Colpisce la ex moglie al volto ed in altre parti del corpo e la trascina per i capelli cagionandole lesioni fisiche.

(Tribunale Firenze, sez. II, sentenza 21 marzo 2016, n. 1733)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA PENALE – COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Rosa Valotta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

B.M., nato a C. in data (omissis…), ivi residente in Via (omissis…), di fatto domiciliato in via (omissis…); libero, presente. Difeso di fiducia dall’avvocato Michele Nesi, del foro di Firenze, presente.

IMPUTATO

a) del delitto p. e p. dall’art. 572 c.p., perché maltrattava la moglie P.M. ed i figli M. e M., di anni 9 e 11, colpendo la donna in più circostanze con pugni e schiaffi ed ingiuriandola con espressioni quali “puttana, troia, faccia di merda..” e facendo assistere i figli a tali comportamenti.

Condotte che determinavano una condizione di sofferenza morale e fisica da parte delle pp. oo. In Ca. dal 29/01/2011 al maggio 2012.

b) del reato di cui all’art. 3 L. n. 54 del 2006 in relazione all’art. 570 c.p., perché non contribuiva al mantenimento dei figli minori M.. e M.,., omettendo di corrispondere alla moglie separata P.M. l’assegno mensile di € 650 oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute, come stabilito dal Tribunale di Firenze
con decreto nr. 1329/2011 del 2/2/2011.

In Ca., dal febbraio 2011 ad oggi (imputazione a) e b) proc. 1166/13 R. Gen. Trib)

a) art. 612-bis II comma c.p., perché in più circostanze, anche a mezzo telefono, offendeva e minacciava il coniuge separato P.M., pronunciando espressioni quali “troia, puttana, se ti trovo da sola ti violento, ti ammazzo..” ed altre di analogo tenore;

inoltre ed in particolare, in data 23 giugno 2012 si recava nei pressi dell’abitazione della donna e dopo aver picchiato il figlio minore M., colpiva anche la P. cagionandole le lesioni di cui al capo che segue.

Condotta che cagionava a P.M. un perdurante e grave stato di ansia e di paura, tale da farle temere per la propria incolumità e da costringerla a mutare le proprie abitudini di vita nonché
a ridurre all’indispensabile le circostanze in cui si trova da sola.

In Ca., dal giugno 2012 ad oggi.

b) artt. 582,585,576 nr. 1 c.p., perché al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, colpiva P.M. al volto ed in altre parti del corpo e la trascinava per i capelli, cagionandole lesioni fisiche giudicate guaribili in gg 10 come da certificazione medica in atti.

In Ca., il 23 giugno 2012 (imputazione a) e b) proc. 6802/13 R. Gen. Trib)

P.C.: P.M., nata a T. l’ (omissis…), residente in C., via (omissis…), anche quale legale rappresentante dei figli minori B.M.,., nato il (omissis…) e B.M.M., nato il (omissis…); Difeso dall’avv. Manuela Montagni, del foro di Firenze, presente.

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

L’odierno imputato è stato tratto a giudizio con decreto del 6 novembre 2012 emesso ex art. 429 c.p.p. per rispondere dei reati di cui agli artt. 572 e 3 L. n. 54 del 2006 in relazione all’art. 570 c.p., indicati in epigrafe.

All’udienza del 30 gennaio 2014 il difensore dell’imputato ha chiesto la riunione del procedimento n. (omissis…) R. Gen. Trib al procedimento n. (omissis…) R. Gen. Trib., essendo i reati di cui al secondo procedimento (artt. 612-bis, co. 2 e artt. 582,585,576 nr. 1 c.p.) connessi a quelli di cui al primo (artt. 572 e 3 L. n. 54 del 2006 in relazione all’art. 570 c.p.) a carico dello stesso imputato.

Il giudice, sentite le parti, ha disposto la riunione del processo n. 6802/13 R. Gen. Trib. contro l’imputato B.M. per i reati a lui contestati nei capi a) e b) della richiesta di rinvio a giudizio al procedimento n. (omissis…) R. Gen. Trib.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.

In tema di valutazione della prova, le persone offese o danneggiate dal reato assumono, anche quando invochino in sede penale l’accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento od alle restituzioni, la qualità di testimoni con modalità e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale.

Anche nel vigore del nuovo codice di rito, ispirato al sistema del libero convincimento del giudice, va infatti riaffermato il principio che alla formazione di tale convincimento possono concorrere anche le testimonianze delle persone offese, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilità, ponendo in relazione tali testimonianze con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali (Cass. sez. VI 4 novembre 2004 n. 443, sez. IV 13 novembre 2003 n. 16860, sez. III 27 marzo 2003 n. 22848, sez. II 7 novembre 2000 n. 694,22 gennaio 1998 n. 766).

Ed invero alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p., che postulano la presenza di riscontri esterni (Cass. sez. I 4 novembre 2004 n. 46954, sez. III 18 ottobre 2001 n. 43303,24 settembre 1997 n. 8606 e sez. IV 5 febbraio 1997 n. 1027)

Tuttavia, atteso l’interesse di cui essa è portatrice, più rigorosa deve essere la valutazione ai fini del controllo di attendibilità soggettiva ed oggettiva (intrinseca ed estrinseca), da effettuare con ogni necessaria cautela rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, ed opportuno (ma non necessario) appare il riscontro in altri elementi probatori (Cass. sez. III 27 aprile 2006 n. 34110, sez. VI 3 giugno 2004 n. 33162,13 novembre 2003 n. 3348, sez. I 8 marzo 2000 n. 7027, sez. I 17 dicembre 1998 n. 6502, sez. II 11 giugno 1998 n. 3438, sez. VI 28 maggio 1997 n. 4946).

Nel caso di specie, la persona offesa P.M., sentita all’udienza del 25/09/2014, ha riferito di essersi sposata con B.M. nel 1999 e di aver convissuto con il marito fino al 2010. Dalla loro unione erano nati due figli, B.M. il 2/10/2000 e B.M.M. il (omissis…). La relazione tra i due, fin dai primi giorni di matrimonio, era stata caratterizzata da alti e bassi. La persona offesa ha descritto il B. come una persona molto buona e gentile ma, in alcune occasioni e senza particolari motivi scatenanti, l’uomo poneva in essere comportamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti e in quelli dei figli.

In particolare, la P. ha raccontato che, durante il periodo di convivenza (dal 1999 al 2010), il marito si irritava per un nonnulla; egli era in grado di arrabbiarsi in modo furibondo se la pasta non era buona o se, ad esempio, non gli piaceva un programma televisivo. Il B., quando era preso da questi scatti d’ira, offendeva la moglie con parole del tipo “Puttana, troia”, oppure, poiché la P. è invalida dalla nascita, egli si rivolgeva a lei pronunciando frasi quali “fai schifo”, “persone come te non dovrebbero essere a questo mondo”,

Quando la discussione degenerava, poteva accadere che l’uomo colpisse la moglie con calci e pugni, o le mettesse la testa dentro il water e tirasse lo sciacquone.

Successivamente alla nascita dei figli la persona offesa si era recata due volte al Pronto Soccorso poiché il B. l’aveva picchiata. Una volta, nel 2003 o 2004, l’uomo aveva colpito il volto della P. con la mano, facendole un occhio nero; in un’altra occasione, nel 2008, egli le aveva provocato la frattura del naso.

La persona offesa ha raccontato che dagli occhi rossi e dalla saliva agli angoli della bocca, essa si accorgeva che il marito stava per infuriarsi e per picchiarla. Questi episodi di violenze fisiche potevano accadere circa sei o sette volte nell’arco di un mese durante il matrimonio; le offese verbali, invece, avvenivano quotidianamente.

