Coltivatore diretto di un fondo a confine con un lago facente parte di una riserva fa causa al wwf e all’assessorato territoriale ed ambiente regione siciliana a seguito dello straripamento del lago.

sentenza

sul ricorso 22859/2013 proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) ONLUS, nella qualità di Associazione Ambientalista, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.N., M.M., nella qualità di eredi di D. V.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO BARGONI 78, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA STEMPERINI, rappresentati e difesi dagli avvocati GENNA Rosalba, ROBERTO GENNA, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.V.N., M.M., nella qualità, elettivamente domiciliati e difesi come sopra;

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) ONLUS, elettivamente domiciliata e difesa come sopra;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

REGIONE SICILIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 01/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

uditi gli avvocati Alessio PETRETTI, Roberto GENNA, Marinella DI CAVE dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, nonchè del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 28 settembre 2007 D.V.F., proprietario e coltivatore diretto di un fondo sito in (OMISSIS), coltivato a vigneto e confinante con il lago (OMISSIS), facente parte quest’ultimo della riserva naturale “(OMISSIS)”, convenne dinanzi al Trap di Palermo l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e il WWF Italia, rispettivamente proprietario e gestore della riserva, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti alle colture sul suo fondo, allagato dallo straripamento del lago nell’inverno 2005-2006, abbondantemente piovoso.

Il WWF chiese il rigetto della domanda poichè i danni erano derivati dalla trasformazione dei luoghi operata dal D.V., che aveva sbancato la collina esistente sul fondo limitrofo al lago gettando il materiale di risulta in esso per mq. 4000, così alterando l’originario disegno dell’argine. Anche l’Assessorato chiese il rigetto della domanda, formulando in subordine domanda di manleva nei confronti del WWF. Il Trap, premesso che i convenuti, nella rispettiva qualità, erano responsabili dei danni cagionati dal dilagare delle acque lacustri sui terreni privati e dal prolungato ristagno idrico delle acque del lago (OMISSIS), a partire dal 2005, le cui cause esclusive erano la normale evoluzione dei processi conseguenti alle vicende idrologiche naturali poichè a decorrere dal 1992 la superficie del lago era ritornata all’originaria estensione che aveva negli anni 50, prima dell’intenso sfruttamento agricolo con riconversione dell’area in seminativo ad alto reddito, poichè non era dimostrato l’intervento di nessun fattore antropico che avesse influito su tali fenomeni naturali, tra cui in particolare lo sbancamento del fianco della collina ad ovest del fondo, nè vi era la prova di usurpazione di terreno demaniale da parte del D.V., condannò in solido i convenuti a pagare Euro 100.041,63, rigettando la domanda di garanzia dell’Assessorato.

Con sentenza del primo marzo 2013 il Tsap ha respinto gli appelli del WWF e dell’Assessorato Regionale sulle seguenti considerazioni:

1) legittimamente il Trap aveva affermato la legittimazione passiva del WWF che, essendo gestore, per effetto dell’art. 1 della Convenzione con la Regione, della riserva naturale (OMISSIS) e del lago, con lo specifico compito di curare, nel territorio della riserva, la salvaguardia dell’ambiente naturale, e di dare notizia all’ente proprietario di eventi di straordinaria rilevanza (art. 3, lett. a) della stessa Convenzione), non aveva informato l’Assessorato dell’allagamento dei terreni circostanti il lago e della sommersione, per mesi, delle colture ivi esistenti, eventi di straordinaria rilevanza incidenti sull’ambiente naturale;

2) pertanto era corresponsabile per l’omessa salvaguardia dei terreni privati e delle colture ivi esistenti, oltre che delle vegetazioni sommerse nel lago e di quelle arbustive e arboree esistenti nella parte incolta della riserva di proprietà demaniale;

3) infatti all’atto dell’affidamento al WWF della gestione della riserva e della salvaguardia dell’ambiente naturale era noto che l’affidante aveva posto un vincolo sul territorio della riserva naturale integrale, ma non era proprietario dell’intero territorio assoggettato al vincolo, e poichè su di esso vi erano fondi di terzi, coltivati a colture specializzate, i loro diritti dovevano esser salvaguardati;

4) la prevalenza degli interessi pubblici correlati alla protezione dell’ambiente non poteva sacrificare gli interessi privati di coltivazione dei terreni di proprietà in mancanza di un provvedimento emesso ai sensi degli artt. 23 e 42 Cost., impositivo di un vincolo di non coltivazione o di esproprio, con corresponsione di giusto indennizzo ne rispetto dei principi costituzionali e convenzionali;

