Comandante della Polizia Locale, in occasione della festa patronale, assume atteggiamento di tolleranza nei confronti di un commerciante abusivo. Condannato (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 21 maggio 2019, n. 22145).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente –

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere –

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

B.G., nato a (OMISSIS);

F.A., nato a (OMISSIS);

F.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per tutti gli imputati con riferimento al capo O), con eliminazione della pena di mesi 4 di reclusione per B. e rigetto nel resto del ricorso di quest’ultimo;

per il ricorrenti F.A. e F.C., l’avv. Bruno Poggio, e, per il ricorrente B., l’avv. Francesco Albanese, che hanno concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l’accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 21/06/2018, la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto è qui di interesse, ha confermato parzialmente la sentenza in data 25/11/2015 del Tribunale di Reggio Calabria con riferimento alla condanna di B.G. per i capi C), D) F), O) ed L) e – dichiarata l’estinzione per prescrizione per alcuni reati e assolto l’imputato da un altro dei reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado – ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione; la Corte di appello, inoltre, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato F.C. e F.A. responsabili del reato di cui al capo O).

I reati per i quali è intervenuta condanna nei due gradi di merito chiamano in causa B. nella qualità di pubblico ufficiale in quanto Comandante della Polizia Locale di (OMISSIS):

con il capo C) è contestato il reato continuato di abuso d’ufficio, per aver procurato ad un ambulante sprovvisto di autorizzazione un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nel libero svolgimento dell’attività e nell’ingiusto risparmio delle sanzioni amministrative (accertato il 26/06/2012);

con il capo D) sono contestati i reati continuati di omissione d’atti d’ufficio e di omessa denuncia in relazione alla mancata identificazione degli ambulanti autori del reato di cui all’art. 474 c.p., e alla conseguente mancata adozione di atti di polizia giudiziaria (accertato il 30/09/2012);

con il capo F) sono contestati i reati continuati di omissione d’atti d’ufficio e di omessa denuncia in relazione alla mancata identificazione degli autori di un abuso edilizio e alla conseguente mancata adozione di atti di polizia giudiziaria (accertato il 26/06/2012);

con il capo L) è contestato il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, perchè, a seguito di presentazione di istanza da parte di C.F.A. diretta ad ottenere l’autorizzazione ad occupare una porzione di suolo pubblico per un’attività commerciale, formava un parere attestando falsamente che l’occupazione rispettava le prescrizioni del codice della strada, laddove l’occupazione stessa insisteva tra due strade – con ciò creando pericolo per la circolazione veicolare – e interamente sul marciapiede (il 05/07/2011);

con il capo M) è contestato il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, perchè attestava falsamente in una nota esplicativa di aver provveduto ad una ricognizione generale delle occupazioni già in essere da parte degli esercizi commerciali, accertando che le occupazioni relative ad una serie di locali non rispettavano i requisiti del codice della strada, laddove già all’atto del rilascio del parere le occupazioni non erano conformi a detti requisiti (il 27/06/2012);

con il capo O) è contestato in concorso a B., a F.C. e ad F.A. il reato continuato di invasione di suolo demaniale (accertato il 09/08/2012).

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione B.G., attraverso i difensori avv.ti Francesco Albanese e Lorenzo Gatto, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione con riferimento ai capi C), D) ed F).

2.1.1. In relazione al capo C), la Corte di appello non ha risposto ai motivi di appello che denunciavano l’assenza del dolo intenzionale e la riconducibilità delle condotte ad occasionale tolleranza da parte del comandante nei confronti di venditori ambulanti, anche in considerazione del contesto nel quale furono poste in essere, non potendo essere addebitato il reato di abuso di ufficio in assenza della dimostrazione certa che la volontà dell’agente fosse orientata proprio a favorire patrimonialmente l’autore della violazione ovvero a cagionargli un danno ingiusto.