Il B., talvolta, poneva in essere atteggiamenti violenti anche nei confronti dei figli; egli li rimproverava dandogli dei pizzichi sul corpo, oppure torceva loro il braccio fermandoglielo dietro la schiena. In presenza dei bambini egli aveva offeso la P. con frasi del tipo “sei un figlio di puttana perché tua madre è una puttana”.

Detti comportamenti nei confronti dei figli avvenivano meno frequentemente rispetto a quelli che il B. poneva in essere nei confronti della P.; quando ciò accadeva quest’ultima si frapponeva tra lui e i bambini per evitare che essi subissero le violenze del padre.

La persona offesa ha riferito, inoltre, che, nel 2009 o 2010, non riuscendo più a sopportare le continue offese e le violenze, aveva manifestato più volte al marito la volontà di separarsi. A quel punto, l’uomo aveva cominciato a minacciare la moglie, ripetendole assiduamente che, se essa lo avesse lasciato, egli le avrebbe portato via i bambini.

In particolare, il B. aveva asserito che, poiché suo padre lavorava presso la Asl, egli aveva delle conoscenze tra gli assistenti sociali grazie alle quali avrebbe potuto facilmente ottenere l’affidamento esclusivo dei figli. L’imputato era riuscito a convincere la P. che i bambini non le sarebbero mai stati affidati poiché, a causa della sua invalidità (displasia all’anca), non se ne sarebbe potuta occupare.

La persona offesa ha riferito che, nonostante le vessazioni e le umiliazioni subite, era rimasta insieme al B. per paura che le portassero via i bambini.

Nell’ottobre del 2010 i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente; il 25 gennaio 2011 c’era stata l’udienza presidenziale e, in data 2 febbraio 2011, il Tribunale aveva emanato il relativo provvedimento di omologa.

La p.o. ha riferito che, nonostante lei e il marito avessero presentato ricorso di separazione, l’uomo si era convinto che essa non fosse realmente intenzionata a lasciarlo e che, anche dopo l’omologa, i due avrebbero continuato a stare insieme. Per questa ragione il B. era rimasto a vivere in casa con la P. ed i figli fino al gennaio del 2011.

La p.o. ha affermato che gli episodi di violenza che il B. aveva posto in essere nei suoi confronti nel periodo di convivenza erano stati sporadici, ma la situazione era degenerata, divenendo insopportabile, a partire dal gennaio 2011, quando il B. si era reso conto che la separazione sarebbe stata effettiva.

La donna ha raccontato di un episodio avvenuto il 4 gennaio 2011, nel quale il B. aveva usato violenza nei confronti del figlio M.. Quel giorno era il compleanno di M. e il padre, nonostante piovesse a dirotto, si era intestardito nel voler uscire con i bambini per comprare la torta.

I bambini, avvertendo che il padre era molto nervoso, non appena scesi, erano subito tornati indietro e M. aveva suonato al citofono. La P., a quel punto, aveva sentito delle grida tramite la cornetta e, allarmatasi, aveva chiesto al bambino cosa stesse succedendo. Poiché il piccolo non rispondeva, la madre ed una vicina, Filingeri Provvidenza, si erano affacciate dal balcone ed avevano visto il B. che sbatteva con forza il figlio M. contro il portone.

Il 29 gennaio 2011 era accaduto un grave episodio di violenza per il quale la persona offesa, in data 31 gennaio 2011, aveva sporto querela. La donna ha raccontato che il B. era uscito per andare a prendere i bambini alla lezione di catechismo e, al suo rientro in casa, essa stava preparando il pranzo. A quel punto, M. e M. si erano seduti a tavola con la madre, mentre il B. era rimasto in piedi, vicino al termosifone, dalla parte opposta del tavolo. Uno dei figli aveva invitato il papà a sedersi e a pranzare con loro ma l’uomo gli aveva risposto: “non mi rompere il cazzo”. Il B., dopo che il piccolo gli aveva chiesto di non utilizzare quel linguaggio, era andato su tutte le furie e, all’improvviso, aveva cominciato a scagliare contro la P. i piatti, le posate, e quanto altro aveva trovato sulla tavola.

La donna, terrorizzata, aveva preso i bambini e si era rifugiata nella loro cameretta ma non si era potuta chiudere dentro poiché non c’era la chiave. Il B., allora, li aveva raggiunti ed aveva picchiato la P., l’aveva presa per il collo e poi sbattuta contro uno specchio appeso al muro, nel tentativo di strozzarla. Egli aveva lasciato la presa solo dopo che M., il figlio maggiore, aveva colpito il padre con il proprio braccio ingessato. Il B., nonostante ciò, aveva continuato a percuotere la dorma; dopodiché, si era diretto in cucina ed aveva chiamato egli stesso i Carabinieri avvisandoli che stava litigando con la moglie.

Giunti gli operanti, il Maresciallo aveva chiamato l’ambulanza e la P. era stata portata al Pronto Soccorso.

Dopo questo episodio il B. aveva lasciato la casa familiare.

La persona offesa ha raccontato, poi, un fatto avvenuto il 4 aprile 2011, per il quale essa aveva sporto querela in data 6 aprile 2011. Quel giorno il B. si era presentato sotto casa della P. e, dopo aver suonato il citofono, aveva detto alla donna di scendere poiché doveva consegnarle la somma di 80 € Essa, allora, era scesa ed aveva schiuso il portone d’ingresso per prendere il denaro; a quel punto, il B., colpendo violentemente la porta, era riuscito ad entrare e si era avventato su di lei. La P. si era precipitata verso l’ascensore e il B. l’aveva inseguita salendo per le scale. Mentre era in ascensore la donna aveva chiamato a gran voce la vicina di casa, I.C., che si trovava all’interno del suo appartamento, per chiederle aiuto. La vicina, uscita di casa, aveva visto il B. afferrare per il collo la P. e spingerla con violenza dentro la cabina dell’ascensore.

Un altro episodio era accaduto il 23 giugno del 2012, quando il B. stava riportando i bambini a casa della P.. Quest’ultima, quel giorno, si trovava in casa ed aveva sentito delle grida provenire dall’esterno; affacciatasi, la donna aveva visto l’ex marito che colpiva con uno schiaffo il figlio maggiore, M.,., al quale, per la violenza del colpo, erano caduti gli occhiali. Immediatamente, la P. era scesa e, insieme a lei, era corsa al piano terra anche la vicina di casa, I.C..

A quel punto, mentre la I. aveva allontanato i bambini dal padre, la P. aveva cercato di calmare il B. ma egli l’aveva aggredita prendendola a schiaffi e tirandola per i capelli; la donna, caduta a terra, era stata presa a calci dall’ex marito.

Poco dopo, erano intervenuti altri vicini, P.F. e P.B., che avevano chiesto al B. cosa fosse accaduto. Dopodiché, era giunta l’ambulanza e la P. era stata portata al Pronto Soccorso. Successivamente, in data 10/7/2012, la persona offesa si era recata dai Carabinieri per sporgere querela per questi fatti.

La p.o. ha riferito che il B., a partire dal 29 gennaio 2011, data in cui l’uomo aveva lasciato la casa coniugale, aveva posto in essere una condotta fortemente persecutoria nei confronti della medesima. Egli chiamava la donna fino a cinquanta volte al giorno, sia con il proprio numero telefonico che con il privato. In alcune telefonate egli non parlava, in altre, invece, la offendeva con frasi del tipo “Puttana, tanto lo so che sei in casa a scopare, tanto lo so che sei una troia, tanto la tua casa è piena di uomini.

L’imputato, poi, si faceva trovare sempre nei pressi dell’abitazione della P.; talvolta si recava a trovare persone che abitavano nello stesso palazzo, altre volte si appostava sotto casa sua nascondendosi tra i cespugli o dietro alle auto. In alcune occasioni le citofonava e poi le lasciava oggetti davanti alla porta di casa. Una volta la donna aveva trovato della colla all’interno della serratura ed una vicina le aveva riferito di aver visto il B. armeggiare sul suo portone.