5) perciò, interpretando sia la legge regionale istitutiva della riserva, sia la convenzione che ne ha affidato la gestione al WWF, deve ritenersi che l’ente affidatario aveva anche l’obbligo di vigilare che non venissero deturpati e modificati i terreni privati, facenti parte dell’ambiente naturale, fino a quando non venissero espropriati e quindi sia l’ente proprietario della riserva, sia l’ente gestore di essa, avevano l’obbligo di impedire la tracimazione del lago e l’inondazione dei terreni circostanti e comunque di non tenere condotte commissive o omissive determinanti tali eventi dannosi;

6) sia l’A.T.P., sia la C.T.U. avevano escluso l’eccezionalità ed imprevedibilita delle piogge del 2006;

7) il C.T.U. aveva escluso la possibilità di accertare l’influenza dello sbancamento della collina all’interno della riserva eseguito dal D. V., e se successivamente avesse gettato il materiale nel lago, sì da provocare l’innalzamento del livello dell’acqua ed abbassare quello del terreno e quindi aver concorso all’allagamento di esso; in ogni caso lo sbancamento era avvenuto prima del suo accertamento nel 1985 – penalmente sanzionato nel 1988 – e quindi tredici anni prima dell’istituzione, nel 1998, della riserva naturale, e prima della crescita lenta e progressiva delle acque;

8) non era provato neppure che a seguito dello sbancamento il D.V. si fosse appropriato di terreno demaniale, essendo stato egli condannato per aver eseguito lavori sui suoi terreni in zona protetta ed essendo stato accertato che la superficie che possiede corrisponde ai suoi titoli di proprietà e a quella catastale;

9) la causa dei danni è stata individuata dal C.T.U. nel prolungato ristagno idrico delle acque del lago di (OMISSIS) verificatosi a decorrere dal 2005, e poichè a decorrere dal 1992 la superficie del lago si era naturalmente ampliata, non avendo nè l’Assessorato nè il WWF adottato precauzioni per impedire l’allagamento del terreno del D.V., senza neppure rafforzare gli argini e provvedere alla loro ordinaria manutenzione e a quella delle sponde, che si erano indeboliti a seguito delle precedenti tracimazioni, erano corresponsabili dei danni, nè poteva ritenersi l’impossibilità di ogni intervento sullo stato dei luoghi perchè riserva naturale integrale, in quanto invece l’art. 7 della RNI prevede che se per perseguire (le finalità istituzionali della riserva i redditi agricoli e pastorali si riducono, i proprietari hanno diritto ad un indennizzo e le opere che non possono eseguirsi all’interno della riserva sono quelle che la trasformano, non quelle di manutenzione e salvaguardia dell’esistente;

10) la Convenzione di affidamento della gestione al WWF prevede espressamente l’obbligo, entro un anno, di individuare le aree da acquisire per le finalità della riserva e nè il WWF vi aveva ottemperato, nè l’Assessorato aveva preteso l’adempimento di tale obbligo;

11) emergeva invece che, eludendo la normativa sulla regolare procedura espropriativa, gli enti convenuti avevano tentato di appropriarsi del terreno privato lasciando che le acque del lago lo invadessero ed infatti il C.T.U. aveva accertato che dal 1968 l’acqua si era ridotta fino al 1992 e da detta data si era invece incrementata, tanto da avere nel 2008 una superficie maggiore rispetto al 1955, causata, come accertato dal C.T.U., dalla chiusura, dal 2000, ad opera del WWF e del Genio Civile, dei pozzi – più di 100 – così innalzandosi il livello freatico, anche per la concomitanza di abbondanti precipitazioni;

12) perciò le finalità della riserva erano state perseguite dagli enti gestori con sistematici e progressivi interventi finalizzati ad innalzare sempre di più il livello del lago e ad estenderne le acque fino a ricoprire, nel caso di piogge abbondanti, anche la superficie dei terreni privati, e se questo era conforme agii scopi della riserva, avrebbero dovuto promuovere l’esproprio dei terreni e corrispondere le relative indennità, almeno per la perdita dei redditi; diversamente avevano l’obbligo di effettuare tutti gli interventi di manutenzione e rafforzamento delle sponde e degli argini per salvaguardare io stato del luoghi ed impedire l’aumento dell’acqua, prevedibile per le precipitazioni piovose, e l’inondazione dei terreni, trattandosi di interventi manutentivi dell’ambiente naturale, modificato dall’aumento delle acque del lago, anche per la chiusura dei pozzi, che però doveva esser compatibile con la tutela dei terreni non espropriati;