2.1.2. In relazione al capo D), l’atto di appello aveva dedotto l’insussistenza del reato di cui all’art. 328 c.p., nei casi di mancata applicazione di contravvenzioni in presenza di ragioni di interesse superiore e che, nel caso di specie, la condotta contestata fosse unica e consumata nella serata finale della festa patronale con notevole afflusso di persone, laddove la sentenza impugnata evoca le medesime valutazioni svolte con riguardo al capo C) nonostante la profonda diversità dei fatti oggetto delle due imputazioni.

2.1.3. In relazione al capo F), i lavori edilizi di cui B. discute nelle conversazioni intercettate risultano avviati giorni dopo dette conversazioni, il che esclude la sussistenza del fatto, mentre la Corte di appello ha erroneamente trascurato di considerare la documentazione prodotta in primo grado all’udienza del 28/10/2015.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione con riferimento ai capi L) ed M). La Corte di appello non ha considerato che il parere del comandante della Polizia Municipale veniva espresso “su carta” (ossia sulla base dei progetti presentati dagli interessati presso il competente ufficio tecnico comunale), attestava solo il rispetto delle norme del codice della strada (e non profili di natura tecnico-amministrativa) e non era vincolante.

Una volta accertata la difformità di quanto realizzato rispetto a quanto autorizzato fu lo stesso ricorrente a segnalare la circostanza all’Ufficio Tecnico.

Il mero rilascio di un parere sulla viabilità con riferimento a strutture mobili non significa necessariamente realizzare un falso, laddove nel caso di specie l’esclusione dei falsi si ricollega alla differenza tra parere tecnico non vincolante e valutazione tecnica, quest’ultima demandata solo al competente ufficio amministrativo.

La sentenza impugnata non ha dato conto, ai fini della valutazione sull’elemento psicologico del reato, della richiesta tecnica di attestazione di rischio rivolta dal ricorrente all’ufficio tecnico dopo il parere positivo (astratto) sulla viabilità rilasciato in base alla sola programmazione dei lavori, nè del dato che il controllo tecnico sulla conformità dei progetti spetta solo all’ufficio tecnico. Inconferente è il riferimento della Corte di appello alla giurisprudenza relativa a condotte concorsuali.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione con riferimento al capo O).

La Corte di appello è incorsa in un travisamento della prova, in quanto la mancanza di prova circa la demanialità dell’area occupata dai F. era stata sostenuta sulla base non delle dichiarazioni del teste D., ma della documentazione depositata all’udienza del 28/10/2015.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione F.C. e F.A., con un unico atto e attraverso il difensore avv. Bruno Poggio, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione.

La sentenza impugnata non ha risposto ai motivi di appello relativi all’assenza di accordo illecito tra i ricorrenti e il coimputato B. (comprovata dall’assoluzione definitiva per il reato di corruzione) e all’incertezza in ordine alla prova della demanialità del suolo, rispetto alla quale l’atto di appello aveva chiesto l’acquisizione delle visure attestanti la proprietà di RFI, richiesta sulla quale la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi.

3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha motivato la conferma del giudizio di responsabilità sulla base delle dichiarazioni dell’ufficiale di polizia giudiziaria in ordine a quanto attestato dall’ufficio tecnico, che tuttavia ha formulato solo una valutazione di desumibilità della natura pubblica del suolo, con conseguente indebita inversione dell’onere della prova.

La Corte di appello ha travisato le dichiarazioni dell’ing. D., riferendosi a quelle relative ad una imputazione diversa da quella in esame, e ha illogicamente valutato la sussistenza del dolo senza considerare che nemmeno il tecnico comunale aveva ricondotto con certezza al Comune la titolarità dell’area.

3.3. Il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa le deduzioni dell’atto di appello in ordine all’insussistenza del reato in assenza di una stabile occupazione del suolo pubblico.

3.4. II quarto motivo invoca la rideterminazione in melius della pena e l’applicazione di tutti i benefici.

Motivi della decisione

1. I ricorsi di F.C. e di F.A. devono essere accolti, mentre quello di B. deve essere accolto limitatamente all’imputazione di invasione di terreni e al trattamento sanzionatorio, mentre nel resto deve essere rigettato.

2. Muovendo dal ricorso nell’interesse di B., il primo motivo, nella parte relativa all’imputazione sub C), è inammissibile.