L’ex marito, inoltre, l’aveva minacciata più volte di ammazzarla investendola con la macchina.

Detti comportamenti del B. avevano portato la persona offesa a vivere in uno stato di paura costante; essa non usciva mai da sola per il timore di incontrarlo e che egli le facesse del male.

L’uomo, infatti, seguiva la P. non appena usciva di casa e si recava in tutti i luoghi dalla stessa frequentati.

La persona offesa, infine, ha riferito che l’imputato aveva smesso gradualmente di ossessionarla e molestarla, cessando del tutto di porre in essere tali condotte nell’estate del 2013.

Per ciò che riguarda la propria situazione finanziaria, la P. ha affermato di trovarsi in gravi difficoltà economiche. In costanza di matrimonio il B. aveva lavorato come fornaio o come metalmeccanico ed aveva sempre contribuito ai bisogni della famiglia. Successivamente, con la separazione consensuale era stato stabilito che l’imputato versasse per il mantenimento dei figli complessivamente la somma di 650 € mensili.

Nei mesi seguenti, tuttavia, il B. aveva asserito di essere disoccupato e non aveva mai versato l’assegno di mantenimento di 650 € in favore dei figli, ma aveva realizzato dei pagamenti sporadici, direttamente a mani della ex moglie, a volte di 100 o di 50 €, altre volte anche solo di 10 o 20 € La p.o. ha riferito che da qualche mese riceve mensilmente dall’ex marito la somma di 250 €

La P. ha affermato di avere, come unica entrata, una pensione di invalidità di 280 € mensili e di non riuscire a trovare un lavoro, nonostante abbia cercato un’occupazione lavorativa per la categoria protetta di cui fa parte, anche tramite l’aiuto dei servizi sociali.

Per tali ragioni la p.o. dal momento della separazione è stata costretta a chiedere aiuti economici ai propri familiari. In particolare, la donna ha riferito che, dopo aver ricevuto lo sfratto per morosità dalla casa popolare in cui vive, aveva chiesto un prestito al fratello di 3000 €, al fine di pagare gli arretrati del canone di locazione e rimanere in quell’alloggio con i figli. Al momento la P. paga un canone di locazione di 300 € mensili.

La p.o., con riguardo alla situazione economica dell’imputato, ha riferito che il B. lavora presso il calzaturificio di sua madre.

Alla medesima udienza è stato sentito anche il teste B.P., vicino di casa della persona offesa. Egli ha dichiarato di abitare al pianterreno all’esterno del palazzo, mentre l’abitazione della P. è situata al primo piano dello stabile. Il B. aveva conosciuto gli ex coniugi nel 2009, quando si era trasferito nella casa popolare vicino alla loro; tra lui ed il B. vi era un comune rapporto di vicinato, ogni tanto si erano incontrati al bar ed avevano preso un caffè insieme.

Il teste ha riferito di non aver mai assistito a litigi tra l’imputato e la persona offesa e di non aver mai udito grida o rumori provenire dall’appartamento in cui i due convivevano, anche perché il suo appartamento non è contiguo al loro ma si trova all’esterno del palazzo.

In riferimento all’episodio accaduto il 23 giugno 2012, il B. ha raccontato che, quel giorno, mentre tornava a casa con la propria auto, aveva visto la P. distesa a terra; vicino a lei c’era I.C., poco distante c’era il B.. Il teste, allora, si era diretto immediatamente verso la donna per soccorrerla e, poiché la stessa non riusciva ad alzarsi, l’uomo aveva chiamato il 118. Poco dopo erano intervenuti i Carabinieri, chiamati dal B.. La I. aveva detto al B. che la P. era stata spinta a terra dall’ex marito.

Il teste P.F. ha riferito di abitare in una casa popolare dal 2008, sita al piano di sotto rispetto all’appartamento dei B.. Anche gli ex coniugi si erano trasferiti in quello stesso anno nella casa popolare a loro assegnata.

Il teste aveva assistito all’episodio accaduto il 23 giugno 2012 nel quale il B. aveva spinto a terra la P.. Egli, mentre si trovava nella propria abitazione, aveva udito delle grida provenire dall’esterno ed aveva riconosciuto la voce del B. che rimproverava i figli poiché avevano staccato dei calcinacci da una facciata di un palazzo. Ad un certo punto, si era affacciata dal proprio terrazzo la P., che aveva cominciato ad urlare in direzione del B. frasi del tipo “te i miei figli non li tocchi!”, “lasciali stare”, “è un continuo picchiare la gente!”.

Il P., affacciatosi alla finestra, aveva visto la P. che camminava in direzione dell’ex marito e, una volta di fronte a lui, egli l’aveva spinta facendola cadere a terra. A quel punto, il vicino era uscito di casa e si era precipitato verso i due per cercare di placare gli animi; il P. aveva anche dato due schiaffi al B..

Il teste ha riferito che, sin dall’inizio della loro convivenza, egli aveva sempre sentito dal proprio appartamento il B. e la P. discutere molto; i litigi erano aumentati nei sei mesi precedenti all’episodio del 23 giugno del 2012. In particolare, l’imputato si era recato spesso sotto casa della

P. ed aveva urlato in direzione della stessa offese del tipo “troia, puttana, vai solo coi marocchini”. Una volta, il teste aveva sentito il B. minacciare di morte l’ex moglie pronunciando la frase “prima o poi ti ammazzo”. Dopo l’episodio del 23 giugno 2012 il P. non aveva più visto il B. nei pressi dell’abitazione della P..

Con riferimento al comportamento dell’imputato verso i figli, il teste ha riferito di non aver mai visto il B. picchiare i bambini ma spesso lo aveva visto rimproverarli o portarli con forza verso casa se essi non volevano salire. Il figlio M. aveva confidato al P. di non aver un buon rapporto con il padre, mentre M. non si era mai espresso in proposito.

Il teste P.C., fratello della persona offesa, ha riferito che, a partire dal gennaio 2011, egli era stato contattato dalla sorella più volte a causa di violenti litigi avvenuti tra la stessa ed il B.. In un episodio, accaduto nel gennaio-febbraio 2011, il P. si era recato a casa di M. poiché essa aveva subito un’aggressione da parte dell’ex marito. Presso l’abitazione egli aveva trovato la sorella con i Carabinieri e, quest’ultima, gli aveva detto di essere stata picchiata dal B.. Successivamente, la donna era stata portata al Pronto Soccorso.

M. non aveva mai raccontato al fratello della difficile relazione che c’era tra lei e l’ex marito, tuttavia, egli si era accorto che la sorella non era serena. Dopo il fatto accaduto nel gennaio 2011 la persona offesa si era confidata con il fratello raccontandogli che l’ex marito, spesso, l’aveva offesa con parole del tipo “puttana, troia, bocchinara” e che, in alcune occasioni, l’aveva picchiata. Nella primavera-estate del 2011, inoltre, la P. si era fatta accompagnare dal fratello ovunque dovesse andare poiché aveva il terrore di incontrare il B. e di essere aggredita da lui. Il P., pur abitando a Montecatini, distante 40 km da Castelfiorentino, si era recato molte volte a casa della sorella e vi era rimasto ogni fine settimana per aiutarla e proteggerla.

I bambini, in particolare M., avevano riferito allo zio che il padre picchiava la madre e che offendeva loro con parole del tipo “scemo”, “deficiente

Il P. dal momento in cui la sorella e il B. si erano separati, aveva aiutato economicamente la donna poiché l’ex marito non aveva mai corrisposto l’assegno di mantenimento previsto in favore dei figli. Il fratello, infatti, aveva sostenuto spese scolastiche per i bambini e provveduto ad acquistare loro capi di abbigliamento e regali per le varie feste e ricorrenze. Il P., inoltre, aveva fatto un prestito alla sorella per evitare che fosse eseguito lo sfratto della famiglia dall’abitazione di Via (omissis…).