13) dunque sussisteva la corresponsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., per il comportamento colposamente omissivo degli indispensabili interventi di manutenzione e salvaguardia volti ad impedire che l’innalzamento delle acque del lago, di cui avevano rispettivamente la proprietà e la custodia, derivassero danni ai privati;

14) queste ragioni escludevano la fondatezza della domanda di manleva dell’Assessorato nei confronti del WWF;

15) anche il quantum dei danni liquidati ed accertati dal C.T.U. era congruo, mentre le censure del WWF erano generiche.

Ricorre per cassazione il WWF Italia Onlus cui resistono l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana che ha altresì proposto ricorso incidentale, cui hanno resistito il WWF, che ha altresì depositato memoria. Gli eredi del D.V. hanno resistito ad entrambi i ricorsi.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il WWF deduce:

A) “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, con riferimento all’art. 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2043 c.c. e con il Decreto Assessorato Ambiente Regione Sicilia 4 novembre 1998, istitutivo della riserva naturale (OMISSIS)” e lamenta che erroneamente il Tsap abbia ritenuto sussistere la sua legittimazione passiva per non aver informato l’ente proprietario di un evento straordinario ed eccezionale e cioè la tracimazione del lago, che era imputabile alle piogge e agli interventi del Genio Civile che aveva soppresso i pozzi illeciti. Comunque, dall’obbligo interno tra ente gestore ed ente proprietario della riserva di ricevere informazioni sullo stato di essa, non poteva scaturire nessun obbligo nei confronti del D. V.. Perciò, trattandosi di evento straordinario ed eccezionale, non imputabile all’ente gestore, viene meno la responsabilità sia ai sensi dell’art. 2043, sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., perchè il naturale ed imprevedibile aumento dell’approvvigionamento idrico del lago dalle falde acquifere derivava da fatto fortuito o comunque forza maggiore imprevedibile.

B) Con un secondo profilo di censura il WWF lamenta che il Tsap abbia erroneamente ritenuto l’esistenza del potere di porre in essere opere e/o attività per evitare la tracimazione ed il conseguito allagamento, pur avendo riconosciuto che detto ente non aveva compiti di polizia idraulica e di vigilanza su regime delle acque, nè di predisporre strutture di contenimento, meno che mai per limitare la normale evoluzione di vicende idrogeologiche naturali avendo invece, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, l’obbligo di salvaguardare la riserva naturale e di promuovere la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, mentre i poteri di intervento sul luogo spettano all’Assessorato, al Corpo Forestale, agli enti locali e alle pubbliche amministrazioni competenti, ed infatti l’art. 3 della Convenzione prevede l’accordo con detti enti per la sorveglianza e la vigilanza della riserva e per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi (art. 8).

Le censure, connesse, sono infondate. La normativa di riferimento è la seguente:

B.1 – Con L.R. 6 maggio 1981 n. 98 alla Regione Sicilia è stato conferito il compito di istituire, nell’ambito di una politica diretta al riequilibrio territoriale, parchi e riserve naturali per concorrere alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale, sottraendo territori e luoghi di interesse generale all’incontrollato potere dell’uomo e assoggettandoli al controllo dei poteri pubblici, con l’obbligo di salvaguardare le attività produttive e lavorative tradizionali (artt. 1 e 2).

La successiva L.R. n. 14 del 1988, art. 2, ha aggiunto, ai compiti del Consiglio regionale indicati nella precitata L. n. 98 del 1981, art. 4, quello di predisporre direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manufatti da realizzarsi nei parchi e nelle riserve. Inoltre la L. n. 14 del 1988, art. 3, ha stabilito la distinzione, per ciascuna area protetta, del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti (art. 3), individuando altresì (art. 4) l’affidatario e gli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio Regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime, ed ha previsto, con appositi decreti, le modalità d’uso ed i divieti da osservare, disciplinando le attività esercitabili, tra cui, previa individuazione della relativa area, l’attività agricola (art. 17, lett. f). L’art. 29 della medesima legge – Tecniche agricole e colturali tradizionali – in applicazione del regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, ha stabilito che deve esser promossa la conservazione delle tecniche agricole che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.