Ripercorso il compendio probatorio nella parte d’interesse, la Corte di appello ha osservato che i dati probatori rendono ragione non già di un singolo episodio nel quale l’imputato ha mostrato un atteggiamento di tolleranza nei confronti di un commerciante abusivo, ma di un indiscriminato e diffuso clima di illegalità che investiva tutto il territorio di Bagnara Calabra.

I fatti di cui all’imputazione, osserva dunque la Corte distrettuale, sono ben lontani dall’atteggiamento di tolleranza prospettato dalla difesa, in quanto rappresentano “una sorta di scelta dettata dalle priorità che portavano a privilegiare taluni aspetti piuttosto che altri”, colorandosi di “vera e propria tolleranza all’illegalità diffusa che mal si concilia ed anzi si contrappone a quelli che sono i doveri del pubblico ufficiale”, tanto più che B. “non si limitava ad una condotta tendente a favorire il commerciante abusivo ma andava oltre rallentando l’iter relativo alla contravvenzione elevata mostrando con tale condotta successiva la volontà di favorire il predetto commerciante”.

Nei termini indicati, la sentenza impugnata ha dato conto della prova del dolo intenzionale sulla base di una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l’evidenza, la reiterazione e la gravità delle violazioni (Sez. 3, n. 35577 del 06/04/2016, Cella, Rv. 267633), ossia di elementi concordemente dimostrativi dell’intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto (Sez. 6, n. 52882 del 27/09/2018, Pastore, Rv. 274580).

Il ricorso reitera le censure in ordine al dolo intenzionale e alla riconducibilità dei fatti ad una sorta di tolleranza occasionale, omettendo di confrontarsi con i dati richiamati dal giudice di appello e con le inferenze tratte, in termini immuni da vizi logici, sulla base di essi: dati che, come si è visto, rendono ragione del carattere tutt’altro che occasionale delle condotte oggetto dell’imputazione e della loro proiezione finalistica a “favorire” l’ambulante, secondo il testuale riferimento tratto da una conversazione intercettata.

Le censure, pertanto, sono del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Il primo motivo, nella parte relativa all’imputazione sub D), è del pari inammissibile.

In premessa, mette conto rimarcare come i giudici di merito abbiano ricondotto alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 361 c.p., l’omissione del doveroso rapporto all’autorità giudiziaria della messa in vendita di prodotti contraffatti da parte dei venditori ambulanti e a quella di cui all’art. 328 c.p., l’omesso sequestro della merce e l’omessa identificazione dei detentori.

Ciò posto, le censure reiterano quelle esaminate e disattese dalla Corte distrettuale, che ha escluso l’invocata irrilevanza penale delle omissioni in questione in ragione di asserite ragioni di interesse superiore (collegate alla festa patronale e al notevole afflusso di persone), richiamando i dati probatori dimostrativi, da un lato, dell’ostacolo alla viabilità determinato proprio dall’esposizione della merce contraffatta e, dall’altro, della circostanza che l’imputato omise di intervenire per assecondare le sollecitazioni di un terzo (“un santo in paradiso che li ha salvati”).

Anche per questo capo, il ricorso si sottrae alla specifica disamina critica della motivazione resa dalla Corte distrettuale sulla base di dati probatori non contestati e con argomentazione esente da cadute di consequenzialità logica.

4. Anche nella parte relativa all’imputazione sub F), il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha richiamato i plurimi, convergenti elementi dimostrativi dell’individuazione nell’edificio di M.G. di quello al quale si riferisce l’imputazione in esame: elementi tratti da una conversazione intercettata, dalla collocazione dell’auto dell’imputato ricostruita attraverso il gps, dalla constatazione dell’esistenza, presso l’edificio indicato, di un cantiere chiuso da un telo (in linea con quanto emergeva dall’intercettazione) e, da ultimo, dalla testimonianza di M.M., figlio di G., che, citato quale teste a discarico, ha sostanzialmente ammesso l’esistenza, peraltro incontrovertibilmente accertata, dell’abuso: al riguardo, la sentenza impugnata in linea con la ricostruzione offerta dalla sentenza di primo grado – segnala che il teste ha fatto riferimento alla presentazione di una DIA per il ripristino di due balconi che presentavano crepe, ammettendo poi che era stata in concreto realizzata un’opera ben diversa, ossia l’unione dei due balconi.