All’udienza dell’8/01/2015 è stata sentita Fi. Pr., vicina di casa della persona offesa. La teste ha riferito di conoscere i B. già da quando abitavano a Castello Alto, successivamente, nel 2008, sia la Filingeri che i coniugi B. si erano traferiti a vivere presso delle case popolari in Via (omissis…)., a Castelfiorentino. Durante il periodo di convivenza della coppia, la Filingeri, il cui appartamento è situato al piano terreno, sottostante rispetto a quello dei B., sito al primo piano, aveva udito spesso i coniugi litigare.

In un’occasione, nel 2011, la teste aveva udito le voce dei bambini M. e M. che piangevano e dicevano al padre di non picchiare la madre. Successivamente, presso l’abitazione erano giunti i Carabinieri e l’ambulanza. Nello stesso anno la donna aveva notato spesso il B. sotto casa della P. e, talvolta, li aveva visti litigare; in un’occasione il B. aveva dato una spinta all’ex moglie e l’aveva fatta cadere a terra.

La teste I.C. ha riferito di essere un’amica di famiglia degli ex coniugi e di vivere a Montaione, un paese distante 8 km da Castelfiorentino.

La I. aveva sempre frequentato la casa di Via (omissis…). dove abitava la famiglia B. e, quasi quotidianamente, i bambini le dicevano che il padre trattava male sia loro che la madre. In particolare, il B., in alcune occasioni, aveva preso i bambini per le orecchie o per le braccia e li aveva strattonati.

La teste ha riferito di aver assistito ad un litigio avvenuto tra il B. e la P. in data 6 aprile 2011. Quel giorno la I. si era recata presso l’abitazione della persona offesa nel primo pomeriggio per farle visita ed aveva visto il B. che offendeva la donna. Successivamente, l’uomo se l’era presa anche con la I. ed aveva rivolto loro frasi offensive e minacciose del tipo “Puttana…tanto lo so che vu siete in casa voi due a fare i pompini, tutte e due, siete due maiale, io tanto vi ammazzo”.

Il 23 giugno 2012 la teste aveva assistito ad un altro episodio nel quale il B. aveva aggredito la P.. Quel giorno lei e M. erano in casa ed avevano sentito delle urla provenire dall’esterno; affacciatesi al balcone, avevano visto il B. dare uno schiaffo al figlio M.. Le due donne erano scese immediatamente per soccorrere il bambino ed il B. aveva colpito l’ex moglie con una spinta facendola cadere a terra. La I., allora, aveva cercato di rassicurare i bambini poiché stavano piangendo disperatamente; altri vicini, intervenuti successivamente, avevano cercato di riportare l’uomo alla calma. La P., poco dopo, era stata portata al Pronto Soccorso.

B.G., sentita alla stessa udienza, ha riferito di essere un’amica della persona offesa e di conoscerla già da prima che si trasferisse con la famiglia a Ca.. La teste ha raccontato che, all’incirca quando il figlio M. aveva quattro anni, aveva visto la P. con dei lividi sul corpo e i bambini le avevano detto che il papà l’aveva picchiata.

La teste non aveva mai assistito a litigi tra gli ex coniugi, tuttavia, in data 24 giugno 2012, essa si era recata a casa di M. per festeggiare il proprio onomastico. Durante il pranzo la P. aveva ricevuto una telefonata da parte del B. e, ad un certo punto, la B. aveva sentito la donna avvisare il marito che avrebbe chiamato i Carabinieri; essa aveva inserito il vivavoce ed il B. aveva pronunciato la frase: “non c’è bisogno perché io sono già in caserma e i Carabinieri stanno ascoltando

In un’occasione nel 2012 la B. era stata contattata telefonicamente dal bambino più grande, M.; egli le aveva detto che la madre era stata picchiata dal padre e, per questo motivo, la stavano portando al Pronto Soccorso di Em..

La teste, poi, ha riferito che nel 2012 la persona offesa l’aveva contattata diverse volte per chiederle di accompagnarla nei luoghi dove doveva recarsi; essa, infatti, non si sentiva sicura ad uscire da sola poiché aveva paura di incontrare il marito.

Il teste G.A. ha riferito di conoscere la P. e il B. da circa dieci anni. Egli ha affermato che in un’occasione, nel 2011, quest’ultimo gli aveva confidato che la moglie lo tradiva. Uno dei figli aveva detto al padre di aver trovato delle mutande da uomo in casa e di aver visto la madre fare sesso orale sul divano di casa loro con un’altra persona.

Il teste B.F. ha affermato di conoscere B.M. da circa quattro anni e che l’uomo, nel maggio-giugno del 2011, gli aveva chiesto di appiccare il fuoco all’auto di P.C., fratello della persona offesa, e a quella del nuovo compagno della donna, tale M.; in cambio di ciò il B. gli avrebbe consegnato la somma di 250 € prima dell’azione delittuosa, e, al compimento della stessa, altri 250 €

Il B., tuttavia, aveva parlato con la P. ed aveva deciso di rifiutare l’offerta.

Il teste ha riferito, altresì, di aver visto talvolta dei lividi sul corpo della donna ma di non sapere come se li fosse procurati.

La teste I.J. ha riferito di essere molto amica di P.M. e di conoscerla da circa dieci anni. In due o tre telefonate, tramite l’utilizzo del vivavoce, la teste aveva sentito il B. offendere e minacciare l’ex moglie.

In un’occasione il B. aveva riportato uno dei bambini a casa e, poiché il piccolo stava piangendo, la donna gli aveva chiesto cosa fosse successo. Il B., allora, aveva cominciato a gridare in direzione della persona offesa asserendo di potersi comportare come voleva con i suoi figli; contestualmente, l’uomo l’aveva insultata dandole della “stronzo” e della “puttana”.

La teste ha riferito, inoltre, che la P. le aveva raccontato che il marito la picchiava. In alcune occasioni erano stati i figli a raccontarle di comportamenti aggressivi e violenti posti in essere dal padre nei confronti della madre. In particolare, nel 2012, uno dei bambini aveva contattato telefonicamente la I. per dirle che stavano portando la mamma all’ospedale poiché il B. l’aveva picchiata. Un analogo episodio era accaduto già uno o due anni prima, nel 2010 o 2011, secondo il ricordo della teste.

L’I. ha riferito che la P. era terrorizzata all’idea di uscire di casa da sola ed era sempre in cerca di qualcuno che la accompagnasse. Il B., infatti, aveva posto in essere una condotta di molestie nei confronti della donna; egli le faceva trovare frequentemente oggetti, come ad esempio preservativi nuovi o usati, nella cassetta della posta.

La teste, infine, ha affermato di essere venuta a conoscenza, tramite terze persone, che il B. aveva chiesto ad un uomo pregiudicato di incendiare, non solo le automobili dei familiari di M., ma anche quella di sua mamma, Filingeri Provvidenza.

Il teste R.R., Ma. dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Castelfiorentino ha riferito di aver effettuato un intervento presso l’abitazione della famiglia B. in data 29 gennaio 2011. Il richiedente era B.M. che aveva riferito ai Carabinieri di una lite in corso tra lui e la moglie. Giunti sul posto, gli operanti avevano trovato piatti rotti e residui di cibo sulle pareti. Entrambi i coniugi erano molto agitati e si insultavano; la P. piangeva e diceva di essere stata malmenata dal marito, mentre il B. accusava la moglie di avere relazioni extraconiugali. Tutto ciò era accaduto alla presenza dei bambini i quali facevano cerchio attorno alla madre come per proteggerla. Successivamente, la donna era stata portata al Pronto Soccorso.

Il Maresciallo ha riferito, inoltre, di aver effettuato un intervento anche in data 4/01/2012. L’imputato si era recato a casa della P. per riportarle i bambini e, in quell’occasione, si era scatenata una discussione tra lei e il B.. All’arrivo dei Carabinieri la donna era in lacrime ma non aveva segni di violenze sul corpo.