In attuazione di dette leggi, l’Assessore per il Territorio e l’Ambiente, con Decreto 4 novembre 1998, n. 620/44, dato atto che il Consiglio Regionale per la protezione del patrimonio naturale in data 16 febbraio 1993 aveva individuato il W.W.F. quale soggetto cui affidare la gestione della riserva ai sensi della L.R. n. 14 del 1988, art. 20, con l’art. 1 ha istituito la riserva naturale Lago (OMISSIS) che ha individuato dapprima come integrale ai sensi dell’art. 6 n. 1 della medesima legge (art. 3 dei precitato decreto) e poi, con Decreto 24 maggio 2006, come riserva orientata, in cui, a norma del medesimo art. 6, n. 2, sono consentiti interventi agricoli, purchè compatibili con la conservazione dell’ambiente naturale. Peraltro già la L. n. 14 del 1988 nella zona B – area di protezione della riserva – consentiva (art. 5.5. e 29) l’esercizio delle attività agricole esistenti, il cui mantenimento è da incentivare, effettuando anche mutamenti di colture nell’ambito delle coltivazioni tradizionali della zona (art. 2.2.2. lett. a) e b) del regolamento annesso al decreto dell’Assessore per il Territorio e Ambiente del 4 novembre 1998) e attuando anche opere di miglioramento fondiario, previo nulla osta dell’assessorato.

Con la convenzione del 7 ottobre 1998 di affidamento in gestione al W.W.F. dell’istituita riserva naturale, approvata con il precitato decreto – e richiamata nel successivo del 24 maggio 2006, rinnovata fino al 31 dicembre 2007 con Decreto 20 giugno 2007, n. 544 e con convenzione unica del 19 dicembre 2007 per un quinquennio – sono stabiliti gli obblighi di detto ente per il raggiungimento dei fini istituzionali, assegnandogli in particolare la cura dell’ambiente naturale, da attuare concordando con altri enti le attività di sorveglianza e vigilanza (art. 3, lett. e), e l’obbligo di garantire l’osservanza delle modalità d’ uso e di divieto fissate dal regolamento (lett. f), segnalando le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità; le opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino dell’ambiente; i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva; la regolamentazione delle attività antropiche consentite; le aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva (art. 5 della convenzione del 7 ottobre 1998).

Pertanto, avendo il Tsap evidenziato che il C.T.U. ha accertato: a) la non eccezionalità delle piogge dell’inverno 2005 – 2006; b) la progressiva chiusura dei pozzi, a decorrere dal 2000, da parte del Genio Civile; c) la non provata incidenza dello sbancamento della collina da parte del D.V., fatto peraltro accertato nel 1985 e quindi verificatosi in epoca di molto anteriore rispetto all’evento dannoso, alla luce della disciplina normativa, regolamentare e convenzionale innanzi richiamata ha correttamente applicato i consolidati principi secondo i quali la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati anche per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito cioè dal fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e tale da interrompere de tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da concorrere nella produzione del danno, e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

1.1- Con il secondo motivo il WWF lamenta: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, con riferimento all’art. 115 c.p.c.” per avere il Tsap ritenuto il WWF responsabile benchè riconosca che la norma regolamentare non consente opere che trasformino la riserva naturale e che al momento dell’evento dannoso l’estensione del lago non era quella del 1992, che l’ampliamento del bacino ha comportato una riappropriazione della sede naturale del lago che il WWF aveva l’obbligo di non impedire e meno che mai di porre in essere attività o opere per proteggere le colture dei terzi.

La censura è infondata.

Come infatti emerge dalle considerazioni innanzi esposte correttamente il Tsap ha ritenuto la legittimazione passiva del WWF per effetto dell’affidamento dei compiti innanzi richiamati a detto ente di salvaguardia dell’ambiente naturale nel territorio della riserva naturale lago (OMISSIS) (art. 1 secondo cpv.