La Corte di appello osserva poi che la difesa ha rappresentato una serie di circostanze (presentazione di una DIA il 27/06/2011; richiesta del 27/06/2012 di autorizzazione all’installazione di un ponteggio; autorizzazione intervenuta il 28/06/2012), rilevando, tuttavia, che gli aspetti richiamati non erano menzionati nei motivi di appello e che nessuna prova di tali circostanze era stata fornita.

Il ricorso si sofferma su quest’ultima affermazione, denunciando che essa sarebbe frutto di un travisamento della prova alla luce di quanto prodotto dalla difesa dinanzi al Tribunale all’udienza del 28/10/2015.

Tuttavia, anche a voler dare per acquisito quanto dedotto dal ricorso (peraltro genericamente, non specificando la natura della documentazione prodotta, tanto più in considerazione del fatto che la stessa testimonianza valorizzata dalla sentenza impugnata richiamava documenti relativi ad una pratica concernenti i balconi), lo stesso non inficia il rilievo della Corte distrettuale circa la mancata devoluzione della censura con il gravame; rilievo, questo, che, alla luce delle conformi ricostruzioni e valutazioni dei giudici di primo e di secondo grado, rende ragione dell’inammissibilità della doglianza dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

5. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di B., relativo ai capi L) ed M), pur presentando alcuni profili di inammissibilità, complessivamente valutato, non è fondato.

Con particolare riferimento al capo L) – sul quale, in buona sostanza, si concentrano le doglianze del ricorrente – la Corte distrettuale ha rilevato che l’ubicazione del gazebo rispetto al quale intervenne il parere favorevole oggetto dell’imputazione era a distanza di soli 75 centimetri dall’incrocio sull’intersezione tra due strade, come del resto confermato dalla stessa nota esplicativa di cui al capo M).

D’altra parte, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha puntualmente indicato le norme del codice della strada con le quali l’ubicazione del gazebo si poneva in contrasto, sotto il profilo della corrispondenza con intersezioni stradali e sotto quello dell’area di marciapiedi occupata.

Nei termini indicati, il falso ideologico contestato riguarda la situazione di fatto (la collocazione del gazebo in rapporto all’intersezione tra le due strade e all’area di marciapiedi occupata) costituente il presupposto dell’atto (il parere attestante la conformità dell’intervento alle prescrizione del codice della strada) e non la mera interpretazione della normativa (Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Daversa, Rv. 272457).

Le censure proposte dal ricorso non inficiano le conclusioni cui sono giunte le conformi sentenze di merito.

La circostanza che il parere fu reso con riferimento ai progetti presentati dagli interessati non esclude la falsità dell’attestazione circa la conformità dell’intervento di cui si chiedeva l’autorizzazione alla disciplina del codice della strada: conformità la cui insussistenza ha trovato, per così dire, conferma nella stessa “nota esplicativa” oggetto dell’imputazione sub M).

Il carattere obbligatorio ma non vincolante del parere – peraltro genericamente dedotto dal ricorrente – non esclude la riconducibilità del documento nel genus dell’atto pubblico (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 46852 del 14/06/2005, Franchino, Rv. 233037).

Rilievo, questo, che priva di effettiva incidenza sul decisum le deduzioni del ricorso circa i passaggi motivazionali della sentenza di appello attinenti all’ipotesi concorsuale, mentre l’attinenza della falsa attestazione alle condizioni fattuali prescritte dalla disciplina dettata dal codice della strada in alcun modo inficia la sussunzione del fatto sotto il paradigma punitivo di cui all’art. 479 c.p., risultando, al contrario, manifestamente infondate le assertive deduzioni del ricorso tese ad espungere la fattispecie concreta (ossia il rilascio di un parere relativo alla conformità dell’intervento alla disciplina dettata dal codice della strada) dal genus delle attestazioni del pubblico ufficiale suscettibili di integrare la falsità ideologica.