All’udienza del 23/4/2015 si è volontariamente sottoposto ad interrogatorio l’imputato B.M.. Egli ha affermato di essersi sposato con P.M. il 3 giugno 2000 e di aver convissuto con la stessa, a casa dei propri genitori, fino al 2004, anno in cui i due si erano trasferiti a vivere a casa della nonna del B.. In questi primi anni di matrimonio la P. aveva assunto un atteggiamento di disinteresse nei confronti della famiglia; essa stava tutto il giorno fuori casa, in giro con gli amici, e non si occupava adeguatamente dei bambini. Anche quando la coppia si era trasferita a vivere a Castelfiorentino la situazione non era migliorata e, talvolta, avvenivano dei litigi. Il B. aveva scoperto che la moglie lo tradiva con un altro uomo; dapprima, egli aveva deciso di rimanere con lei per il bene dei figli, successivamente, tuttavia, non riuscendo a sopportare la situazione, aveva deciso di chiedere la separazione. Una sera, infatti, tornato a casa dal lavoro, il B. aveva trovato la moglie a letto con il suo amante.

Nel gennaio del 2011 c’era stata la separazione consensuale con la quale si era stabilito che egli dovesse versare l’importo di € 350 in favore dei figli, metà della sua busta paga. Il B., in quel periodo, lavorava presso la Cooperativa logistica fiorentina, successivamente alla separazione, tuttavia, egli era stato licenziato ma continuava a percepire un’indennità di disoccupazione. I mesi di febbraio e marzo egli aveva versato regolarmente l’assegno di mantenimento, previsto in favore dei figli, alla P.. Successivamente, fino al giugno 2011, il B. era stato disoccupato e non era riuscito a pagare l’intero importo dovuto; egli aveva consegnato le somme di 20,30,140 o 150 €, ogni mese, a mani della moglie.

Nel giugno 2011 il B. aveva trovato un nuovo lavoro presso un panificio a Montaione. Nei mesi di giugno, luglio, agosto, il B. aveva versato alla moglie l’intero importo della propria busta paga,1200 € L’imputato, poi, era stato nuovamente licenziato ma, fino all’ottobre 2012, grazie al modesto aiuto economico dato dai propri genitori, aveva sempre consegnato sporadicamente somme di denaro alla moglie, pur se inferiori all’importo stabilito nell’accordo di separazione. Egli ha riferito inoltre di aver pagato una bolletta dell’acqua, di aver comprato la caldaia, di aver fatto intestare a suo nome il contratto per la fornitura del gas e di aver sostenuto le spese di una gita scolastica per il figlio M..

Dall’ottobre del 2012 il B. versa mensilmente la somma di 250 € alla P..

L’imputato ha riferito che a fine gennaio 2011 era accaduto un episodio nel quale aveva litigato con la moglie. Uno dei bambini, infatti, aveva detto al padre di essere stato picchiato dal nuovo compagno della madre; il B., quindi, aveva chiesto spiegazioni alla donna. Quest’ultima, arrabbiatasi, aveva lanciato contro il marito il piatto con il cibo del pranzo e, scatenatasi una lite, i due si erano colpiti reciprocamente con spinte. Il giorno successivo a questo episodio il B. era andato via di casa ed era andato ad abitare con i propri genitori in campagna, a tre chilometri da Castelfiorentino. L’imputato ha riferito, inoltre, di non avere la patente e di aver sempre compiuto i suoi spostamenti facendosi accompagnare dai propri genitori.

In riferimento all’episodio accaduto il 4 aprile 2011, il B. ha raccontato di essersi recato a casa della P. per darle dei soldi. La donna si era innervosita e l’uomo, per evitare di litigare, era andato via velocemente.

In data 4 gennaio 2012 – secondo il ricordo dell’imputato – il B. era uscito con i bambini per comprare la torta di compleanno al figlio M.; quel giorno stava piovendo e M., all’improvviso, era scappato da sotto l’ombrello. Il padre, allora, lo aveva rimproverato ed egli gli aveva risposto che la mamma lo aveva autorizzato a comportarsi male con lui. Per tale ragione, poco dopo, l’uomo aveva litigato con la P. e i due si erano offesi reciprocamente.

L’imputato, poi, ha riferito sull’episodio avvenuto il 23 giugno 2012, nel quale il figlio M., giocando con il pallone da calcio insieme ad altri bambini, aveva rovinato la facciata di un palazzo. Il B. aveva sgridato i bambini e, ad un certo punto, aveva visto la P. e la vicina di casa, I.C., che si avvicinavano a lui con fare aggressivo. In particolare, M. stava agitando in aria la stampella e, perdendo l’equilibrio, era caduta a terra.

Il B. ha affermato che dal gennaio del 2011 egli aveva ricevuto numerose telefonate e messaggi da parte della P.; talvolta, si era trattato di telefonate mute, talaltra egli era stato contattato da uomini che lo schernivano; in una telefonata un uomo gli aveva detto la frase; “te la campi, io la scopo”. Egli, tramite sms, era stato chiamato con gli appellativi di “avvocatuccio”, “barbone”.

Il B. ha dichiarato di non aver mai né percosso né minacciato la P..

C.C., madre dell’imputato, è stata sentita alla medesima udienza, essa ha raccontato che il figlio e la P. litigavano spesso per problemi economici; in numerose occasioni il B. aveva chiesto ai propri genitori dei prestiti di denaro. In riferimento ai rapporti con i figli, M. era sempre stato un padre premuroso.

Nel gennaio 2011, il B., a seguito della separazione dalla moglie, era tornato a vivere con i propri genitori, in un paese distante circa 3 km da Castelfiorentino. Egli, non avendo la patente, compiva ogni suo spostamento in auto con la C. oppure con il padre, B.M..

La teste ha affermato, altresì che il B., nei periodi in cui aveva lavorato, aveva versato il suo intero stipendio alla P.. Nei periodi di disoccupazione l’uomo aveva svolto lavoretti saltuari e, in ogni caso, aveva sempre cercato di dare delle somme di denaro, pur non cospicue, alla ex moglie. In un’occasione, al fine di consegnare alla donna del denaro per i figli, aveva venduto il proprio computer.

Nel 2013 il figlio aveva nuovamente trovato lavoro e, da quel momento, ricevendo uno stipendio di 500 € mensili, aveva sempre versato alla P., ogni mese, la somma di 250 €

Il padre dell’imputato, B.M., ha raccontato che il figlio aveva un ottimo rapporto con M. e M. ma, spesso, aveva problemi con la P.. La donna, infatti, chiedeva continuamente denaro al marito che utilizzava per acquistare beni non di prima necessità per se stessa, come ad esempio creme per massaggi o biancheria intima.

Valutazione delle prove e configurabilità dei reati in contestazione.

Alla luce delle circostanze esposte questo Giudice ritiene di provvedere con la formula indicata nel dispositivo.

Con riguardo al delitto di cui al capo a), come è noto, il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell’integrità fisica o morale, della libertà e del decoro delle persone e della famiglia, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e le vittime (Cass. sez. VI 89/181768).

Vi rientrano, pertanto, le percosse, le ingiurie e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di umiliazione che cagionano durevole sofferenza morale (Cass. sez. III 15 marzo 1985).

Dette condotte integrano la fattispecie in parola, purché caratterizzate dal requisito della abitualità.

Il reato, infatti, sussiste in presenza di plurimi fatti, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell’antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell’elemento intenzionale (Cass. sez. VI 86/175315), in modo che i singoli atti vessatori siano uniti tanto da un legame di abitualità (elemento oggettivo), quanto dalla coscienza e volontà (elemento soggettivo) di porre in essere tali atti.