della convenzione), che deve avvenire “nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. n. 98 del 1981, art. 1”, secondo le quali – comma 2 – “L’istituzione delle riserve, dovrà salvaguardare le attività produttive e lavorative tradizionali”. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3 della medesima convenzione del 1998, il WWF era obbligato: a) “a presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico – scientifica sullo stato della riserva e sui programmi di gestione del bene affidato, informando tempestivamente di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell’esercizio delle funzioni affidate”, e ai sensi del successivo art. 5, entro un anno dalla notifica del Decreto 4 novembre 1998, doveva fornire al consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale le indicazioni per elaborare “un piano di sistemazione della riserva comprendente:

le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;

le opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino dell’ambiente; i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva, la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvi-pastorali; l’individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle attività della riserva…”, con eventuale “proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione di attività istitutive .. “, nonchè, con la relazione annuale di cui ai precitato art. 3, lett. a) “varianti e aggiornamenti al piano stesso”. Questi obblighi sono stati reiterati nella convenzione unica del 14 novembre 2008, approvata con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente 17 novembre 2008.

Essendo stato accertato dal Tsap l’inadempimento di detti obblighi giuridici, e quelli di ordinaria prudenza e diligenza conseguenti all’attività di chiusura dei pozzi dal 2000 in poi – congiuntamente al Genio Civile di Trapani – che aveva progressivamente modificato la conformazione e superficie del lago, con conseguenti riespansione della falda freatica e prevedibile innalzamento delle acque di esso, tanto più in concomitanza di piogge abbondanti – che infatti si era progressivamente verificato con tracimazioni annuali – non avendo provveduto a regolamentare l’uso dei terreni circostanti compatibile con l’espandersi della riserva naturale, nè a segnalare la necessità della loro totale o parziale acquisizione per le finalità della riserva (art. 11 stessa convenzione), correttamente è stato ritenuto corresponsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., dei danni verificatisi ai terreni dei D.V..

2.- Con il terzo motivo l’ente lamenta: “Violazione di legge e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, con riferimento all’art. 2043 c.c. e all’art. 2051 c.c.”, per avere erroneamente il Tsap ritenuto che il WWF avesse l’obbligo di vigilare affinchè non venissero deturpati e modificati i terreni dei privati appartenenti anch’essi all’ambiente naturale e per non avere eseguito opere di salvaguardia e sicurezza del lago onde evitare danni ad essi, in contrasto con il Decreto 4 novembre 1998, art. 3, secondo cui la riserva (OMISSIS) è stata costituita per conservare e tutelare la caratteristica ed interessante vegetazione; con l’art. 1.1 del regolamento recante modalità d’uso e divieti vigenti nella riserva secondo cui nella zona A, in cui ricade il bacino lacustre, sono consentiti interventi soltanto a carattere scientifico; con l’art. 1 della convenzione secondo la quale l’ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell’ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con il successivo art. 3 secondo cui l’ente gestore si impegna a concordare la vigilanza e sorveglianza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio, sì che è da escludere la possibilità di eseguire opere di manutenzione degli argini o altre attività diverse da quelle di divulgazione scientifica, ed infatti anche la vigilanza è concordata con altri enti, e comunque nella zona A è vietato modificare l’assetto naturale e fisiologico dell’ambiente. E poichè l’allagamento è dipeso dai fenomeni idrogeologici naturali, in atto dal 1992, manca anche il nesso causale tra evento e danno, imputabile a caso fortuito, e nulla poteva esser imputato al WWF, che peraltro nulla poteva fare. Erroneamente altresì il Tsap ha richiamato l’art. 7 della convenzione a norma del quale se per le finalità della riserva si verificano sacrifici dei redditi dei coltivatori, l’ente deve indennizzarli, perchè non perciò vi è un obbligo di intervento diverso da quello previsto dagli artt. 1 e 3 del regolamento e dalla convenzione che preveda la messa in sicurezza di uno status attuale diverso da quello originario e che intacchi il processo idrogeologico dell’ambiente naturale, a cui il gestore è estraneo.

Il motivo è infondato per le ragioni espresse nell’esame dei motivi che precedono.

3.- Il ricorso incidentale proposto dall’Assessorato Regionale e dallo stesso spedito a mezzo del servizio postale in data 16 novembre 2013 – sì che l’indicazione “Agenzia delle Entrate” quale parte richiedente la notifica non avendo impedito l’individuazione della giusta parte ricorrente, è irrilevante e riconoscibile errore materiale – è ammissibile.