Le ulteriori doglianze tese, in sintesi, ad argomentare la carenza del dolo sulla base di post facta sono confutate dai rilievi dei giudici di merito in ordine al “successivo” falso sub M) e, comunque, implicano, al più, questioni di merito, volte a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.

6. Il terzo motivo del ricorso nell’interesse di B. e i primi tre motivi dei ricorsi nell’interesse di F.C. e di A., tutti attinenti alla sussistenza del fatto di al capo O), sono in parte fondati.

Quanto al terzo motivo del ricorso nell’interesse di B., le censure fanno leva su documenti indicati come prodotti nel corso del giudizio di primo grado, ma al riguardo nessuna specifica deduzione era stata articolata con il gravame, sicchè il motivo, devoluto per la prima volta al giudice di legittimità, è inammissibile.

Il primo motivo dei ricorsi nell’interesse di F.C. e di A. argomenta la dedotta incertezza in ordine alla titolarità del suolo dove insistevano le auto della concessionaria, ma la censura fa leva sulla documentazione di cui si era chiesta l’acquisizione con il gravame (pag. 4): tale documentazione, tuttavia, si riferiva, come emerge univocamente dall’atto di appello, ad una visura della Camera di commercio relativa all’organigramma della società titolare della concessionaria, ossia a un profilo affatto diverso rispetto a quello oggetto della deduzione in esame, sicchè anche per tale censura vale quanto già appena sopra rilevato, ossia che è stata inammissibilmente devoluta per la prima volta al giudice di legittimità.

Nel resto, il motivo in esame valorizza l’assenza di un accordo illecito intervenuto tra i F. e B. comprovato dall’assoluzione per il reato di corruzione, ma la censura è manifestamente infondata posto che, da un lato, la conclusione secondo cui l’insussistenza di un accordo corruttivo escluderebbe il concorso ha carattere sostanzialmente apodittico e, dall’altro, la sentenza impugnata ha dato conto della posizione di garanzia di B. e della sostanziale ammissione, da parte sua, della conoscenza dell’occupazione del suolo: elementi, questi, rispetti ai quali i ricorrenti si sono sottratti ad una puntuale disamina critica.

Il secondo motivo deve essere accolto: l’atto di appello, pur richiamando un verbo (“riferiva”) che poteva evocare la testimonianza resa in primo grado dal tecnico (ed in questi termini è stata considerata la censura dalla Corte distrettuale), faceva chiaramente riferimento alla nota (allegata al ricorso) del 19/02/2013, come si evince dal contenuto della nota stessa, ripresa dagli appellanti: la nota rilevava che “il piazzale antistante detto fabbricato è catastalmente individuato in continuità con la prospiciente strada comunale, da cui si desume la sua natura pubblica”, sicchè, nella prospettiva difensiva, è stata valorizzata in termini sostanzialmente congetturali.

La Corte di appello non ha esaminato la nota indicata, sicchè la risposta data alla censura difensiva circa la mancanza di prova documentale attestante la proprietà comunale e/o pubblica (il cui onere probatorio, come sottolineato dai ricorrenti, ricade sull’accusa) non risulta puntualmente correlata ai dati processuali.

D’altra parte, la Corte di appello neppure ha offerto congrua risposta ai motivi degli appellanti in ordine all’insussistenza di un’occupazione stabile: la doglianza rivestiva carattere di astratta decisività, posto che il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicchè il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui (Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011, Amato, Rv. 250320; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011, Maddii, Rv. 249887). Pertanto, anche il terzo motivo, nei termini appena indicati, deve essere accolto.

Attenendo dette doglianze alla sussistenza del fatto, il loro accoglimento si estende anche al coimputato B., sicchè, assorbite le ulteriori censure, comprese quelle afferenti al trattamento sanzionatorio, la sentenza, limitatamente al capo O), deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Nel resto, il ricorso di B. deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.C. e F.A., nonché nei confronti di B.G. limitatamente all’imputazione di cui al capo O) e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Rigetta nel resto il ricorso di B..

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019