Nel caso di specie, la persona offesa, moglie di B.M., ha dichiarato in udienza di non aver subito ad opera del coniuge, nel periodo in contestazione (dal 29 gennaio 2011 al maggio 2012), in cui l’uomo aveva lasciato la casa coniugale, violenze fisiche ripetute nel tempo – al di fuori dei singoli episodi riferiti in aula – né sistematiche umiliazioni e offese.

Più in particolare, la donna ha precisato di essere stata percossa da B.M. solo due volte durante l’arco temporale tra il 29 gennaio 2011 e il maggio 2012; un episodio era accaduto in data 29 gennaio 2011, per il quale la p.o. aveva presentato querela in data 31 gennaio 2011, mentre l’altro era avvenuto in data 4 aprile dello stesso anno, e la relativa querela era stata sporta il 6 aprile 2011.

Dalle dichiarazioni rese della stessa persona offesa è emerso che, al di fuori dei singoli episodi di violenze riferiti in aula, la relazione tra gli ex coniugi, nel periodo in contestazione, era caratterizzata da continui litigi verbali, durante i quali il B. e la P. si offendevano reciprocamente. In particolare, tali violente discussioni avvenivano quando il B. andava a prendere o a riportare i bambini a casa della P. o quando si recava dalla ex moglie per consegnarle somme di denaro.

Tali discussioni si verificavano soprattutto a causa della gelosia dell’uomo che accusava la ex moglie di avere relazioni con altri uomini.

Con riferimento al delitto di maltrattamenti contestato in danno dei figli minori M.. e M.,., la persona offesa ha dichiarato che il padre non li aveva mai picchiati ma, quando si innervosiva, poteva capitare che desse loro pizzichi, tirate di orecchie, oppure che li afferrasse con forza per le braccia (“io non ho detto che li ha picchiati, io he detto che li ha tirati per un orecchio o gli ha messo le braccia dietro, o li ha pizzicati, non ho detto picchiati, io picchiati non l’ho detto. Ho detto che aveva degli atteggiamenti verso i bambini che erano sbagliati” “quando il B. era tranquillo era una persona socievole, ci si stava bene e anche i bambini stavano bene con lui. Ma nei momenti in cui il B. aveva i suoi atteggiamenti, i suoi nervosismi, non gli si poteva stare vicino e le sue reazioni erano queste, pizzichi e tirate di orecchie e braccia dietro la schiena”; cfr. verbale del 25/09/2014 pp. 36-37.)

Dalle deposizioni degli altri testimoni non sono emerse circostanze difformi da quanto raccontato dalla persona offesa.

Il teste B.P., vicino di casa della persona offesa, ha riferito di non aver mai assistito a litigi tra l’imputato e la persona offesa e di non aver mai udito grida o rumori provenire dall’appartamento in cui i due convivevano, anche perché il suo appartamento non è contiguo al loro ma si trova all’esterno del palazzo.

Con riferimento al comportamento dell’imputato verso i figli, il teste ha riferito di non aver mai visto il B. picchiare i bambini ma, spesso, lo aveva visto rimproverarli o portarli con forza verso casa se essi non volevano salire.

Il teste P.C., fratello della persona offesa, ha riferito che, a partire dal gennaio 2011, egli era stato contattato dalla sorella più volte a causa di violenti litigi avvenuti tra la stessa ed il B.. In un episodio, accaduto a fine gennaio del 2011, il P. si era recato a casa di M. poiché essa aveva subito un’aggressione da parte dell’ex marito.

Filingeri Provvidenza, vicina di casa della persona offesa ha riferito sullo stesso episodio avvenuto a fine gennaio 2011, nel quale la teste aveva udito le voce dei bambini M. e M. che piangevano e dicevano al padre di non picchiare la madre.

La teste I.C., amica di famiglia degli ex coniugi B. aveva sempre frequentato la loro casa di Via (omissis…) dove e, in diverse occasioni, i bambini le avevano detto che il padre trattava male sia loro che la madre. In particolare, il B. aveva preso i bambini per le orecchie o per le braccia e li aveva strattonati.

La teste ha riferito di aver assistito ad un litigio avvenuto tra il B. e la P. in data 6 aprile 2011, nel quale l’imputato aveva rivolto, sia a lei personalmente che alla ex moglie, frasi offensive e minacciose.

La teste I.J. ha riferito di aver assistito ad un litigio tra gli ex coniugi, durante il quale l’uomo aveva insultato la P. dandole della “stronza” e della “puttana”.

Il teste R.R., Ma. dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Castelfiorentino ha riferito di aver effettuato un intervento presso l’abitazione della famiglia B. in data 29 gennaio 2011. In quell’occasione il B. e la P. avevano litigato e nell’appartamento vi erano piatti rotti e residui di cibo sulle pareti. Entrambi i coniugi erano molto agitati e si insultavano a vicenda; la P. piangeva e diceva di essere stata malmenata dal marito, mentre il B. accusava la moglie di avere relazioni extraconiugali.

Alla luce di ciò, deve escludersi la sussistenza del contestato delitto di maltrattamenti in famiglia sia in danno della P. che in danno dei figli minori, per difetto del requisito della abitualità della condotta.

Più in particolare, con riferimento al delitto di maltrattamenti contestato in danno della P., si ritiene di dover diversamente qualificare tale reato di cui al capo a) del decreto che dispone il giudizio (Rg. Dib. 1166/13), nel delitto di cui all’art. 612-bis, 1 e 2 comma c.p., in permanenza c. 1 delitto contestato al capo a) del decreto di citazione a giudizio del procedimento n. (omissis…) con riguardo ad altro periodo temporale.

Risulta, infatti, provata la penale responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio in ordine al delitto di stalking a lui contestato.

In via preliminare, si tiene a precisare che l’interpretazione della norma contestata (art. 612-bis c.p.) e di conseguenza la valutazione della condotta ascritta al B. sarà effettuata dal Tribunale alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di atti persecutori, che condivide in modo pieno.

La Consulta, infatti, con la sentenza n. 172/14, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale avanzate dai giudici di merito in ordine alla fattispecie contestata, sospettata di contrasto con l’art. 25 Cost. per violazione del canone della sufficiente determinatezza/tassatività della condotta e degli elementi costitutivi del reato, ha avuto modo di “oggettivizzare” tali elementi così da rendere certamente più rigoroso e garantista l’accertamento della responsabilità penale per tale delitto.

Il Giudice delle Leggi, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale in materia di valutazione di sufficiente determinatezza delle fattispecie penali (cfr. da ultimo, sentenza n. 282 del 2010; cfr. anche le seguenti sentenze: n. 96 del 1981, n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961, n. 42 del 1972, n. 191 del 1970, n. 126 del 1971, n. 302 e n. 5 del 2004), ha indirizzato i giudici di merito all’interpretazione della nuova norma alla luce di quelle già esistenti, che contenevano elementi costituitivi simili o identici a quelli della disposizione in parola, così da consentire di connotare di maggior significato/pregnanza le espressioni utilizzate dal legislatore nell’art. 612-bis c.p. (cfr. artt. 612,660,610,628,629 cod. pen.)

Per la Corte, in linea col diritto vivente formatosi in merito alla norma in oggetto, trattasi “di reato abituale di evento, per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte e, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, richiede il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze n. 20993 e n. 7544 del 2012).”

Quanto agli elementi costitutivi del reato la Consulta ha precisato che “il concetto di “reiterazione”, utilizzato nella norma incriminatrice, chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno due condotte di minacce o molestia. Ciò, tuttavia, non è sufficiente, in quanto le medesime devono anche essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Una tale valutazione di idoneità non può che essere condotta in concreto dal giudice esaminando il singolo caso sottoposto al suo giudizio e tenendo conto che, come ha ripetutamente sottolineato la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze n. 46331 del 2013 e n. 6417 del 2010), non è sufficiente il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale, né basta l’astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorrendo invece dimostrare il nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima.”

