Come è noto, l’articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell’illecito, e l’uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.

Articolo 118-bis

Modificato dal D. Lgs. 18.4.2011 n. 59

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

  1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, (si intende, , abrogato) per residenza si intende (aggiunto), (oltre quella di cui all’articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche, abrogato ) la residenza normale in Italia di cittadini di (altri, abrogato) Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  2.   Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
  3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.

La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:

per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell’Unione dal momento dell’acquisizione della residenza stessa;
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;
per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida;
per le sanzioni di cui all’art. 126 comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all’art.136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell’Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni.

Articolo 170

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

  1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

  1. Sui ciclomotori e’ vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia (un’) età superiore a (diciotto, abrogato) sedici anni.
  2. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
  3. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
  4. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
  5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81,00 a € 326,00. (pagamento entro 5 gg. € 56,70).  (punti da decurtare 1).

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 161,00 a € 646,00. (pagamento entro 5 gg. € 112,70).

  1. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente (minorenne), minore di anni 16 dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando nel corso di un biennio, con un ciclomotore  o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2 , il fermo amministrativo del veicolo è  disposto per  novanta giorni.