Ed infatti la notifica del ricorso principale nei confronti dell’Assessorato si è perfezionata in data 16 ottobre 2013 e l’interesse all’impugnazione incidentale tardiva è sorto per effetto dell’impugnazione principale volta a modificare, come innanzi esposto, l’assetto di responsabilità stabilito dal Tsap. 3.1- Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce:

“Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare:

del combinato disposto dell’art. 943 c.c. e degli artt. 2043 e 2051 c.c.; della L.R. Siciliana n. 98 del 1981; Decreto assessoriale Territorio e Ambiente 4 novembre 1988, n. 620/44; direttiva CEE 92/43; D.M. Ambiente 3 aprile 2000; decreto assessoriale Territorio e Ambiente 21 febbraio 2005, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ per avere erroneamente il Tsap applicato al lago la disciplina dei fiumi mentre a norma dell’art. 943 c.c., il terreno che l’acqua copre quando è all’altezza dello sbocco del lago appartiene al proprietario del lago anche allorchè l’acqua venga a scemare ed il proprietario non acquista nessun diritto sulla terra lungo la riva che l’acqua copre nei casi di piena straordinaria. Il lago per definizione non ha argini o sponde perchè deve esser libero di ritirarsi o di salire di livello e le acque non sempre hanno uno sbocco al mare – nella fattispecie il sistema lacustre è carsico e retrocostiero, senza contatto con il mare – e perciò non sussiste nessun obbligo di manutenzione, nè ordinaria nè straordinaria, ed il livello del lago può risentire dei fenomeni atmosferici, nè l’Assessorato poteva contenere la falda freatica che lo alimenta per favorire interessi privati di coloro i quali, invece, avendo acquistato un terreno in riva al lago, assumono i relativi rischi.

Quindi, pur se a causa della siccità iniziata verso la fine degli anni 70 e dell’illecita captazione dell’acqua dai pozzi il livello dell’acqua prima del 1992 era scemato, questo non consentiva ai D. V. di usurpare il terreno scoperto e demaniale in corrispondenza della sponda e di ampliare la coltivazione dei suoi terreni che negli anni 1955 – 1968 erano incolti e pascolativi, come accertato dal C.T.U., e poi lamentare i danni derivati dalla naturale riespansione del lago per la doverosa e lecita la chiusura degli attingimenti abusivi, sì che non sussiste la violazione dell’art. 2043 c.c., tanto più che la gestione del lago è affidata al W.W.F., che neppure aveva avvisato l’ente proprietario della tracimazione di esso. Nè i D.V. hanno presentato alcuna opposizione all’istituzione della zona protetta e al perimetro del lago, disposte con D.A. nn. 970 e 971 del 1991 ai sensi della L.R. n. 14 del 1988, art. 3, pubblicati sul B.U.R.L., ovvero avanzato domanda di indennizzo per la diminuzione dei loro redditi agricoli, essendo doverosa e lecita la chiusura degli attingimenti abusivi, da cui era conseguita, anche per lo sbancamento eseguito dal D.V., una riespansione del lago, e conclude con il seguente quesito di diritto:

“Secondo la disciplina contenuta per i laghi e gli stagni all’art. 943 c.c., in considerazione del fatto che il volume dell’acqua può aumentare o diminuire naturalmente, il legislatore ha precisato le conseguenze sul piano della proprietà dei terreni in corrispondenza delle sponde coperti o scoperti a causa del mutamento di livello dell’acqua, nel senso che il proprietario del lago rimane proprietario del terreno scoperto quando l’acqua viene a scemare, ma non diviene proprietario del terreno quando l’acqua ricopre la riva a causa di piena straordinaria. Il proprietario del lago o dello stagno (e/o il suo gestore) non è tenuto a contrastare il mutamento del livello dell’acqua che avvenga per fenomeni naturali per proteggere i terreni circostanti dall’invasione dell’acqua, salvi i casi di piena straordinaria”.

li motivo è infondato.

3.2 – Va innanzi tutto affermato che i laghi non sono privi di sponda e di argine poichè invece l’art. 915 c.c., espressamente ne prevede l’esistenza per il “ritegno delle acque”, senza distinzione se lacuali o fluviali, e la necessaria ricostruzione e rinforzo del suo perimetro secondo gli argini naturali, anche se del caso provvedendo a modificare i confini del piano di sistemazione della riserva, su apposita indicazione del W.W.F. ai sensi dell’art. 5 della convenzione (come ad esempio per prevalenti ragioni di sicurezza pubblica secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, 28 febbraio 1991, causa C – 57/89 – ritenendo che in tal caso è consentito ridurre la superficie di una zona di protezione speciale per scongiurare il pericolo di inondazioni).