La Corte “illumina” anche l’elemento del “perdurante e grave stato di ansia e di paura” e del “fondato timore per l’incolumità” affermando che trattasi di “eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica” e come tali “essi debbono essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima. A questo proposito, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 14391 del 2012) ha precisato che la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all’agente, e come tali necessariamente rientranti nell’oggetto del dolo.”

Inoltre, l’aggettivazione in termini di “grave e perdurante” stato di ansia o di paura e di “fondato” timore per l’incolumità “vale a circoscrivere ulteriormente l’area dell’incriminazione, in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima.”

Infine, chiarisce la Corte costituzionale nella richiamata sentenza “il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria, mutamento di cui l’agente deve avere consapevolezza ed essersi rappresentato, trattandosi di reato per l’appunto punibile solo a titolo di dolo.”

Fatta tale premessa “in diritto”, necessaria sotto il profilo metodologico, occorre dire che ciò è quanto risulta accaduto nel caso di specie.

La p.o. ha riferito che il B., il 23 giugno del 2012, l’aveva aggredita prendendola a schiaffi e tirandola per i capelli; la donna, caduta a terra, era stata presa a calci dall’ex marito. Egli, già a partire dal 29 gennaio 2011, aveva posto in essere una condotta fortemente persecutoria nei confronti della P.. Egli chiamava la donna fino a cinquanta volte al giorno, sia con il proprio numero telefonico che con il numero privato. In alcune telefonate egli non parlava, in altre, invece, la offendeva con frasi del tipo “Puttana, tanto lo so che sei in casa a scopare, tanto lo so che sei una troia, tanto la tua casa è piena di uomini”,

L’imputato, poi, si faceva trovare sempre nei pressi dell’abitazione della P.; talvolta si recava a trovare persone che abitavano nello stesso palazzo, altre volte si appostava sotto casa sua nascondendosi tra i cespugli o dietro alle auto. In alcune occasioni le citofonava e poi le lasciava oggetti davanti alla porta di casa. Una volta la donna aveva trovato della colla all’interno della serratura ed una vicina le aveva riferito di aver visto il B. armeggiare al suo portone.

L’ex marito, inoltre, l’aveva minacciata più volte di ammazzarla investendola con la macchina.

Detti comportamenti del B. avevano portato la persona offesa a vivere in uno stato di paura costante; essa non usciva mai da sola per il timore di incontrarlo e che egli le facesse del male. L’uomo, infatti, seguiva la P. non appena usciva di casa e si recava in tutti i luoghi dalla stessa frequentati.

La persona offesa, infine, ha riferito che l’imputato aveva smesso gradualmente di ossessionarla e molestarla, cessando del tutto di porre in essere tali condotte nell’estate del 2013.

La deposizione della persona offesa è stata confermata dalle deposizioni rese dai testimoni, in particolare P.F., P.C., Filingeri Provvidenza, I.C., B.G., B.F., I.J., i quali lo avevano visto spesso l’imputato appostarsi sotto casa della persona offesa ed offenderla o minacciarla, anche di morte. Il B. aveva chiesto al B. di appiccare il fuoco alle auto del fratello e del nuovo compagno della P..

Quanto all’elemento oggettivo deve osservarsi come a carico dell’imputato sussistano elementi di prova di sicuro affidamento in ordine alla sua condotta reiterata di molestia e di minaccia; elementi a carico emergenti non solo dagli interventi effettuati dalla PG, ma anche e soprattutto dalle dichiarazioni rese dalla P. e da tutti gli altri testimoni, giudicate pienamente credibili e coerenti.

Dalle dichiarazioni dei testimoni emerge, infatti, una condotta persecutoria reiterata nei confronti della persona offesa. Le condotte riferite sono state ripetute ai danni della stessa, la quale è stata costretta a tollerare nel periodo tra il 2011 e il 2012 la presenza costante dell’imputato sotto la sua abitazione, il quale contestualmente rivolgeva offese e minacce di morte nei suoi confronti. E’ risultato che, in conseguenza di tali atti persecutori, la P. ha dovuto mutare i propri atteggiamenti e le abitudini di vita: in particolare, ha evitato di uscire di casa da sola se non per compiere le attività indispensabili, facendosi sempre scortare da qualcuno durante tali uscite. Quanto al perdurante e grave stato d’ansia della P., nonché al fondato timore per l’incolumità propria e dei prossimi congiunti, tali due eventi sono ampiamente provati: tutti i testi hanno concordemente riferito che la donna viveva in costante agitazione ed era terrorizzata per ciò che le sarebbe potuto accadere.

In via conclusiva deve osservarsi come la prova della penale responsabilità dell’imputato debba essere tratta, in primo luogo, dalle dichiarazioni credibili, coerenti e dettagliate della persona offesa. Sul punto, sebbene non siano necessari riscontri esterni che confermino il suo dichiarato (Cfr Cass. S.U., n. 41461 del 19/07/2012 – Rv. 253214), le dichiarazioni da lei rese risultano pienamente riscontrate da quelle rese dagli altri testi e dagli accertamenti di PG, che ne confermano l’assoluta attendibilità.

Quanto all’elemento soggettivo del dolo, occorre evidenziare come sia emerso che il B. fosse pienamente cosciente del disvalore del proprio agire e delle conseguenze negative, sia sul piano materiale del mutamento delle condizioni e abitudini di vita della P., sia sul piano psicologico dello stato d’ansia e di timore alla stessa cagionato. Sul punto non possono che richiamarsi le dichiarazioni rese dai testi in merito ai comportamenti aggressivi posti in essere dall’imputato nei confronti della persona offesa e ai ripetuti interventi dei Carabinieri, elementi che non lasciano dubbi circa la pervicacia del B. nel perpetrare i fatti-reato a lui ascritti.

I numerosi elementi probatori acquisiti, in assenza di evidenze probatorie di segno contrario, non consentono di ipotizzare una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella sopra esposta.

Non possono a tal fine considerarsi credibili le dichiarazioni rese dal B., il quale ha cercato di difendersi negando e sminuendo la gravità della sua condotta. Con ciò l’imputato ha dimostrato di non provare alcun segno di pentimento e di non avere considerato, neppure in minima parte, la profonda sofferenza cagionata alla persona offesa a causa del comportamento persecutorio da lui posto in essere.

Riguardo al reato di cui al capo b) (Rg. Dib. 1166/13), questo Giudice ritiene l’imputato colpevole del delitto ascrittogli, di cui all’art. 3 L. n. 54 del 2006 in relazione all’art. 570 c.p.

Va, in via preliminare, rilevato che – per come risulta dallo stesso capo di imputazione – il decreto di questo Tribunale, che in data 2 febbraio 2012 ha omologato la separazione dei coniugi B.M. e P.M., ha obbligato l’imputato a versare alla moglie, per il mantenimento dei figli minori, l’assegno di € 650, o comunque l’importo pari alla metà della busta paga mensile dallo stesso percepita, da corrispondere ogni mese.

In ragione di ciò, deve ritenersi che persone offese del delitto in rubrica descritto siano state coloro cui l’assegno di mantenimento era destinato, vale a dire i figli dell’imputato M., nato a P. il (omissis…) e M., nato a P. il (omissis…).

Sotto il profilo dell’inquadramento giuridico della condotta, la violazione degli obblighi di assistenza familiare originariamente prevista e punita dall’art. 570 c.p., all’esito delle successive riforme del diritto di famiglia, trova oggi una disciplina molto articolata.

Come è noto, l’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 prevede l’automatica sanzionabilità della condotta consistente nel mancato pagamento anche parziale dell’assegno stabilito in sede di divorzio a favore del coniuge o dei figli. A seguito dell’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 operato dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006, deve ritenersi che il mancato pagamento dell’assegno stabilito in sede di separazione a favore dei figli integri di per sè illecito penale senza avere riguardo agli accertamenti ulteriori richiesti dall’art. 570 c.p..

Sul punto, si richiama l’univoca giurisprudenza della S.C. che individua nell’inadempimento l’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 3 L. 8 febbraio 2006 n. 54, già posto a base del reato introdotto dall’art. 12-sexies L. 12 dicembre 1970 n. 898. Detta parificazione, operata nella forma del rinvio normativo, trova la sua ragion d’essere nella necessità di fornire una tutela uniforme del diritto di credito dei figli non autosufficienti economicamente, sia in epoca successiva allo scioglimento del matrimonio che nel corso della separazione legale, esigenza già rilevata dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 19 luglio 1989 n. 472 (cfr. Cass. Sez. 6, n. 16458 del 5.042011 e n. 1447 del-18.10.2012).

Nella fattispecie, l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno suindicato è provato dalle dichiarazioni rese in aula da P.M., la quale all’udienza del 25.09.2014 ha affermato che il B. dal febbraio 2011 non ha mai corrisposto l’assegno stabilito dal giudice civile in sede di separazione consensuale.

La stessa ha precisato che le uniche somme versate dal coniuge sono consistite nel versamento di assegni di un importo inferiore a quello stabilito dal giudice e, sporadicamente, nella consegna di somme di denaro in contanti (20,50,100 €) a mani della moglie.

La p.o. ha riferito che da qualche mese riceve mensilmente dall’ex marito la somma di 250 € Quanto alla propria situazione economica, la P., invalida civile all’80%, ha affermato di avere, come unica entrata, una pensione di invalidità di 280 € mensili e di non riuscire a trovare un lavoro, nonostante abbia cercato un’occupazione lavorativa per la categoria protetta di cui fa parte, anche tramite l’aiuto dei servizi sociali. Per tali ragioni la p.o. dal momento della separazione è stata costretta a chiedere aiuti economici ai propri familiari; dopo aver ricevuto lo sfratto per morosità dalla casa popolare in cui vive con i figli, aveva chiesto un prestito al proprio fratello, P.C., di 3000 € Ad oggi la p.o. paga un canone di locazione di 300 € mensili.

Dalla documentazione in atti emerge che il B., nel periodo in contestazione, ha effettuato vaglia e versamenti in favore di P.M. di importi ben inferiori rispetto a quello stabilito dal giudice civile. Egli, talvolta, aveva effettuato pagamenti, ad esempio, per la riparazione della caldaia o per acquistare gli occhiali da vista al figlio.

Alla luce degli elementi emersi nel dibattimento deve ritenersi che le dichiarazioni rese dalla persona offesa siano del tutto attendibili, in quanto lucide e coerenti, prive di astio verso l’imputato, oltre che suffragate dalle risultanze documentali acquisite in atti.

Come sopra già evidenziato, il delitto in questione ha carattere sanzionatorio dell’inadempimento del provvedimento del giudice civile, e si realizza allorché si verifica detto inadempimento, a prescindere dallo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dalla concreta capacità economica dell’obbligato a fornirglieli. Anche se va osservato che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di bisogno con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza. (Cass. n. 20636/2007).

A fronte di un siffatto quadro istruttorio, questo giudice ritiene che debba essere affermata la penale responsabilità dell’imputato, poiché la condotta tenuta dal B. è frutto di una scelta consapevole e volontaria e, come tale, integra pienamente il reato in contestazione, che è procedibile d’ufficio.

Con riferimento al reato di cui al capo b) (R. Gen. Trib. 6802/13), questo giudice ritiene provato il delitto di lesioni aggravate contestato all’imputato.

La persona offesa ha riferito di un episodio avvenuto il 23 giugno del 2012, quando il B. stava riportando i bambini a casa della P.. Quest’ultima si trovava in casa ed aveva sentito delle grida provenire dall’esterno; affacciatasi, la donna aveva visto l’ex marito che colpiva con uno schiaffo il figlio maggiore, M.,., al quale, per la violenza del colpo, erano caduti gli occhiali. Immediatamente, la P. era scesa e, insieme a lei, era corsa al piano terra anche la vicina di casa, I.C.. Mentre la I. aveva allontanato i bambini dal padre, la P. aveva cercato di calmare il B., ma egli l’aveva aggredita prendendola a schiaffi e tirandola per i capelli; la donna, caduta a terra, era stata presa a calci dall’ex marito. Quest’ultima, in data 10/7/2012, si era recata dai Carabinieri per sporgere querela per questi fatti.

Poco dopo, erano intervenuti altri vicini, P.F. e P.B., che avevano chiesto al B. cosa fosse accaduto.

I.C., P.F. e P.B., sentiti come testimoni, hanno confermato in ogni circostanza le dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Ad ulteriore prova delle lesioni subite vi è in atti il referto del 23/06/2012, da cui emerge la diagnosi di contusione di sedi multiple del tronco e degli arti, giudicate guaribili in giorni 10.

Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili.

Valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p., riuniti i reati nel vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui agli artt. 612-bis, commi I e II c.p., pare congrua la pena finale di mesi nove di reclusione, determinata come segue: pena base mesi sette di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p. c. 1 delitto di cui all’art. 582,585,576, n. 1 c.p. a mesi otto di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p. c. 1 delitto di cui all’art. 3 L. n. 54 del 2006 in relazione all’art. 570 c.p., a mesi nove di reclusione.

Nel caso di specie non si applica alcun aumento di pena tra il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., come diversamente qualificato il fatto di cui al capo del decreto che dispone il giudizio, e il reato di cui all’art. 612-bis c.p., di cui al capo a) del decreto di citazione a giudizio, relativo al procedimento connesso, costituendo le due condotte – riferito a due distinti periodi temporali in sequenza tra loro – un reato permanente.

Nel caso di specie non possono concedersi le circostanze generiche, non avendo l’imputato manifestato alcun significativo segno di resipiscenza nei riguardi della p.o. durante il processo.

Alla condanna segue quella al pagamento delle spese processuali.

La condanna dell’imputato impone, ora, di valutare la domanda della Parte Civile in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali e morali dalla stessa patiti ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. Agli atti del fascicolo non risulta nulla che possa dimostrare il quantum di tutti i danni, anche morali, subiti da P.M..

Per questo motivo va pronunciata condanna generica dell’imputato al pagamento dei suddetti danni da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale che si reputa congruo determinare nella misura di € 1.000,00 oltre che al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza della medesima parte civile nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono giusti motivi per subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale nella misura di € 1.000,00 entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza.

All’imputato va altresì riconosciuto, sussistendo i requisiti di legge, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedito a richiesta di privati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521,533 e 535 c.p.p.

dichiara

B.M. colpevole dei reati a lui ascritti, diversamente qualificato il reato di cui al capo a) del decreto che dispone il giudizio (Rg. Dib. 1166/13) in danno di P.M. nel delitto di cui all’art. 612-bis, 1 e 2 comma c.p., ed escluso il delitto di cui all’art. 572 c.p. in danno dei figli minori M.. e M.,., ritenuta la continuazione, lo

condanna

alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l’art. 539 c.p.p.

condanna

l’imputato al risarcimento dei danni patiti dalla Parte Civile costituita, P.M., da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale che si liquida nella somma di € 1.000,00 oltre al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza della medesima Parte Civile che si liquidano nella somma di € 1.400,00 oltre agli accessori di legge.

Visti gli artt. 163 e 165 c.p.

Subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di € 1.000,00 entro il termine di mesi sei dal deposito della sentenza.

Visto l’art. 175 c.p.

Dispone che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario ad uso privato.

Visto l’art. 530 c.p.p.

assolve

B.M. dal reato a lui ascritto al capo a) del decreto che dispone il giudizio (R. Dib. 1166/13) in danno dei figli minori M.. e M.,., perché il fatto non sussiste.

Alla redazione dei motivi si provvederà sussistendo le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 544 c.p.p., entro il termine di giorni 90.

Così deciso in Firenze, il 10 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2016.