3.2 – Come già evidenziato, la legge regionale della Sicilia n. 98 del 1981 ha demandato alla Regione l’istituzione di parchi naturali nell’ambito di una politica diretta al riequilibrio territoriale, anche per consentire lo sviluppo dell’economia, e comunque, giova ripeterlo, nel rispetto della salvaguardia delle attività produttive e lavorative tradizionali (art. 1, comma 2), e al Consiglio Regionale e al Corpo Forestale della Regione ha conferito poteri di vigilanza, controllo e sorveglianza della riserva (art. 4, comma 2 e art. 37, comma 1), con conseguente obbligo di opportuna regolamentazione delle attività agricole (L. n. 98 del 1981, art. 10, comma 1, n. 2 e art. 24, comma 1 e come sostituito dalla L. n. 14 del 1988, art. 7 e del Decreto del novembre 1998, art. 5), oppure, se gli immobili su cui esse sono esercitate ricadono nelle aree di riserva in cui è vietata l’attività agricola (Decreto 4 novembre 1998, art. 3, lett. b), di provvedere all’acquisizione per destinarli all’uso pubblico (L. n. 14 del 1988, art. 22, che ha sostituito la L. n. 98 del 1981, art. 21).

Ne consegue, accertato dal Tsap che la proprietà dei D.V. coincide con quella dei titoli di acquisto e con i dati catastali;

mancando la prova dell’incidenza dello sbancamento della collina in epoca anteriore al 1985, mentre vi è la prova dell’innalzamento progressivo del lago per la chiusura, dal 2000, dei numerosissimi pozzi esistenti, ad opera anche del Genio civile della Regione, con conseguente obbligo di prevenire le conseguenze del prevedibile aumento della falda freatica; accertato che nessuna delimitazione, vincolo o esproprio dei terreni dei D.V. coltivati a vigneto per incompatibilità con l’interesse generale di salvaguardia della riserva naturale è stato emesso dalla Regione nel rispetto del diritto di proprietà privata – tutelato anche nell’art. 1.1 del protocollo aggiuntivo al Trattato istitutivo della CEDU, come costantemente affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 (Cass. 705 del 2013) e del principio di legalità dell’azione amministrativa (S.U. 441 del 2014) – correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto corresponsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’Assessorato Regionale dei danni verificatisi in concomitanza con le piogge dell’inverno 2005 – 2006.

4.- Con il secondo motivo l’Assessorato lamenta: “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” non avendo nessun C.T.U. individuato che cosa avrebbe dovuto fare l’Assessorato per impedire ti danno non potendo contrastare il naturale mutamento del livello delle acque del lago, alimentato dalla falda sotterranea, ed avendo d’altro canto l’obbligo di reprimere l’attività illecita di attingimento delle acque, nè essendo stato avvertito del pericolo imminente di esondazione del lago dal W.W.F..

Il motivo è infondato poichè la violazione degli obblighi di ordinaria diligenza, prudenza e perizia a seguito della chiusura dei pozzi, iniziativa di notevole impatto ambientale, pur se legittima, in quanto incidente sul naturale dinamismo, anche per effetto di fattori climatici, di un bacino naturale di acqua, e la conseguente inondazione dei terreni privati circostanti, costituisce fatto illecito costitutivo dei danni che ne sono derivati. Ad esso si aggiunge la violazione degli obblighi di vigilanza e sorveglianza imposti dalle leggi regionali innanzi richiamate alla Regione e al Corpo forestale di essa (L.R. n. 98 del 1981, artt. 37 e 37 bis) e dunque anche il rigetto della domanda di manleva dell’Assessorato nei confronti del W.W.F. è corretto.

5.- Concludendo i ricorsi vanno respinti. La soccombenza reciproca dei ricorrenti giustifica la compensazione delle spese tra loro, mentre determina la condanna in solido al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano come da dispositivo, a favore dei resistenti D.V.N. e M.M.. Le Sezioni Unite danno atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte dei soccombenti di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

Le Sezioni Unite rigettano i ricorsi.

Compensano le spese tra i ricorrenti e li condannano, in solido, a pagare a favore di D.V. N. e M.M. le spese del giudizio di cassazione, pari ad Euro 4.700, di cui Euro 4.500 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Danno atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte dei soccombenti di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2015